Premesso che il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel caso di domande d’accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo (nel quale il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi, con la conseguenza, ch’è il caso di sottolineare, che gli studenti provenienti da altra università italiana o straniera, che presso la stessa non abbiano conseguito alcun credito, o che pur avendone conseguiti non se li siano poi visti riconoscere in assoluto dall’università italiana presso la quale aspirano a trasferirsi, ricadranno nella stessa situazione degli aspiranti al primo ingresso [omissis] salvo il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione, sulla base dei parametri sopra indicati, del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso.
E’ fondata la richiesta di esecuzione delle statuizioni annullatorie e conformative, pertanto l’ateneo dovrà esaminare la richiesta del ricoorente di essere iscritto, per l’A.A. 2018/2019, al secondo anno del corso di laurea di Medicina e Chirurgia, in considerazione del relativo curriculum, dei crediti formativi dallo stesso maturati, nonché del numero dei posti disponibili.
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 5 novembre 2018, n. 1876
Accesso a numero programmato corsi a numero chiuso-Test di ingresso-Iscrizione anni successivi al primo - Ottemperanza
N. 01876/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01354/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1354 del 2018, proposto dalla sig.ra [#OMISSIS#] Attina’, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Pitaro, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Catanzaro alla Via F. Acri n. 88.
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’ottemperanza
della sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 1581/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso tempestivamente notificato e depositato la sig.ra Attinà agisce per l’esecuzione delle statuizioni annullatorie e conformative di cui alla sentenza TAR Calabria, Catanzaro, II sezione, n. 1581 del 14 settembre 2018. Con tale pronunciamento questo Tribunale ha annullato il provvedimento (prot. n. 782 del 15.06.2018) con cui l’Università degli studi Magna Graecia aveva illegittimamente rigettato la richiesta avanzata dalla sig.ra Attinà di essere iscritta ad anno successivo al primo del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, facendo salvi i successivi provvedimenti dell’Università.
1.2 Nonostante tale sentenza sia stata notificata, l’Università non avrebbe inteso darvi ottemperanza.
1.3 In conseguenza di ciò, la ricorrente chiede, in via principale, che il Tribunale ne disponga l’immatricolazione al secondo anno del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi Magna Graecia, anno accademico 2018/2019. In via subordinata, chiede la nomina di un Commissario ad acta che si sostituisca alla P.A. inerte, al fine di emanare il provvedimento di immatricolazione definitivo.
1.3 La Sig.ra Attinà avanza, inoltre, richiesta di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114 lett. e) c.p.a., da valutarsi in relazione alla gravità della violazione della P.A. in rapporto con il bene fondamentale leso e garantito dalla Costituzione, ovvero il diritto allo studio ed all’accesso all’istruzione universitaria.
2. All’udienza camerale del 31 ottobre 2018, la causa è stata trattenuta in decisione, anche con l’avvertenza di una possibile definizione ex art. 60 c.p.a.
3. Il ricorso è, in parte, fondato, nei termini e per gli effetti appresso indicati.
3.1 Quale effetto conformativo dell’annullamento del diniego di immatricolazione al II anno del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, disposto con la sentenza di questo TAR n. 1581 del 14 settembre 2018, discende l’obbligo per l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro di rideterminarsi sull’istanza avanzata dalla ricorrente, valutandone il curriculum e, quindi, i crediti formativi maturati, in dipendenza anche dei posti disponibili.
3.2 La sentenza in questione, che non risulta essere passata in giudicato in considerazione della mancata dimostrazione della relativa notificazione presso l’avvocatura erariale ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, è comunque pienamente esecutiva (art. 112 comma 2 lett. b c.p.a.) e, quindi, obbliga l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro alla riedizione del potere amministrativo, emendato dai vizi di legittimità riscontrati dal Tribunale.
4. Tenuto conto di quanto sopra, la pretesa della ricorrente, avanzata in via principale, a che il Tribunale disponga l’immatricolazione dello stesso al II anno del corso di laurea in medicina e chirurgia è infondata, giacché tale richiesta esorbita dal perimetro conformativo delle statuizioni di cui alla sentenza n. 1581/2018.
4.1. Parimenti infondata è la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114 lett. e) c.p.a., in considerazione dell’inesistenza di un giudicato.
5. Risulta, invece, fondata la richiesta di esecuzione della sentenza n. 1581/2018, nei termini sopra indicati al capo 3.1, giacché non risulta che l’amministrazione vi abbia provveduto.
5.1 Non resta, pertanto, al Tribunale che dichiarare l’obbligo l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro di dare piena e puntuale esecuzione alla sentenza n. 1581 pubblicata in data 14 settembre 2018, nel termine di giorni 20 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza, nominando fin da ora, in caso di inutile scadenza di tale termine, quale Commissario ad acta, il Rettore dell’Università, il quale, nel successivo termine di 20 giorni dall’insediamento, dovrà esaminare la richiesta presentata dalla sig.ra [#OMISSIS#] Attinà di essere iscritta, per l’A.A. 2018/2019, al secondo anno del corso di laurea di Medicina e Chirurgia, in considerazione del relativo curriculum, dei crediti formativi dalla stessa maturati, nonché del numero dei posti disponibili.
6. Le spese, tenuto conto della parziale soccombenza, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), lo accoglie, in parte, e, per l’effetto:
a) ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 20 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
b) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta, il Rettore p.t. dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, che dovrà provvedervi nel successivo termine di 20 giorni dall’insediamento, nei termini indicati in parte motiva.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Durante, Presidente
[#OMISSIS#] Mazzulla, Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 5/11/2018