Deve essere dichiarato illegittimo il silenzio serbato dall’Università nei confronti della studentessa che abbia richiesto il riconoscimento dei crediti formativi relativi ai corsi sostenuti nel periodo 2012 – 2016. Sussiste infatti l’inerzia dell’Università a fronte dell’istanza di riconoscimento di CFU, nonostante l’obbligo di provvedere al riguardo ai sensi e nei termini di cui all’art. 2, commi 1 e 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto non consta che il procedimento avviato sull’istanza si sia concluso con un provvedimento espresso.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 22 ottobre 2018, n. 2364
Riconoscimento CFU - mancata adozione di provvedimento espresso
N. 02364/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01468/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1468 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] Seoli, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita’ Telematica E-Campus, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
– della illegittimità del silenzio serbato dall’Università E-Campus sulla richiesta di valutazione del curriculum didattico della ricorrente, volta al riconoscimento giuridico dei crediti formativi relativi ai corsi sostenuti nel periodo che va dal 2012 al 2016;
– e per il risarcimento del danno causato dall’inattività del Università Telematica E-Campus.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udito per la parte il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza datata 24 gennaio 2018 l’esponente ha richiesto all’intimata Università il riconoscimento dei crediti formativi relativi ai corsi sostenuti nel periodo 2012 – 2016.
2. Nonostante la ricezione di tale richiesta sin dal 2 febbraio 2018, l’Università non vi ha mai dato alcun riscontro.
3. Con ricorso notificato il 20 giugno 2018 e depositato in pari data l’istante lamenta l’illegittimità dell’inerzia per violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
4. Nessuno si è costituito per la parte intimata.
5. Alla camera di consiglio del 17 ottobre 2018 – presente l’avvocato G. Chiriatti in sostituzione, con delega verbale, di [#OMISSIS#], a cui il Collegio prospetta, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., profili di parziale inammissibilità dell’istanza limitatamente al riconoscimento dei titoli acquisiti successivamente alla presentazione dell’istanza medesima – la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente, osserva il Collegio come il ricorso sia inammissibile per difetto d’interesse in relazione ai corsi espletati dopo la presentazione dell’istanza del 24/1/2018, rispetto ai quali, dunque, nessuna richiesta di valorizzazione era contenuta nell’istanza medesima.
7. Sempre in via preliminare osserva il Collegio come sia inammissibile per genericità anche la domanda risarcitoria, avanzata nelle premesse del ricorso ma poi abbandonata nel prosieguo del ricorso medesimo, ivi incluse le relative conclusioni, con conseguente violazione dell’art. 40, comma 1, lett. d) c.p.a.
8. Per il resto, il ricorso è fondato.
8.1. Sussiste l’inerzia dell’Università a fronte dell’istanza di riconoscimento di CFU, datata 24 gennaio 2018, recapitata il successivo 2 febbraio, nonostante l’obbligo di provvedere al riguardo ai sensi e nei termini di cui all’art. 2, commi 1 e 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto non consta che il procedimento avviato sull’istanza si sia concluso con un provvedimento espresso.
8.2. Va, pertanto, dichiarato illegittimo il silenzio serbato dall’intimata Università e, per l’effetto, va ad essa ordinato di provvedere sull’istanza della ricorrente, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
9. Quanto alle spese di lite il Collegio, in considerazione della reciproca soccombenza e della mancata costituzione della parte intimata, ritiene di disporne il non luogo a provvedere.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, mentre lo dichiara inammissibile per il resto.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] Celeste Cozzi, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 22/10/2018