TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 26 ottobre 2018, n. 795

procedura di gara relativa alla fornitura di riviste scientifiche edite da case editrici italiane e straniere - Consegna oltre termine

Data Documento: 2018-10-26
Area: Giurisprudenza
Massima

è infondato il ricorso dell’azienda partecipante alla gara di appalto che non abbia tempestivamente consegnato il plico entro il termine; nel caso di psecie è la stessa parte ricorrente ad ammettere che il plico poteva essere consegnato fuori termine, le cause che abbiano impedito la tempestiva consegna rimangono a carico del mittente, come prevede l’art. 12 del disciplinare di gara, che non è stato impugnato. Inoltre nel caso di specie non si sono verificate cause che abbiano oggettivamente impedito la tempestiva consegna del plico.

Contenuto sentenza

N. 00795/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00750/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 750 del 2018, proposto da 
Celdes S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Guido Mancini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Universita’ degli Studi Bologna – Alma Mater Studiorum, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Bologna, via Guido Reni, 4; 
nei confronti
Ebsco Information Services S.r.l. non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento in data 5 settembre 2018, prot. 113453, pubblicato in pari data sul profilo del committente, con cui l’Università di Bologna “Alma Mater Studiorum” ha escluso la Celdes S.r.l. dalla procedura di gara relativa alla fornitura di riviste scientifiche edite da case editrici italiane e straniere per le annate 2019, 2020 e 2021, e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Bologna – Alma Mater Studiorum;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori Guido Mancini e [#OMISSIS#] Postacchini;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato la ricorrente è stata esclusa dalla gara per la fornitura di riviste scientifiche per le biblioteche e le strutture dell’Università di Bologna.
La motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento alla circostanza che entro il termine previsto per la presentazione delle offerte (ore 11 del 21 Agosto 2018) parte ricorrente non ha presentato l’offerta.
Il plico di parte ricorrente è pervenuto tardivamente ossia alle ore 12,52 del 21 Agosto 2018.
È altresì richiamato l’art. 12 del disciplinare di gara, secondo cui “il plico deve pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 11 del giorno 21 Agosto 2018”.
Parte ricorrente espone in punto di fatto quanto segue.
“Martedì 21 agosto il corriere tentava nuovamente di recapitare il plico a partire dalle ore 9,34, ma non riusciva a raggiungere l’ufficio dove avrebbe dovuto effettuare la consegna “in quanto la strada era chiusa a causa di un cantiere per lavori straordinari di sostituzione condotte del teleriscaldamento”.
Rilevato che il termine di consegna scadeva lo stesso giorno il corriere informava tempestivamente la Celdes dell’impedimento chiedendo istruzioni. Il responsabile della Celdes, a sua volta, cercava immediatamente di comunicare con il referente dell’Università onde segnalare il problema ed avere le necessarie istruzioni, ma il tentativo non andava a buon fine, essendo il referente in ferie.
Solo dopo nuovi e laboriosi tentativi il responsabile della Celdes riusciva infine a mettersi in contatto con un funzionario dell’Università – la Dott.ssa [#OMISSIS#] Conti – che con enorme disponibilità, e grazie al “[#OMISSIS#]” telefonico con la Celdes, raggiungeva il fattorino all’esterno e lo guidava fino all’entrata degli uffici così consentendo, finalmente, la consegna del plico.
Il tempo impegnato nelle operazioni descritte, dalla iniziale richiesta di indicazioni del corriere fino al suo accesso agli uffici dell’Università, non consentiva tuttavia di rispettare il termine di ricezione del plico, che poteva infine essere consegnato al protocollo alle ore 12,52, ossia un’ora e 52 minuti dopo la scadenza del termine.” 2. Il ricorso è infondato.
La stessa parte ricorrente (pagina 6 del ricorso) ammette che il plico poteva essere consegnato soltanto alle ore 12,52 del 21 Agosto 2018.
Le cause che abbiano impedito la tempestiva consegna rimangono a carico del mittente, come prevede l’art. 12 del disciplinare di gara, che non è stato impugnato.
Inoltre nel caso di specie non si sono verificate cause che abbiano oggettivamente impedito la tempestiva consegna del plico. Infatti la ricezione del plico sarebbe stata comunque possibile nella giornata di martedì 21 Agosto entro le ore 11.
Pertanto, anche nell’astratta ipotesi che fosse stato impugnato il citato art. 12 del disciplinare, risulterebbe rispettato l’art. 59 comma 3 lettera b) del d. lgs. n° 50 del 2016, secondo cui sono considerate irregolari le offerte che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con cui si indice la gara.
Infatti la tardività non poteva essere sanata, non sussistendo ragioni oggettive a giustificazione del ritardo.
La condanna alle spese segue la soccombenza con liquidazione nella misura di Euro 3.000.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di Euro 3.000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
Umberto [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

Pubblicato il 26/10/2018