TAR Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 11 ottobre 2018, n. 246

Professore I fascia - diritto di disporre di laboratorio attrezzato per attività didattica e di ricerca - Improcedibilità

Data Documento: 2018-10-11
Area: Giurisprudenza
Massima

Dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

Contenuto sentenza

N. 00246/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00080/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 80 del 2015, proposto da 
[#OMISSIS#] Valloni, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Asmone, con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, via Cairoli, 1; 

contro
Universita’ degli Studi di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata ex lege in Bologna, via Guido Reni 4; 

per l’annullamento
del diritto del ricorrente di disporre di un idoneo laboratorio convenientemente attrezzato del quale avvalersi liberamente per la prosecuzione della propria attività scientifica e didattica, e per la conseguente condanna dell’Università degli Studi di Parma a porre a disposizione del ricorrente, un laboratorio non dissimile da quello già in uso dallo stesso, nella sua qualità di professore ordinario di geologia stratigrafica e sedimentologia e di direttore del Laboratorio di Petrografia dei Sedimenti e di Sedimentologia, fino al momento dell’esecuzione, nel giugno 2014, dei provvedimenti conseguenti alla riorganizzazione dei dipartimenti del suddetto Ateneo, che ha comportato l’accorpamento al Dipartimento di Fisica della maggior parte del cessato Dipartimento di Scienze della Terra e l’unione al Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e di Architettura della sola struttura diretta dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Parma;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2018 il dott. [#OMISSIS#] Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorso– proposto nell’anno 2015 – è stato portato in udienza in ruolo aggiunto, al fine di verificare la permanenza dell’interesse alla decisione.
Avendo parte ricorrente dichiarato, alla pubblica udienza, essere venuto meno l’interesse alla decisione, va emessa la conseguente declaratoria di improcedibilità a spese compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Conti, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Lombardi, Primo Referendario

Pubblicato il 11/10/2018