Inamissibilità del ricorso per carenza dei presupposti per il ricorso collettivo
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 ottobre 2018, n. 10009
Ammissione a corsi di laurea a numero chiuso- ricorso collettivo
N. 10009/2018 REG.PROV.COLL.
N. 13772/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13772 del 2016, proposto da
Aurora Balla, Biggi [#OMISSIS#], Bucca Chiara, D'[#OMISSIS#] Giovanni, D'[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Di [#OMISSIS#] Margherita, Fenu [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Maceratesi [#OMISSIS#], Pia [#OMISSIS#], Pizzutelli [#OMISSIS#], Polverino [#OMISSIS#], Silvano Chiara e Tartarelli [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avvocato Cristiano Pellegrini [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Carso, 57;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca, Università degli Studi di Bari, Universita’ degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum, Universita’ degli Studi di Cagliari, Universita’ degli Studi di Chieti e Pescara [#OMISSIS#] D’Annunzio, Universita’ degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] Ii, Universita’ degli Studi di Parma, Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, Universita’ degli Studi di Sassari e Universita’ degli Studi di Siena, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca – Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico, Università degli Studi delle Marche non costituiti in giudizio;
nei confronti
Armenise [#OMISSIS#], Cialini Margherita, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Greco [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
A) del provvedimento di non ammissione degli odierni istanti al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, per l’a.a. 2016/2017, presso le Università indicate in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, previa declaratoria del diritto dei ricorrenti ad iscriversi ai suddetti corsi;
B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il 4 ottobre 2016, secondo le indicazioni di cui al Decreto Ministeriale 30 giugno 2016 n. 546 ed allegati, nonché i relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non colloca i ricorrenti in posizione utile alla immatricolazione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;
C) del materiale di prova dei candidati (elaborato, punteggio e modulo anagrafica), pubblicato in data 29 settembre 2016 sul portale Universitaly e del punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta, pubblicato sul sito http://accessoprogrammato.miur.it in data 20 settembre 2016, secondo le indicazioni di cui all’allegato 2 del Decreto Ministeriale 30 giugno 2016 n. 546;
D) dei decreti-bandi, emanati dai Rettori delle Università indicate in epigrafe, con i quali sono stati attivati i corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria a numero programmato, per l’anno accademico 2016/2017, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti;
E) del Decreto Ministeriale 30 giugno 2016 n. 546 “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2016/2017”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
F) del Decreto Interministeriale 25 luglio 2016 n. 592 “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2016/2017”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
G) del Decreto Ministeriale 26 luglio 2016 n. 598 “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2016/2017”;
H) del Decreto Ministeriale 20 maggio 2016 n. 312 e dei verbali ed atti di predisposizione e validazione dei quesiti somministrati ai candidati, relativi alla prova di accesso al predetto corso di laurea, redatti dalla Commissione di cui all’art. 2 del Decreto Ministeriale 30 giugno 2016 n. 546, secondo quanto disposto dal suindicato Decreto Ministeriale 20 maggio 2016 n. 312, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
I) dei quesiti somministrati, compreso il n. 16, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento della prova selettiva presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento del test;
J) delle modalità di espletamento della selezione presso i diversi Atenei, con particolare riguardo al sistema di abbinamento dell’elaborato con la scheda anagrafica del candidato, secondo la procedura di apposizione di etichette adesive recanti un codice a barre con il relativo codice alfanumerico, nonché delle operazioni di inserimento dei moduli risposte ed anagrafiche di ciascun candidato all’interno dei rispettivi scatoloni a cura della Commissione d’aula, per espressa previsione del punto 10 dell’allegato 1 del richiamato D.M.;
K) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l’anno accademico 2016/2017, che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992, dell’Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 9 giugno 2016, Rep. Atti n. 105/CSR, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
L) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999;
M) della determinazione del M.I.U.R., per l’anno accademico 2016/2017, di concerto con il Ministero della Salute, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, riducendo l’offerta formativa degli Atenei al fine di contemperarla in relazione all’inferiore parametro del fabbisogno professionale;
N) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l’offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale;
O) dell’istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999;
P) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione dei ricorrenti ai predetti corsi di studio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi di Bari, dell’Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum e di Università degli Studi di Cagliari, dell’Università degli Studi di Chieti e Pescara [#OMISSIS#] D’Annunzio, dell’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II, dell’Università degli Studi di Parma, dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, dell’Università degli Studi di Sassari e dell’Università degli Studi di Siena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 settembre 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. C. Pellegrini [#OMISSIS#] e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (solo nella chiamata preliminare).
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno partecipato alla prova selettiva per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, al fine di iscriversi ai suddetti corsi presso le sedi universitarie da ciascuno indicate nella domanda, secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 30 giugno 2016 n. 546 ed allegati, nonché dai rispettivi bandi delle Università.
Gli istanti hanno appreso della loro mancata ammissione ai predetti corsi e del corrispondente diniego all’iscrizione tramite la pubblicazione della graduatoria nell’area riservata agli studenti nel portale Universitaly, in data 4 ottobre 2016.
Avverso gli atti in epigrafe hanno quindi proposto ricorso gli interessati deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli arti. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione —Violazione e falsa applicazione del D.M. 30 giugno 2016 n. 546 e dei Bandi delle Università — Violazione e falsa applicazione della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni — Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione — Violazione del principio dell’affidamento — Violazione del giusto procedimento — Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.
Il quesito n. 16 di logica sarebbe stato formulato in modo ambiguo. La sterilizzazione del quesito da parte del MIUR con l’attribuzione di 1,5 punti a tutti i candidati avrebbe inciso sulla corretta redazione della graduatoria e leso la par condicio tra i candidati.
I ricorrenti — che non hanno fornito alcuna risposta — sarebbero stati penalizzati, in quanto il quesito ingannevole avrebbe comportato notevoli difficoltà interpretative inducendoli ad impiegare molto tempo nella soluzione del quesito, che sarebbe stato sottratto all’esame di altri quesiti.
Il M.I.U.R. avrebbe dovuto indicare le ragioni delle scelte operate;
2) Violazione e falsa applicazione degli arti. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione —Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 — Violazione e falsa applicazione del D.M. 30 giugno 2016 n. 546 e del D.M. 20 maggio 2016 n. 312 — Eccesso di potere — Illogicità — Violazione del giusto procedimento — Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione — Eccesso di potere per carenza di trasparenza e par condicio — Contraddittorietà.
Buona parte delle domande somministrate ai candidati nel test del 6 settembre, oltre a non essere inedite, sarebbero state “copiate” e/o acquisite da manuali di preparazione al test di note società private, dai simulatori d’esame delle università private e dai test degli anni precedenti, sia di medicina che di professioni sanitarie.
Ciò sarebbe avvenuto in violazione del D.M. MIUR n. 312 del 20.5.2016 e dell’art. 2, comma 1, del successivo D.M. del MIUR del 30.06.2016 (Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria), secondo cui “La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria è predisposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d’ufficio e di una Commissione di esperti, costituita con il decreto ministeriale n. 312/2016 citato in premessa, per la validazione delle domande”.
Tale circostanza avrebbe violato, da un lato, il carattere dell’originalità delle domande, dall’altro, i principi della par condicio, del buon andamento e della imparzialità della selezione.
Tali vizi avrebbero determinato una discriminazione fra i candidati che hanno sostenuto la prova, falsata a favore di coloro che hanno studiato su alcuni manuali;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione —Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 — Violazione e falsa applicazione del D.M. 30 giugno 2016 n. 546 e dei Bandi delle Università —Violazione del principio di segretezza della prova — Violazione della regola dell’anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione — Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.
Sarebbe stato violato il principio dell’anonimato in quanto il modulo risposte avrebbe riportato prestampati, sotto l’intitolazione e in calce, il codice a barre e il codice alfanumerico del plico da cui erano stati estratti.
L’art. 8 dell’Allegato 1 al Bando prevedeva che: “ogni plico contiene: a) una scheda anagrafica priva di qualsivoglia codice di identificazione; b) i quesiti relativi alla prova di ammissione, recanti il codice identificativo del plico; c) un modulo di risposte, dotato dello stesso codice identificativo del plico…”), in violazione del principio per cui gli elaborati dei concorsi pubblici devono essere anonimi e privi di qualsivoglia segno di riconoscimento.
Ogni modulo risposte avrebbe riportato già impresso il codice identificativo del plico. Inoltre l’etichetta abbinata dal candidato era composta di codice a barre e codice alfanumerico, che avrebbe potuto essere annotato dal candidato o dal commissario;
4) violazione e falsa applicazione degli arti. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione —Violazione e falsa applicazione della legge n. 264/1999; Violazione e falsa applicazione del D.M. 30 2ittno 2016 n. 546 e dei Bandi delle Università —Violazione del principio di paternità della prova di concorso — violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione — Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.
Le modalità di svolgimento della selezione concorsuale avrebbero impedito l’impossibilità di attribuire con certezza la paternità dell’elaborato al concorrente generalizzato nella scheda anagrafica.
Presso diverse sedi di Ateneo sarebbe stato effettuato esclusivamente un controllo dell’identità dei candidati all’ingresso in aula, ma dopo lo svolgimento della prova, ed al momento della consegna — e quindi della compilazione della scheda anagrafica – nessuno avrebbe verificato che i dati contenuti nel predetto modulo recante le generalità del candidato fossero veritieri e che quindi l’elaborato fosse stato effettivamente compilato dal concorrente, per cui sarebbe stato possibile lo scambio di persona;
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione —Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE — Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 — Violazione e falsa applicazione del D. M. 30 giugno 2016 n. 546 — Eccesso di potere — Illogicità — Violazione del giusto procedimento — Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione — Eccesso di potere per carenza di trasparenza e par condicio – Eccesso di potere nella scelta di inadeguati e discriminatori criteri selettivi —Contraddittorietà.
Il criterio di svolgimento della selezione relativo all’anno accademico 2016/2017, così come regolato dal Decreto Ministeriale 30 giugno 2016 n. 546, sarebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza e trasparenza che dovrebbero contraddistinguere le procedure concorsuali, con evidente lesione, pertanto, anche della par condicio tra i candidati medesimi.
Non esisterebbe un criterio oggettivo per stabilire o, comunque, individuare, se una risposta possa considerarsi arbitraria o più o meno probabile. I sessanta quesiti avrebbero potuto avere, tra le varie opzioni, più risposte potenzialmente corrette, perché più o meno arbitrarie e/o più o meno probabili. Lo studente non è stato messo in condizione di conoscere ex ante quale risposta sarebbe stata considerata corretta.
Lo svolgimento della prova sarebbe stato alterato dalla presenza di domande (quesiti nn. 16, 33 e 49) che sono risultate con risposta errata e/o, comunque, dubbia, o con più di una risposta corretta, in contrasto con le regole previste dal richiamato D.M. e dai bandi degli atenei;
6) Violazione e falsa applicazione degli arti. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione — Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 264/1999 — Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 ter del Decreto Legislativo n. 502/1992 — Violazione e falsa applicazione dell’Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 9 giugno 2016, Rep. Atti n. 105/CSR — Eccesso di potere — Illogicità — Sviamento per carente od insufficiente motivazione — Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria — Violazione della rilevazione del fabbisogno di professionalità — Eccesso di potere — Illogicità e contraddittorietà.
La determinazione annuale del numero di posti a livello nazionale effettuata con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, per l’anno accademico 2016/2017 sarebbe illegittimamente inferiore rispetto agli anni passati, in quanto dalla documentazione in atti, emergerebbe un’offerta formativa inferiore alle capacità effettive, senza tenere in alcun conto i dati relativi ai parametri (della offerta potenziale del sistema universitario e del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo), previsti dalla richiamata Legge n. 264/1999.
Il contingente di posti, a livello nazionale per il corso di medicina e chirurgia, è stato ridotto a 9224 posti, rispetto a 9530 posti banditi per l’a.a. 2015/2016, nonché rispetto a 9983 posti banditi per l’a.a. 2014/2015, nonché, infine, rispetto a 10.157 posti banditi per l’a.a. 2013/2014.
Non sarebbero stati svolti accertamenti precisi sia sulle potenzialità delle sedi universitarie e verifiche delle effettive capacità didattiche; sia sul parametro del fabbisogno professionale di medico chiurlo e di odontoiatra;
7) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione —Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE — Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 — Violazione e falsa applicazione del D.M. 30 giugno 2016 n. 546 — Eccesso di potere — Illogicità — Sviamento per carente od insufficiente motivazione — Violazione del giusto procedimento.
I posti riservati ai candidati non comunitari residenti all’estero non sarebbero stati coperti, né gli Atenei avrebbero redistribuito tali posti vacanti assegnandoli agli esclusi appartenenti alla graduatoria riservata ai candidati comunitari e non comunitari di cui all’articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998;
8) Violazione artt. 3, 33, 34 e 97 Cost. — Violazione e falsa applicazione del D.M. 30 giugno 2016 n. 546 e dei Bandi delle Università — Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione — Eccesso di potere per carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.
La prova selettiva per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, relativa all’anno accademico 2016/2017, sarebbe stata caratterizzata da irregolarità nella gestione informatica della graduatoria da parte del Cineca e del M.I.U.R., che renderebbero incerta la correttezza dello scorrimento della graduatoria medesima.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito in [#OMISSIS#] l’inammissibilità e nel merito l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza della sezione n. 181 dell’11.1.2017 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.
Successivamente, tuttavia, i ricorrenti originari si dividevano, proponendo distinti atti di appello, su cui il Consiglio di Stato, sez. VI, si pronunciava favorevolmente, con ordinanze n. 1402/2017 e n. 1405/2017 del 04/04/2017, secondo un indirizzo cautelare, fondato sulla ravvisata valutazione erronea di un quesito (contrassegnato, per l’Amministrazione, con il n. 16), per il quale era stato assegnato a tutti i concorrenti il punteggio di 1,5 (con sostanziale sterilizzazione del quesito stesso), mentre – secondo la prospettazione dei ricorrenti – avrebbe dovuto essere considerata una ben precisa risposta esatta, con le conseguenti modifiche della graduatoria.
Con ulteriore ordinanza n. 979 del 6.3.2018 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio.
In vista della trattazione del merito, parte ricorrente ha depositato documentazione a comprova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio, secondo le modalità autorizzate dalla Sezione e ha insistito per l’accoglimento del ricorso, con conferma della relativa immatricolazione di coloro che hanno ottenuto l’iscrizione al corso di laurea per effetto di ordinanza cautelare di appello del Consiglio di Stato.
Alla pubblica udienza del 26 settembre 2018, la causa, dopo la discussione, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Nel merito, il ricorso in esame risulta in parte inammissibile e in parte infondato.
Le censure prospettate, infatti, sono già state oggetto, per la medesima tornata concorsuale, di pronunce di rigetto di questo Tribunale, con puntuale disamina delle medesime argomentazioni difensive sopra sintetizzate: si richiamano come precedenti conformi, ai sensi e per gli effetti del predetto art. 74 c.p.a., TAR Lazio, Roma, sez. III, nn. 10130/17 del 4 ottobre 2017, 10065/17 del 5 ottobre 2017 e 10129 del 9 ottobre 2017. Per quanto riguarda, in particolare, la “neutralizzazione” del quesito n. 16, su cui si era formato un indirizzo cautelare di contrasto in sede di appello, le argomentazioni successivamente fornite dall’Amministrazione, come recepite, in particolare, nelle citate sentenze nn. 10065/17 e 10129/17 – dalle cui motivazioni il Collegio non intende discostarsi – sono alla base di un mutato orientamento dello stesso Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ordinanza n. 663/18 del 13 febbraio 2018).
Assorbente rispetto alla stessa infondatezza di molte censure, in ogni caso, è l’inammissibilità del gravame, tenuto conto dei limiti che caratterizzano il ricorso collettivo, proponibile – per pacifica giurisprudenza – soltanto in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali, quando possa escludersi qualsiasi conflitto di interessi fra le parti.
E’ di tutta evidenza che la situazione di soggetti, non utilmente collocati in una graduatoria di merito, sia potenzialmente conflittuale, in primo luogo per l’impossibilità di configurare in modo univoco la cosiddetta “prova di resistenza”, tenuto conto delle diverse posizioni occupate in graduatoria. Le uniche censure unificanti, in rapporto alle diverse posizioni dei singoli, appaiono in effetti quelle caducatorie dell’intera procedura, tali da assicurare a tutti nuove chances nella ripetizione della prova, ma contraddittorie rispetto alle richieste di immatricolazione con riserva e definitivamente fonte di conflitto di interessi in presenza di immatricolazioni già avvenute, anche per scorrimento della graduatoria in base al punteggio riportato (cfr. per il principio, fra le tante, Cons. Stato, sez. VI, ordinanza n. 4362/17 del 9 ottobre 2017).
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, mentre, per quanto riguarda le posizioni degli originari ricorrenti, attualmente immatricolati, l’Amministrazione non potrà prescindere da una puntuale disamina in rapporto ai voti di ciascuno, al fine di valutare se l’ammissione possa considerarsi avvenuta per scorrimento naturale della graduatoria, con conseguente obbligo di convalida, ferma restando la possibilità che – tenuto conto degli indirizzi giurisprudenziali non univoci, espressi al riguardo – l’Amministrazione stessa possa rimettere all’autonomia universitaria la scelta di considerare validi gli esami comunque sostenuti, con ulteriore possibilità, sempre in via di autotutela, di tenere ferme le posizioni di ricorrenti che, nel periodo trascorso, abbiano dimostrato particolare capacità di studio nella Facoltà prescelta, ove sussista la capacità formativa dell’Ateneo interessato.
Quanto alle spese giudiziali, infine, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto della delicatezza degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara in parte inammissibile e in parte infondato – nei termini precisati in motivazione – il ricorso in epigrafe;
compensa le spese giudiziali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 16/10/2018