TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 31 ottobre 2018, n. 1209 [Duplicato]

Conferimento incarichi di insegnamento - titoli di preferenza - Titoli di precedenza

Data Documento: 2018-10-31
Area: Giurisprudenza
Massima

L”art. 23, l. n. 240 del 2010, nel disciplinare il conferimento di contratti per attività di insegnamento, testualmente prevede che « il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti ». L’uso da parte del legislatore, così come nelle susseguenti norme regolamentari, della locuzione « preferenziale », non consente di inferire che il candidato che risulti in possesso di uno dei titoli ivi indicati abbia il diritto di precedenza rispetto ai candidati che ne risultino sprovvisti a prescindere da qualsiasi valutazione comparativa secondo determinati criteri, tramutandosi altrimenti in veri e propri requisiti di accesso alla selezione. Si deve, quindi, giungere a tali conclusioni, pur nel silenzio delle norme anzidette, siccome coerenti non solo con la stessa nozione, concettualmente ammissibile, di titolo di preferenza, la cui applicazione non può che postulare la parità di punteggio tra i candidati, ma anche con il complessivo tenore delle norme citate laddove impongono una valutazione comparativa dei candidati secondo i criteri ivi stabiliti. (T.A.R. Lombardia, sez. III, 13/01/2016, n. 54).
In tal senso, come emerge dagli atti e dalla documentazione di concorso, il possesso del dottorato è stato previsto non come titolo di “precedenza”, ma come titolo di “preferenza”, idoneo, cioè, ad operare solo in caso di parità di punteggio tra i candidati idonei.

Contenuto sentenza

N. 01209/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00833/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 833 del 2018, proposto da 
Mehrnaz Montaseri, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Buchicchio, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Piemonte, via Confienza 10; 
contro
Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Germana [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Barbagallo, domiciliata elettivamente presso la sede dell’Università, in Torino via G. Verdi n. 8; 
nei confronti
Harir Sherkat non costituita in giudizio; 
per l’annullamento
– previa adozione delle idonee misure cautelari monocratiche e collegiali–
della determinazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino nella seduta del 25 luglio 2018, non conosciuta, con la quale sono stati approvati gli atti e ratificate le graduatorie relative al conferimento di incarichi di insegnamento presso la predetta Struttura Didattica per l’anno accademico 2018/2019, nella parte relativa al Corso di Studio Lingue e Culture dell’Asia e dell’Africa, numero 0122702 e, precisamente, per gli insegnamenti Lingua e Letteratura Persiana, prima annualità, codice U-GOV STU0161 COPER_ID345770 SSD L-OR/15, e Lingua e Letteratura Persiana, seconda annualità, codice U-GOV STU0234 COPER_ID345772 SSD L-OR/15, in entrambe le cui graduatorie figura al primo posto la controinteressata Sherkat Harir con punti 54 ed al secondo posto la ricorrente con punti 52,
nonché per l’annullamento di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso e/ collegato, ivi compresi, in particolare e per quanto occorra, il decreto dirigenziale del 16 giugno 2016 n. 2356, l’avviso del 25 luglio 2018 a firma del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, successivamente pubblicato, con la quale è stata data notizia dell’avvenuta approvazione anche delle due graduatorie sopra menzionate; gli atti e verbali tutti della Commissione Giudicatrice con particolare riferimento al verbale del 10 luglio 2018; ed infine, se ed in quanto esistente, il decreto di nomina della controinteressata, nonché, se ed in quanto occorra,
per l’accertamento
del diritto della ricorrente al conferimento dei due incarichi di insegnamento dianzi evidenziati, nonché per la declaratoria di invalidità e/o nullità e/o inefficacia dei contratti eventualmente stipulati tra l’Amministrazione e la controinteressata in dipendenza dell’approvazione delle due graduatorie di cui in premessa e per l’accertamento del diritto della stessa ricorrente a subentrarvi a partire dal 1 ottobre p.v., ovvero, in via subordinata, dalla diversa data in cui tale effetto sarà possibile, anche in dipendenza delle determinazione dell’adito Tribunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto dirigenziale datato 13.6.2018, n. 2356, l’Università degli Studi di Torino ha indetto un avviso di selezione per il conferimento di incarichi per attività di insegnamento, ex artt. 6 e 23 della L. 240/2010, nei corsi di studio di I° e II° Livello presso il Dipartimento di Studi Umanistici di quell’Ateneo, da conferire mediante una valutazione comparativa.
Alla selezione, quindi, hanno partecipato la dott.ssa Mehrnaz Montaseri, odierna ricorrente, e la dott.ssa Sherkat Harir risultata poi vincitrice.
Il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici, infatti, ha approvato nella seduta del 25 luglio 2018 le due graduatorie per gli incarichi prima citati, che, come riferito, contemplano la controinteressata al primo posto con punti 54 (e, dunque, vincitrice), mentre la ricorrente è risultata seconda con punti 52 e, pertanto, solo idonea.
Con ricorso depositato in data 25.9.2018 Montaseri Mehrnaz ha, quindi, agito in giudizio per ottenere l’annullamento:
– della determinazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino nella seduta del 25 luglio 2018, con la quale sono stati approvati gli atti e ratificate le graduatorie relative al conferimento di incarichi di insegnamento presso la predetta Struttura Didattica per l’anno accademico 2018/2019, nella parte relativa al Corso di Studio Lingue e Culture dell’Asia e dell’Africa, numero 0122702 e, precisamente, per gli insegnamenti Lingua e Letteratura Persiana, prima annualità, codice U-GOV STU0161 CO2 PER_ID345770 SSD L-OR/15, e Lingua e Letteratura Persiana, seconda annualità, codice U-GOV STU0234 COPER_ID345772 SSD L-OR/15, in entrambe le graduatorie in cui figura al primo posto la controinteressata Sherkat Harir con punti 54 ed al secondo posto la ricorrente con punti 52,
– di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso e/ collegato, ivi compresi, in particolare e per quanto occorra, il decreto dirigenziale del 16 giugno 2016 n. 2356, l’avviso del 25 luglio 2018 a firma del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, successivamente pubblicato, con la quale è stata data notizia dell’avvenuta approvazione anche delle due graduatorie sopra menzionate;
– gli atti e verbali tutti della Commissione Giudicatrice con particolare riferimento al verbale del 10 luglio 2018;
– in quanto esistente, il decreto di nomina della controinteressata.
Inoltre, parte ricorrente ha insistito, per quanto necessario, per l’accertamento del diritto della ricorrente al conferimento dei due incarichi di insegnamento sopra indicati, nonché per la declaratoria di invalidità e/o nullità e/o inefficacia dei contratti eventualmente stipulati tra l’Amministrazione e la controinteressata in dipendenza dell’approvazione delle due graduatorie di cui in premessa e per l’accertamento del diritto della stessa ricorrente a subentrarvi a partire dal 1 ottobre p.v., ovvero, in via subordinata, dalla diversa data in cui tale effetto sarà possibile, anche in dipendenza delle determinazione dell’adito Tribunale.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Torino contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con decreto depositato in data 29.9.2018 il Presidente del Tar Piemonte ha rigettato l’istanza cautelare inaudita altera parte.
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.
All’udienza del 24.10.2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. A fondamento del ricorso la Montaseri ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 23 della l. 30.12.2010 n. 240, anche in relazione all’art. 4 dell’avviso – violazione dei criteri di massima stabiliti dalla commissione.
In particolare, secondo parte ricorrente:
a) in primo luogo, tanto l’art. 23, comma 2, della L. 240/2010, quanto l’art. 4, ultimo capoverso, dell’avviso della selezione specificano che il possesso del titolo di dottorato costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’incarico; in tal senso, il possesso di tale titolo (che la ricorrente ha conseguito, a differenza della controinteressata, circostanza questa non contestata) attribuisce alla Montaseri un titolo di preferenza a prescindere dal punteggio, cosicché, in assenza di una causa di esclusione, nel caso di specie insussistente, la ricorrente ha diritto ad essere preferita nella formazione della graduatoria;
b) le valutazioni della Commissione sono scorrette nella parte in cui, in relazione ai titoli di studio, sono stati attribuiti alla ricorrente solamente punti 15 anziché 20, ovvero il massimo stabilito nei criteri generali delineati dallo stesso organo collegiale; in particolare, sia alla luce del carattere preferenziale del titolo di dottore di ricerca previsto dalla legge e dal bando, sia in considerazione della mancanza di ogni titolo di studio in capo alla dott. Skherkar, il possesso di tale titolo, proprio tenuto conto dei criteri di valutazione fissati dall’organo collegiale, doveva essere apprezzato con punti 20, anziché 15, cosicché all’interessata avrebbero dovuti essere attribuiti altri 5 punti, così da raggiungere, in entrambe le graduatorie, la valutazione di 57 ed essere così classificata al primo posto;
c) le valutazioni della Commissione vanno censurate anche laddove hanno assegnato alla ricorrente 12 punti per le pubblicazioni e le attività di ricerca; <<infatti, una volta accertato, da un lato, la pertinenza delle pubblicazioni della Montaseri ai contenuti dell’insegnamento, dall’altro, l’assenza di ogni pubblicazione della vincitrice (che ha avuto il punteggio di zero), alla ricorrente doveva essere attribuito il punteggio massimo di 20, ossia ulteriori 8 punti rispetto ai 12 attribuiti, tanto più che la controinteressata, come riferito, non ha presentato alcuna pubblicazione>>;
2) Violazione dei principi generali di imparzialita’ e buon andamento – violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 23 della l. 30.12.2010 n. 240 e dell’art. 4 del d.r.3181 del 31.5.2013, anche in relazione all’avviso di selezione – illogicita’, contraddittorieta’, ingiustizia manifesta – violazione dell’art. 97 della costituzione –violazione e/o errata applicazione dell’art. 3 della l. 7.8.1990 n. 241 – eccesso di potere per difetto di motivazione – in particolare, secondo parte ricorrente:
a) va denunciata la fissazione dei criteri di massima di valutazione dei titoli in data successiva alla conoscenza dei nominativi degli ammessi, in violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento della P.A.;
b) va contestata la scelta della Commissione di attribuire un massimo di 40 punti alla “didattica” e solo 20 punti all’attività scientifica e professionale laddove quest’ultima avrebbe dovuto essere valutata in misura superiore, o quanto meno non inferiore, a quella didattica in conformità all’art. 23, comma 2, della L. 240/2010 e all’art. 4 comma 4 d.r. 3181/13, secondo cui gli insegnamenti integrativi vanno attribuiti, in primo luogo, in base ad adeguati titoli scientifici e valorizzando adeguatamente, ai fini del punteggio, il titolo di dottore di ricerca o equivalente;
c) nello stesso senso, laddove fosse l’avviso di concorso a non contenere la possibilità di riconoscere un punteggio maggiore o quantomeno uguale all’attività di ricerca, sarebbe illegittimo l’avviso;
d) l’attribuzione di 40 punti, comunque, risulta illogica ed in violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della P.A;
e) la motivazione numerica formulata dalla Commissione per giustificare l’attribuzione del punteggio alle due candidate in riferimento ai quattro parametri delineati dallo stesso organo collegiale (ad eccezione dei punteggi di zero attribuiti alla vincitrice per i titoli e le pubblicazioni) è assolutamente carente di motivazione e non consente in alcun modo di ricostruire l’iter logico in base al quale l’organo collegiale ha esplicitato i propri giudizi.
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Per quanto riguarda il primo motivo, con particolare riferimento alla questione sub a) relativa al rilievo da ascrivere alla titolarità del dottorato di ricerca, occorre rammentare che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza, <<l’art. 23, l. n. 240 del 2010, nel disciplinare il conferimento di contratti per attività di insegnamento, testualmente prevede che « il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti ». L’uso da parte del legislatore, così come nelle susseguenti norme regolamentari, della locuzione « preferenziale », non consente di inferire che il candidato che risulti in possesso di uno dei titoli ivi indicati abbia il diritto di precedenza rispetto ai candidati che ne risultino sprovvisti a prescindere da qualsiasi valutazione comparativa secondo determinati criteri, tramutandosi altrimenti in veri e propri requisiti di accesso alla selezione. Si deve, quindi, giungere a tali conclusioni, pur nel silenzio delle norme anzidette, siccome coerenti non solo con la stessa nozione, concettualmente ammissibile, di titolo di preferenza, la cui applicazione non può che postulare la parità di punteggio tra i candidati, ma anche con il complessivo tenore delle norme citate laddove impongono una valutazione comparativa dei candidati secondo i criteri ivi stabiliti>> (T.A.R. Lombardia, sez. III, 13/01/2016, n. 54).
In tal senso, come emerge dagli atti e dalla documentazione di concorso, il possesso del dottorato è stato previsto non come titolo di “precedenza”, ma come titolo di “preferenza”, idoneo, cioè, ad operare solo in caso di parità di punteggio tra i candidati idonei.
Pertanto, il primo motivo sotto questo aspetto non è fondato.
Per quanto concerne, poi, le doglianze di cui ai punti sub b) e c) relativi al primo motivo di ricorso, le stesse non possono trovare accoglimento in quanto impingono il merito delle valutazioni della Commissione.
Sul punto, si rammenta l’insegnamento secondo il quale <<La correttezza dei giudizi espressi dalla commissione esaminatrice è una questione di puro merito, che potrebbe essere oggetto di giudizio solo oltrepassando gli stretti e condivisi confini che limitano il sindacato giurisdizionale sugli atti di esercizio di una discrezionalità tecnica particolarmente qualificata (violazione delle regole procedurali; vizio di eccesso di potere in particolari e definite ipotesi, riscontrabili dall’esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti, quali l’errore sui presupposti, il travisamento dei fatti, la manifesta illogicità o irragionevolezza)>> (Cons. Stato, sez. IV, 30/08/2018, n. 5117).
In particolare, nel caso di specie, a contrario di quanto lamentato da parte ricorrente, non risulta una manifesta illogicità o irragionevolezza dell’operato della Commissione tenuto conto del fatto che, come precisato nel presente giudizio dalla stessa Università, <<sia il titolo di dottorato, che aveva come focus lo studio della “scienza dei segni del tappeto persiano”, sia le pubblicazioni, in lingua italiana, di cui una soltanto riguarda un poeta persiano vissuto tra il 1048 e il 1131 ma che risulta essere molto settoriale poiché riguarda la divulgazione di un preciso poeta in Italia, sono oggettivamente e anche osservabili atecnicamente come poco attinenti ai contenuti dell’insegnamento. Il fatto che la Commissione non abbia espresso una valutazione negativa non toglie che la stessa aveva il potere di graduare il punteggio sulla base della maggiore o minore attinenza ai contenuti dell’insegnamento così come enunciato nella predeterminazione dei criteri da seguire nella valutazione dei titoli>>.
Pertanto, anche le suddette argomentazioni devono essere respinte.
3.2. Con riguardo al secondo motivo, in merito all’argomentazione sub a) che precede, va rilevato che, da un lato, i criteri di massima erano già stati fissati nel D.D. n. 2356 del 13 giugno 2018, contenente Avviso Unico di selezione per l’attività di insegnamento (all’art. 4), dall’altro lato, dal verbale delle operazioni di commissione del 10.7.2018 non risulta che i parametri numerici siano stati determinati dalla Commissione dopo aver preso contezza delle domande delle due candidate. In questo senso, in mancanza di elementi in senso contrario, non è possibile affermare l’illegittimità delle operazioni atteso che dal verbale medesimo la determinazione dei punteggi precede la conoscenza e la valutazione dei titoli delle candidate.
Relativamente, poi, alle doglianze di cui alle lettere b), c) e d) che precedono occorre considerare, in primo luogo, che l’avviso unico di selezione non prevedeva un maggior punteggio per la didattica; in secondo luogo, che a fronte della discrezionalità tecnica di cui è titolare la Commissione di concorso, non si ravvisa nel caso di specie una macroscopica irrazionalità, né la lesione del principio di buon andamento della P.A., nel prevedere un punteggio di 40 punti per la didattica a fronte di 20 punti per l’attività di ricerca, trattandosi, comunque, di una selezione per un incarico didattico e non, ad es., per ricercatore universitario; infine, l’art 23, comma 2 l. 240/10 si limita a prevedere che <<fermo restando l’affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le universita’ possono, altresi’, stipulare contratti a titolo oneroso, nell’ambito delle proprie disponibilita’ di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita’ degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti e’ determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze>>. In tal senso, non è previsto, come asserisce parte ricorrente, che gli <<insegnamenti integrativi vanno attribuiti, in primo luogo, in base ad adeguati titoli scientifici e valorizzando adeguatamente, ai fini del punteggio il titolo di dottore di ricerca o equivalente>>.
Anche l’art. 4, comma 4, del d.r. 3181 del 31.5.2013 (regolamento universitario di applicazione dell’art. 23, comma 2, l. 240/10), non impone che le attività scientifiche siano valutate preliminarmente o, comunque, in modo non inferiore all’attività didattica.
Pertanto, anche tali argomentazioni vanno respinte.
Infine, per quanto concerne la doglianza sub e) che precede, va rammentato l’insegnamento secondo il quale <<In sede di pubblico concorso la Pubblica amministrazione è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine sia all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell’ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri stabiliti dal bando, sia quanto alla valutazione dei singoli tipi di titoli; l’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili>> (Cons. Stato, sez. V, 28/02/2018, n. 1218).
Nel caso di specie, risultano idonei e sufficienti a garantire una adeguata valutazione i criteri indicati nell’Avviso Unico, laddove, all’art. 4 è previsto che:
<<La valutazione comparativa dei candidati, espressa in 100 punti complessivi, avverrà sulla base di:
1. attività didattica già svolta in ambito accademico con riferimento agli obiettivi dell’insegnamento raggiunti, nonché significative esperienze in ambito didattico nel settore scientifico disciplinare dell’insegnamento messo a bando;
2. l’attinenza della professionalità del candidato con i contenuti specifici dell’insegnamento;
3. titoli di studio (dottorato di ricerca, specializzazione medica, abilitazione ovvero titoli equivalenti conseguiti all’estero);
4. pubblicazioni, attività di sviluppo e ricerca e loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento;
5. ulteriori specifici requisiti se indicati nell’allegato 1 per i candidati rientranti tra i soggetti di cui al punto 2) dell’art. 2 del presente Avviso>>.
Il fatto, poi, che la ricorrente abbia ottenuto, in altro concorso, un punteggio più alto e sia stata riconosciuta vincitrice, non comporta la consequenziale illegittimità della procedura di selezione per la quale è causa.
3.3. In considerazione di quanto sopra, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
4. Attesa la particolarità della fattispecie oggetto di esame le spese di lite devono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
1) respinge il ricorso;
2) spese compensate;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giordano, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore

Pubblicato il 31/10/2018