TAR Lazio, Roma, Sez. III, 29 ottobre 2018, n. 10419

Abilitazione scientifica nazionale - Improdedibilità

Data Documento: 2018-10-29
Area: Giurisprudenza
Massima

Dichiarazione di improcedibilità a fronte della sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, a contenzioso in corso, il ricorrente conseguiva l’idoneità all’abilitazione.

Contenuto sentenza

N. 10419/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05698/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5698 del 2017, proposto da [#OMISSIS#] Petrizzi, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Petitto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via A. Bertoloni, 44; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Guido Aiudi, non costituito in giudizio; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 07/H5 “cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria”, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’ANVUR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. M. Petitto e l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Petrizzi, Professore associato presso l’Università degli Studi di Teramo, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 07/H5 “cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria”, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.51, comma 3 c.p.c., dell’art.5 del D.Lgs. n.1172 del 1948, degli artt.4, 5, 8 del D.P.R. n.95 del 2016, dell’art.3 del D.M. n.120 del 2016, degli artt.1, 3 della Legge n.241 del 1990, dell’art.97 Cost., del principio di proporzionalità nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’ANVUR si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.3603 del 2017 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dal ricorrente.
Con successiva ordinanza n.4721 del 2017 il Consiglio di Stato, Sez. VI, accoglieva l’appello cautelare, ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ex art.55, comma 10 c.p.a..
Con altra memoria l’interessato rilevava in fatto che l’Amministrazione, nella tornata successiva, aveva sostituito il commissario Prof. [#OMISSIS#] Muttini, con la Prof.ssa Gloria Breghi e che la Commissione di valutazione si ripronunciava sulla sua posizione con giudizio di idoneità; il ricorrente tuttavia insisteva per l’accoglimento dell’impugnativa, anche ai fini dell’azione risarcitoria.
Nella udienza del 4 luglio 2018, nel corso della quale veniva indicata, quale questione rilevata d’ufficio, ex art.73, comma 3 c.p.a., la possibile improcedibilità del gravame, la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
L’impugnativa va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, a contenzioso in corso, il ricorrente conseguiva l’idoneità all’abilitazione.
Né vale a far permanere l’interesse alla decisione nel merito, ex art.34, comma 3 c.p.a., un’eventuale successiva richiesta risarcitoria.
E invero i dedotti profili di illegittimità dell’atto impugnato verranno esaminati, in adesione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed in presenza di un interesse concreto e attuale, se e quando verrà presentata rituale domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno (cfr., ex multis, TAR Sicilia, II, n.2314 del 2015, TAR Lombardia-Brescia, I, n.1467 del 2014, TAR Lombardia, IV, n.2352 del 2011 e n.1908 del 2015, TAR Toscana, III, n.731 del 2012, n.1560 del 2011, n.506 del 2013, TAR Lazio, II, n.688 del 2014, TAR Liguria, I, n.1080 del 2012, Cons. Stato, V, n.2626 del 2013).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono nondimeno la soccombenza virtuale del Ministero, rilevata l’incompatibilità del commissario Muttini con il ricorrente, puntualmente dedotta nell’impugnativa (cfr. all.10 al ricorso).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso n.5698/2017 indicato in epigrafe.
Condanna il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

Pubblicato il 29/10/2018