Dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 29 ottobre 2018, n. 10418
Ammissione a corso di laurea ad accesso programmato - Improcedibilità
N. 10418/2018 REG.PROV.COLL.
N. 14697/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14697 del 2016, proposto da [#OMISSIS#] Agostino, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via F. Tangorra, 12;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca, non costituito in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] Parrello, [#OMISSIS#] Maletta, non costituite in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’annullamento della prova di ammissione al corso di laurea, a numero chiuso, delle professioni sanitarie, per l’anno accademico 2016/17, unitamente agli atti connessi, conseguenti e presupposti, in particolare al punto 9 comma 4 dell’all.1 al D.M. n.546 del 2016 e alla corrispondente clausola del bando.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. [#OMISSIS#], in sostituzione dell’Avv. S. [#OMISSIS#], e l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] Agostino in data 13 settembre 2016 sosteneva presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro il test di ammissione al corso di laurea, a numero chiuso, delle professioni sanitarie, per l’anno accademico 2016/17, conseguendo il punteggio di 62,10.
All’interessata tuttavia veniva annullata la prova, ex punto 9 comma 4 dell’all.1 al D.M. n.546 del 2016, per la mancata sottoscrizione, in calce alla scheda anagrafica, della dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate.
La studentessa impugnava allora la cennata determina, unitamente agli atti connessi, conseguenti e presupposti (in particolare il punto 9 comma 4 dell’all.1 al D.M. n.546 del 2016 e la corrispondente clausola del bando), deducendo la violazione degli artt.45, 46, 71 del D.P.R. n.445 del 2000, degli artt.2, 3, 4, 34, 97 Cost. nonché l’eccesso di potere.
Con decreto n.8248 del 2016 veniva accolta l’istanza per l’adozione di una misura cautelare provvisoria.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.682 del 2017 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare presentata dalla ricorrente, con ordine di corretta instaurazione del contraddittorio.
Con successiva ordinanza n.251 del 2018 la Sezione ordinava l’integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami.
L’Amministrazione depositava poi il D.R. n.74 del 31 gennaio 2017, col quale l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro disponeva in autotutela l’immatricolazione in soprannumero dell’interessata al corso di laurea in fisioterapia.
Nell’udienza del 4 luglio 2018 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Considerato che, a contenzioso in corso e con autonoma determinazione assunta in via di autotutela, l’Ateneo disponeva l’immatricolazione della ricorrente al corso di laurea in fisioterapia, il gravame va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Giova sul punto segnalare che non necessita l’integrazione del contradditorio quando, come nel caso di specie, si tratta di manifesta improcedibilità del ricorso (arg. ex art.49, comma 2 c.p.a. e cfr. Cons. Stato, IV, n.1069 del 2014).
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
Con separato decreto verrà liquidato il compenso al legale della parte ricorrente, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, previa presentazione di analitica nota spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso n.14697/2016 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 29/10/2018