TAR Puglia, Bari, Sez. I, 18 ottobre 2018, n. 1329

Procedura concorsuale posto Professore I fascia - improcedibilità

Data Documento: 2018-10-18
Area: Giurisprudenza
Massima

Dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

Contenuto sentenza

N. 01329/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01292/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1292 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Stella [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Bari, via De Rossi, n.16; 

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati ex lege in Bari, via Melo, n.97; 
nei confronti
Curtotti [#OMISSIS#] non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia del 27 settembre 2017, con la quale è stata sospesa la richiesta di emanazione del bando di prima fascia di Diritto amministrativo deliberato in data 13 luglio 2016 in esecuzione della programmazione di Ateneo contenuta nel verbale del Senato Accademico del 6 luglio 2016;
– nonché di ogni altro atto connesso presupposto o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il 22122017 :
delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia del 27 settembre 2017, approvata il 25 ottobre 2017, con la quale è stata sospesa la richiesta di emanazione del bando di prima fascia di Diritto amministrativo deliberato in data 13 luglio 2016 in esecuzione della programmazione di Ateneo contenuta nel verbale del Senato Accademico del 6 luglio 2016; nonché di ogni altro atto connesso presupposto o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi Foggia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione resa a verbale in data odierna in sede di discussione orale, con cui parte ricorrente ha espresso la sopravvenienza del difetto di interesse alla decisione del ricorso, essendo intervenuta l’adozione del bando invocato, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
Rilevato che le parti resistenti non si sono opposte alla invocata pronuncia principale, rimettendosi per la regolamentazione delle spese alla decisione del Collegio;
Ritenuto che non sussistono motivi ostativi alla dichiarazione di sopravvenienza del difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della questione esaminata, restando il contributo unificato a carico di parte ricorrente come per legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Angelo [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Angelo [#OMISSIS#], Primo Referendario

Pubblicato il 18/10/2018