TAR Lazio, Roma, Sez. III, 19 ottobre 2018, n. 10119

Data Documento: 2018-10-19
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 10119/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03189/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3189 del 2014, proposto da: 
Caramiello [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato Bruno De [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, piazza San [#OMISSIS#], 101, come da procura in atti; 

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente p.t., Universita’ degli Studi di Torino, Anvur, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati con essa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Gasperoni, [#OMISSIS#] Prandini, Mariano [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio; 

per l’annullamento
mancato conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Universita’ degli Studi di Torino e di Anvur;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. Del Prete in sostituzione dell’Avv. B. De [#OMISSIS#] ed il Procuratore dello Stato M. D'[#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso spedito per notifica il 12 febbraio 2014 e depositato il successivo giorno 11 di marzo, il dott. [#OMISSIS#] Caramiello ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, il negativo giudizio riportato nella tornata dell’anno 2012 della procedura di abilitazione scientifica nazionale, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
2. – In particolare, il ricorrente ha proposto domanda per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale di I fascia nel settore concorsuale 14/C1 Sociologia generale giuridica e politica, riportando cinque giudizi negativi su cinque da parte della Commissione.
3. – Il ricorrente, con due motivi, contesta, in sintesi, l’assenza dei requisiti richiesti dalla legge in capo ai componenti della Commissione, nominati con d.d. MIUR n. 822/12e n. 1461/13 (I motivo); l’omessa valutazione della produzione scientifica del candidato, anche sotto il profilo quantitativo rivestito dal superamento delle mediane dei prescritti tre indicatori, e la illogicità ed irragionevolezza nel merito dei giudizi espressi, specie sotto il profilo della mancanza di respiro internazionale dell’opera del ricorrente opinata dalla Commissione, oltre alla asserita mancata valutazione di taluni titoli (II motivo).
4. – Il MIUR si è costituito in giudizio senza depositare memorie difensive.
5. – Con ordinanza n. 112112017 il Collegio ha ritenuto che il ricorso, chiamato nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2017 a seguito di apposita istanza di prelievo depositata dal ricorrente ai fini dell’art. 71 bis c.p.a., non fosse definibile mediante sentenza in forma semplificata, a causa della riscontrata mancata aderenza della fattispecie concreta ai precedenti del medesimo settore concorsuale addotti dal ricorrente.
6. – Quest’ultimo, peraltro, ha ribadito la asserita congruenza al precedente nella memoria conclusionale.
7. – In occasione della pubblica udienza del 17 ottobre 2018 il ricorso è stato posto in decisione.
8. – L’impugnazione non può essere accolta.
Il primo motivo deve essere dichiarato inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente, nell’atto introduttivo, si limita ad asserire che, “per quanto è noto alla comunità scientifica”, i cinque Commissari (neppure nominativamente indicati) non sarebbero stati in possesso dei “requisiti quantitativi” per rientrare nel novero dei docenti sorteggiabili per fare parte della Commissione; ma ciò senza neppure allegare in che cosa difetterebbe la produzione scientifica di ciascuno (o di alcuni) di essi, di guisa che tale prospettazione non delimita neppure il tema d’indagine demandato al Giudice, risultando, così, meramente esplorativa (e, per questo, corredata soltanto da una istanza istruttoria di ordine di esibizione “di tutti gli atti del procedimento che ha portato alla nomina della commissione di concorso”).
9. – Il secondo mezzo è infondato.
Occorre premettere che alcuna congruenza può essere rilevata con il precedente citato nelle sue memorie dal ricorrente (la sentenza n. 109302016), in quanto quest’ultima è pervenuta all’annullamento di un diniego di abilitazione di altro candidato che era stato sì espresso nel medesimo settore concorsuale per cui ha partecipato il ricorrente, dalla medesima Commissione e nella medesima tornata; ma che–malgrado quanto si sostiene in memoria da parte del ricorrente- a differenza di quello espresso verso il dott. Caramiello, era stato censurato per difetto di analiticità della motivazione, e solo sotto tale profilo è stato annullato da questo TAR.
Tanto premesso, i temi proposti con il secondo trovano, in effetti, numerosi precedenti della Sezione, che sono tuttavia volti al rigetto delle censure.
Ed invero:
– ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012) e risultando dunque all’uopo preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.5 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014, n. 8705/2018);
– non è possibile al Collegio entrare nel merito delle valutazioni formulate dalla Commissione di abilitazione scientifica nazionale, in quanto il giudizio espresso dalla medesima costituisce tipica valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile -e dunque censurabile- solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza (ad esempio, fra tante, cfr. sentenze di questa Sezione n. 105482014, n. 11028/2016, n. 12780/2016, n. 83892017).
Sotto quest’ultimo profilo, appaiono non irragionevoli le valutazioni legate al mancato respiro internazionale dell’opera del candidato (giudicate “caratterizzate da un basso grado di diffusione internazionale” e legate a “livelli qualitativi e di internazionalizzazione ancora non adeguati”, atteso che la stessa prospettazione del ricorrente ricorda quasi esclusivamente scritti legati all’ambito napoletano o dell’Alta Irpinia; né appaiono censurabili le valutazioni preliminari di solo parziale congruenza con il settore scientifico disciplinare, a fronte di cui la asserita mancata considerazione di un titolo non risulta dirimente.
10. – Il ricorso è dunque in parte inammissibile e per il resto infondato.
Le spese possono tuttavia essere compensate per la limitata attività difensiva dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario

Pubblicato il 19/10/2018