In materia di concorsi pubblici, l’utilizzo (“il primato”) della graduatoria più antica rispetto a quella più recente presuppone identità di posti, parità di posizioni, equivalenza di professionalità.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 novembre 2018, n. 6287
Personale Università-Scorrimento graduatoria
N. 06287/2018REG.PROV.COLL.
N. 02924/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2924 del 2018, proposto da [#OMISSIS#] Mureddu, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco [#OMISSIS#] Scoca e [#OMISSIS#] Gigli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Franco [#OMISSIS#] Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello, 55;
contro
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e l’Università degli studi di Sassari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] Ricci, non costituitasi in giudizio;
[#OMISSIS#] Grazia Bella, rappresentata e difesa dall’avvocato Guido Rimini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del TAR della Sardegna (Sezione Prima) n. 806/2017, resa tra le parti, concernente ricorso proposto avverso la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Sassari del 22 settembre 2016 nella parte in cui, in riferimento al punto D – 4) del relativo ordine del giorno avente a oggetto l’argomento “Personale”- “Situazione punti organico e relativa utilizzazione”, si è deciso di assegnare “il residuo di 1,85 P. O., da utilizzare entro il 31 dicembre 2016, per lo scorrimento delle graduatorie relative al concorso di categoria C di cui al decreto di approvazione atti, prot. n. 10987 del 5 maggio 2016 (per 0,75 P.O.)”, invece che per lo scorrimento della graduatoria di data anteriore relativa al concorso di categoria C di cui al decreto di approvazione 993/2012 prot. 10630 del 4 aprile 2012 nella quale la ricorrente è collocata come idonea; e avverso tutti gli atti conseguenti e connessi; e per la declaratoria della nullità, ovvero per l’annullamento e/o la declaratoria di inefficacia dei conseguenti contratti di lavoro stipulati con le controinteressate, con conseguente loro caducazione automatica e, infine, per la condanna dell’Università di Sassari, a titolo di risarcimento in forma specifica, a coprire i posti di personale amministrativo di categoria C per cui sono stati assegnati 0,75 punti organico mediante il previo scorrimento della graduatoria di data anteriore relativa al concorso di categoria C di cui al decreto di approvazione 993/2012 prot. 10630 del 4 aprile 2012; ovvero, in mero subordine, per la condanna al risarcimento per equivalente dei danni dovuti alla tardiva o alla mancata assunzione della ricorrente;
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura generale dello Stato per il MIUR e l’Università di Sassari e di [#OMISSIS#] Grazia Bella;
Viste le memorie depositate dall’appellante e dall’appellata M. G. Bella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica dell’11 ottobre 2018 il cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato [#OMISSIS#] Gigli per l’appellante e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza n. 806 del 2017 il TAR Sardegna ha respinto il ricorso proposto dalla signora [#OMISSIS#] Mureddu, diretto all’annullamento della deliberazione del 22.9.2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione (CdA) dell’Università di Sassari ha assegnato il punteggio residuo di 1,85 disponendo che lo stesso sia utilizzato, in relazione alla cat. C, per lo scorrimento della più recente graduatoria del 2016, in luogo di quella anteriore del 2012 (in prosieguo si farà riferimento rispettivamente al “secondo concorso”, o “concorso 2014 – 2016”, o “concorso spending review” e, di contro, al “primo concorso”, o “concorso 2011 – 2012”).
2.Dagli atti risulta che:
– nel 2011 l’Università indiceva un concorso a posti di cat. C – area amministrativa, per “supporto operativo nella gestione delle procedure di accesso ai finanziamenti”;
– nell’aprile del 2012 la graduatoria veniva approvata. La signora Mureddu risultava idonea;
– con atto in data 16.7.2014 l’Università, “accertata l’inesistenza di graduatorie utili riconducibili alle professionalità specifiche necessarie”, considerava “non utilizzabile” la graduatoria del 2012, decidendo quindi di indire una “selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti, di cat. C, posizione economica C1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato”, per il “supporto nei processi di innovazione regolamentare, di analisi e valutazione della spesa (“spending review”) e nella organizzazione delle risorse umane e materiali nell’Università”;
– la procedura concorsuale “spending review” si concludeva il 5.5.2016 con l’approvazione della graduatoria degli idonei e la proclamazione del vincitore;
– con delibera del 22.9.2016 il CdA decideva di assegnare i punti organico residui al personale tecnico – amministrativo di cat. C optando per lo scorrimento della graduatoria del “concorso 2014 – 2016”, anziché “riattivare” la graduatoria del “concorso 2011 -2012”, in esito al quale la ricorrente come detto era stata giudicata idonea; dopo di che, l’Ateneo stipulava due contratti di lavoro a tempo indeterminato con le dr. sse G. Ricci e M. G. Bella, classificatesi rispettivamente seconda e quinta nella graduatoria del 2016;
– nel febbraio del 2017 la signora Mureddu domandava al TAR l’annullamento, “in parte qua”, della menzionata delibera del CdA del 22.9.2016 e la condanna dell’Università, anche a titolo di risarcimento in forma specifica, a coprire i posti di cat. C per i quali erano stati assegnati i punti organico residui, “mediante il previo scorrimento della graduatoria … anteriore” relativa al “concorso 2011 – 2012”; in subordine, chiedeva la condanna dell’Università al risarcimento del danno per equivalente dovuto per la tardiva o mancata assunzione della ricorrente.
3. Nella resistenza dell’Università e delle controinteressate signore Ricci e Bella il TAR:
– in punto giurisdizione, ha considerato correttamente radicato il giudizio innanzi al giudice amministrativo dato che la controversia verte su una posizione di interesse legittimo a che i posti vacanti siano coperti mediante scorrimento di una o di altra graduatoria, in una situazione nella quale occorre valutare l’appropriatezza, o meno, della scelta organizzativa compiuta mediante l’opzione preferenziale attribuita alla “idoneità specifica” che ha caratterizzato il secondo concorso;
– in [#OMISSIS#], ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, che l’Università e le controinteressate avevano formulato sul rilievo dell’affermata decadenza dalla impugnazione della delibera del CdA del 22.9.2016 per non avere, la Mureddu, impugnato tempestivamente il decreto del 16.7.2014 con il quale l’Università aveva ritenuto insussistenti graduatorie utilmente riconducibili alle professionalità specifiche necessarie e considerato inutilizzabile la graduatoria del 2012, procedendo quindi a indire la selezione pubblica per due posti di cat. C – “spending review”. La sentenza respinge l’eccezione rilevando che la contestazione della ricorrente riguarda non il bando che ha dato vita al concorso 2014 – 2016, ma la scelta organizzativa successiva di attivare lo scorrimento della graduatoria più recente anziché quella del concorso 2011 – 2012, ove la ricorrente risulta idonea. Nella sentenza si legge che, anche se la ricorrente avrebbe potuto impugnare la scelta compiuta dall’Università nel 2014 di non attuare lo scorrimento della (unica) graduatoria (del 2012) in quel momento esistente per la cat. C, pure, la omessa proposizione di un ricorso nel 2014 “non determina la sicura inammissibilità della odierna impugnazione”, data la potenziale diversità dei profili coinvolti dalle procedure di selezione e le differenti posizioni oggetto dei due bandi, aspetti che, per essere vagliati, devono essere necessariamente esaminati nel merito, sotto il profilo della “analisi dell’articolazione dei bandi”;
– nel merito, il giudice di primo grado ha considerato legittima la scelta organizzativa compiuta dall’Università di utilizzare la graduatoria più recente, quella del 2016, nella quale la ricorrente “non figura in quanto, pur avendo partecipato alla preselezione, venendo ammessa, non ha poi partecipato alle prove”, anziché quella del 2012. Il TAR ha condiviso la scelta dell’Università sul “conflitto tra scorrimenti” dopo avere analizzato le peculiarità e specialità di posizioni indicate dai bandi del 2011 e del 2014. Dapprima, il TAR ha rilevato che il primato della graduatoria più antica trova applicazione a parità di posizioni, vale a dire se i concorsi sono comparabili per analogia tipologica delle posizioni di idoneità assunte, ovvero se i concorsi hanno un contenuto analogo. La sentenza, quindi, nel considerare insufficiente la sottolineatura di parte ricorrente sulla identità della posizione – cat. C, area amministrativa, tra il primo e il secondo concorso, ha analizzato in dettaglio, raffrontandoli tra loro, i bandi del 2011 e del 2014, e ha posto in rilievo specificità significative che caratterizzano il bando del concorso “spending review” rispetto alla procedura di selezione del 2011, riferita ad attività di “supporto operativo nella gestione delle procedure di accesso ai finanziamenti”, rimarcando che il secondo concorso era stato indetto proprio in seguito alla già ritenuta inutilizzabilità della graduatoria del 2012, che poneva fine a una procedura relativa a mansioni diverse (“nel 2014 l’indizione di un nuovo concorso dipendeva dalla valutazione che non era percorribile lo scorrimento della graduatoria, esistente ed efficace, del 2012, ritenuta non adeguata alle mansioni e competenze considerate necessarie per la copertura dei posti da ricoprire” – pag. 17 sent.; e ancora, a pag. 18: “il 16 luglio 2014, due anni prima rispetto alla decisione qui impugnata, l’Università… ha accertato la “inesistenza di graduatorie utili” riconducibili alle “professionalità specifiche necessarie. Quindi, decidendo già allora la “non utilizzabilità” della graduatoria di idonei (allora) vigente, del 2012, per la copertura di ulteriori posti che si erano resi disponibili e che erano stati individuati come necessari nell’ambito della valutazione delle priorità organizzative in materia di personale…”. Coerentemente ne è scaturita, nel 2014, la decisione di indire il “concorso spending review”). Il TAR afferma quindi che la decisione di scorrimento del 2016 “soddisfa la corrispondenza fra professionalità necessarie per le nuove assunzioni e la sussistenza di idoneità “specifiche disponibili…in piena coerenza con la scelta (del) 2014 di indire un nuovo concorso, per carenza di idoneità (specifiche e non generiche) corrispondenti” (pag. 19). La sentenza soggiunge che le competenze richieste nel 2017 per la copertura dei nuovi posti “risultavano affini alla graduatoria 2016 e non anche a quelle oggetto del concorso 2011 – 2012”. Nella sentenza si osserva che bene l’Università ha deciso di valorizzare professionalità e idoneità specifiche richieste a copertura di posti, alle quali risultavano affini, adatte e conformi, quelle della graduatoria del 2016 per la selezione di personale “per il supporto nei processi di innovazione regolamentare, di analisi e valutazione della spesa (spending review) e nella organizzazione delle risorse umane e materiali nell’Università”, ma non, o non altrettanto, quelle della graduatoria precedente, relativa al personale di “supporto operativo nella gestione delle procedure di accesso ai finanziamenti”, ragione per la quale, avendo l’Università deciso nel 2016 di assumere nuove unità di personale in C mediante scorrimento, gli idonei del 2012 non sono stati chiamati risultando come detto “affine, adatta e conforme” “la graduatoria del 2016” (v. pag. 17 sent., “in finem”).
Il TAR ha infine considerato che il CdA, con la delibera del 22.9.2016, ha valutato in maniera legittima a corretta la sussistenza dei presupposti per procedere allo scorrimento della graduatoria di merito del 2016 “tenuto conto delle esigenze sempre più pressanti di razionalizzazione della spesa e contestuale riordino dei processi gestionali, esigenza trasversale a tutte le strutture e aree dell’Ateneo…”; e ha considerato “legittima e corretta” la decisione dell’Università del 2016 “in quanto adottata previa specifica analisi sia delle competenze “oggettive” (delle funzioni peculiari da ricoprire), sia di quelle inerenti la posizione degli idonei (in diverse graduatorie), valutando la tipologia e la caratterizzazione dei concorsi ai quali avevano partecipato, senza risultare vincitori, ma solo idonei. Considerando le idoneità “specifiche” conseguite (in relazione alla tipologia del concorso), il che implicava il superamento di prove correlate ed appropriate alle mansioni da assumere. Analogamente a quanto era stato già compiuto a suo tempo (il 16.7.2014), con la decisione di indire una selezione pubblica, pur in vigenza della graduatoria di cui qui si pretende oggi l’utilizzo. La scelta organizzativa di “non utilizzo” della graduatoria 2012 presupponeva la valutazione di non idoneità della stessa, per carenza di requisiti oggettivi-soggettivi” (così a pag. 28 sent.).
4. L’appellante ha impugnato con due motivi.
Sub 1) la signora Mureddu, nel dedurre la violazione degli articoli 35 del d. lgs. n. 165 del 2001 e 4 del d. l. n. 101 del 2013, critica la sentenza in quanto pronunciata in violazione del principio dell’utilizzazione prioritaria delle graduatorie di data anteriore in presenza di un profilo – quello di cat. C – area amministrativa – , pienamente fungibile nell’ambito dei settori dell’Amministrazione universitaria, dovendosi avere riguardo alla declaratoria di cui all’art. 78, commi 2 e 3, del CCNL del Comparto Università, in tema di esigibilità di tutte le mansioni, in quanto professionalmente equivalenti, all’interno di ciascuna categoria e area, sicché deve considerarsi indifferente l’eventuale specificità del profilo professionale considerato. L’Università non adduce alcuna motivazione idonea a comprovare che la graduatoria del 2012, dalla quale proviene l’attuale appellante, si riferisca a una “professionalità non equivalente” rispetto a quella relativa al concorso 2014 -2016. Le figure professionali individuate nei concorsi 2011 – 2012 e 2014 – 2016 solo in apparenza presentano specificità e differenze significative. In realtà afferiscono a un unico profilo di collaboratore di cat. C – area amministrativa. L’individuazione di specifiche esigenze organizzative non può costituire il pretesto per inventare profili professionali avulsi da riferimenti normativi o dalla contrattazione collettiva in modo tale da consentire all’Amministrazione di sottrarsi all’obbligo di far scorrere una graduatoria già esistente ovvero di scegliere in modo arbitrario, tra due graduatorie per lo stesso profilo, quella più recente, in contrasto con la regola che impone l’assunzione degli idonei collocati nella graduatoria precedente. Sarebbe facile eludere la regola sullo scorrimento delle graduatorie richiamando “specificità di funzioni” svolte da un certo ufficio. Guardando più da vicino il caso di specie, le funzioni “spending review” hanno ben poco di specialistico, risultando ascrivibili ai compiti propri di ogni collaboratore amministrativo di cat. C. Diversamente opinando si incorrerebbe nel rischio di elusioni e abusi diretti non già a individuare il personale più idoneo in relazione a esigenze organizzative effettive da soddisfare, ma a offrire garanzie di stabilizzazione a favore di soggetti che hanno beneficiato di rapporti contrattuali precari, come nel caso in esame.
Con il secondo motivo, parte appellante lamenta la violazione del principio del divieto di integrazione postuma della motivazione del provvedimento amministrativo. Si sostiene che l’Amministrazione universitaria non avrebbe mai pubblicato il verbale integrale dell’impugnata deliberazione del 22.9.2016, ma si sarebbe limitata a pubblicare il resoconto contenente soltanto la parte dispositiva della delibera, in data 1°.2.2017.
Si soggiunge che, in seguito alla proposizione del ricorso di primo grado, l’Università ha depositato in giudizio un estratto del predetto verbale nel quale avrebbe riportato una motivazione palesemente predisposta per sostenere le tesi difensive dell’Università nel giudizio instaurato.
Il TAR ha ritenuto non rilevante la contestazione della ricorrente, sollevata nei motivi aggiunti, di integrazione postuma della motivazione, e questo, in ragione dell’autosufficienza della c. d. motivazione sintetica contenuta nell’estratto di verbale impugnato con il ricorso introduttivo.
Ciò posto l’appellante, nel riservarsi la facoltà di proporre querela di falso in ordine al documento prodotto, insiste sul fatto che l’estratto del verbale depositato costituisce una integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato, e formula istanza istruttoria volta a disporre l’acquisizione delle registrazioni audio della seduta del CdA del 22.9.2016.
L’Università si è limitata a chiedere il rigetto dell’appello.
5. L’appellata, e controinteressata in primo grado, signora M. G. Bella ha eccepito prima di tutto la carenza di interesse a ricorrere in capo alla ricorrente Mureddu a causa della omessa impugnazione, da parte di quest’ultima, della (duplice) decisione dell’Università, del 2014, di non utilizzare la graduatoria del 2012 e di indire il concorso “spending review”. La carenza di interesse a ricorrere viene poi eccepita muovendo dall’assunto che una delle controinteressate (G. Ricci) non sarebbe stata assunta quale idonea bensì quale vincitrice del concorso, sicché lo scorrimento potrebbe riguardare una sola unità di personale, il signor Arru, il quale precede la ricorrente in graduatoria, il che impedirebbe comunque all’appellante di vedere soddisfatta la propria pretesa all’assunzione a tempo indeterminato.
6. L’appellante ha obiettato al riguardo che la controinteressata in primo grado avrebbe dovuto proporre appello incidentale, non essendo ammissibile la riproposizione della stessa eccezione con semplice memoria difensiva qualora, come nella specie, la questione in [#OMISSIS#] sia stata esaminata e disattesa dal TAR con una statuizione apposita.
7.In prossimità dell’udienza di merito le parti private hanno presentato memorie.
8.All’udienza pubblica dell’11.10.2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. In via preliminare, le eccezioni in [#OMISSIS#] sollevate dalla controinteressata e riassunte sopra, al p. 5., non possono trovare ingresso.
In proposito il Collegio, pur riconoscendo la serietà dell’eccezione di inammissibilità basata sulla mancata impugnazione (tempestiva) della (duplice) decisione del 16.7.2014 di non utilizzo della graduatoria degli idonei del concorso 2011 – 2012 e di indizione del secondo concorso – decisioni tra loro strettamente compenetrate – , e questo perché, se è vero che la decisione dell’Università di far scorrere la graduatoria del 2016 anziché quella del 2012 risale al settembre del 2016, è vero anche che “l’opzione 2016” per la graduatoria “spending review” ben potrebbe porsi quale atto consequenziale, necessitato e obbligato rispetto alla decisione del 2014, autonoma e lesiva di suo della posizione soggettiva della signora Mureddu, di non utilizzare più la graduatoria del primo concorso (e di indire il secondo); il Collegio, si diceva, non può tuttavia fare a meno di rilevare come, per giurisprudenza pacifica, il che esime dal compiere citazioni particolari, essendosi il TAR pronunciato, sul punto, con una statuizione “ad hoc”, parte appellata avrebbe dovuto proporre appello incidentale contro tale statuizione, anziché limitarsi a riproporre l’eccezione stessa con semplice memoria difensiva.
(Pare il caso di aggiungere che l’eccezione di carenza di interesse a ricorrere in capo alla Mureddu poiché il posto, sussistendone le condizioni, sarebbe spettato ad N. Arru, il quale precede la Mureddu nella graduatoria del 2012, non appare fondata dal momento che la ricorrente in primo grado, per l’ipotesi di accoglimento del ricorso, andrebbe comunque a migliorare la propria posizione e ciò basterebbe per radicare il suo interesse ad agire).
10.Nel merito, l’appello è infondato e va respinto.
La sentenza è nel suo complesso corretta e va confermata.
I principi ricavabili dalle sentenze Cons. Stato, Ad. plen., n. 14 del 2011, e Cons. Stato, III, n. 4078 del 2018, sulla legittimità, a determinate condizioni, della preferenza per la scelta, purché adeguatamente motivata, di coprire un posto mediante pubblico concorso, anziché attraverso lo scorrimento della graduatoria, potrebbero essere utilmente invocabili allo scopo di sostenere la correttezza della decisione, assunta dall’Università nel 2014, di non utilizzare la graduatoria del 2012 e – conseguentemente – di indire la procedura concorsuale “spending review” .
Sotto questa angolazione, alla luce dei principi desumibili dalle sentenze citate, la duplice scelta compiuta dall’Università del 2014 risulterebbe – tutt’altro che arbitraria o elusiva di regole su scorrimenti di graduatorie e, anzi – adeguatamente giustificata dalla differenza di mansioni, sul piano contenutistico, in base a quanto descritto nei bandi di concorso, del 2011 e 2014, così come analiticamente raffrontati alle pagine 16 e seguenti della sentenza impugnata, e dalla esigenza di disporre di competenze professionali differenti, pur nella identità di categoria (la C), e di Area (quella amministrativa).
I precedenti giurisprudenziale menzionati dalla appellata, che riguardano la questione della opzione tra scorrimento della graduatoria e indizione di un concorso, potrebbero cioè attagliarsi in pieno alla vicenda odierna ove la contestazione riguardasse gli atti del 2014, con i quali l’Università ha deciso di non utilizzare la graduatoria del 2012 e di indire una nuova procedura concorsuale per attività di supporto nei processi di “spending review”.
Tale contestazione giudiziale però non c’è stata, e detta mancanza, ad avviso del TAR, che sul punto ha deciso con statuizione sulla quale è sceso il giudicato, non è stata tale da pregiudicare l’esaminabilità nel merito della causa proposta contro la successiva delibera del 22.9.2016.
Detti precedenti giurisprudenziali, se sembrano attagliarsi in pieno agli atti del 2014, appaiono, viceversa, confacenti solo in parte a una controversia, come quella odierna, diretta a risolvere un “conflitto tra scorrimenti”.
Ciò nondimeno, in questa, pur non collimante, prospettiva, il Collegio ritiene di poter prescindere da richiami giurisprudenziali specifici; ritiene, inoltre, che, nella prospettiva della “ricerca del [#OMISSIS#] dipendente possibile”, la differenza oggettiva, e significativa, di contenuti professionali tra le mansioni descritte nei due bandi, nel senso che una cosa è il supporto operativo alla gestione di procedure di accesso a finanziamenti (concorso 2011), e altro è il supporto nei processi di analisi della spesa (concorso “spending review” – 2014), sia tale da giustificare in maniera adeguata la contestata decisione dell’Università di optare per lo scorrimento della graduatoria più recente.
Più in dettaglio, il criterio, sancito dall’art. 78 del CCNL del Comparto Università, secondo cui all’interno di ciascuna categoria e area tutte le mansioni sono esigibili in quanto professionalmente equivalenti (fatti salvi casi peculiari che qui non assumono rilievo), non sottraeva all’Amministrazione universitaria il potere valutativo di porre in essere decisioni di carattere organizzativo –gestionale di risorse umane, correlate a esigenze nuove tali da implicare l’esercizio di compiti di supporto nei processi di “spending review”, in una situazione nella quale – sulla base di una valutazione dell’Amministrazione tutt’altro che implausibile – erano carenti idoneità specifiche corrispondenti.
Dal raffronto tra i bandi, puntualmente operato nella sentenza, nel 2014 – 2016 non risultano richieste le medesime prestazioni lavorative del “concorso 2011”.
Ed è corretto l’aver ritenuto che il “profilo” del concorso 2014 -2016 non risultasse fungibile, o risultasse solo parzialmente fungibile, ove correlato col profilo proprio del primo concorso, più settoriale e circoscritto.
Il sindacato di legittimità compiuto dal giudice amministrativo in primo grado si è correttamente incentrato sull’apprezzamento organizzativo – gestionale effettuato dall’Università nel 2016 e fondato sulla presenza di elementi significativi di specificità caratterizzanti il concorso “spending review” rispetto al primo concorso, laddove l’espressione “spending review” va intesa non esclusivamente come riduzione di spese ma, in termini più ampi, come analisi puntuale dei meccanismi che incidono sull’andamento della spesa, in vista della duplice esigenza di intervenire sulla sua progressiva riqualificazione e su una allocazione più efficiente delle risorse.
Detto altrimenti, è sui contenuti sostanziali della valutazione formulata dall’Università nel 2016 che doveva basarsi – e si è difatti fondato – il sindacato di legittimità del giudice amministrativo, nella osservanza dei limiti propri della giurisdizione generale di legittimità e nel rispetto della sfera del merito riservata alla P. A. .
E’ essenzialmente sulla logicità e attendibilità delle esigenze specifiche poste in rilievo dall’Università nel 2016 o, viceversa, sul carattere pretestuoso delle esigenze indicate, “accampate” dall’Università in modo tale da creare una dissonanza, censurabile in sede giudiziale, tra scopi dichiarati ed effetti concretamente voluti, che doveva concentrarsi la verifica di questo giudice: il che è infatti avvenuto, prima di tutto, come si è già accennato, attraverso una dettagliata e corretta “analisi comparata” dei bandi del 2011 e del 2014, a dimostrazione dei cambiamenti significativi delle esigenze, e dei contenuti professionali, maturati nel corso del tempo, sicché la condotta dell’Università sul punto, in ultima analisi, è risultata – ed è stata giudicata dal TAR – tutt’altro che arbitraria o elusiva di regole in materia di scorrimento di graduatorie.
Bene quindi nella sentenza impugnata si osserva tra l’altro che in maniera legittima e corretta l’Università, nel 2016, ha stabilito di valorizzare professionalità e idoneità specifiche richieste a copertura di posti, alle quali risultavano affini, adatte e conformi, quelle della graduatoria del 2016 per la selezione di personale “per il supporto nei processi di innovazione regolamentare, di analisi e valutazione della spesa (“spending review”) e nella organizzazione delle risorse umane e materiali nell’Università”, ma non, o non altrettanto, quelle della graduatoria precedente, relativa al personale di “supporto operativo nella gestione delle procedure di accesso ai finanziamenti”, ragione per la quale, avendo l’Università deciso nel 2016 di assumere nuove unità di personale in C mediante scorrimento, si è ritenuto di non chiamare gli idonei del 2012 risultando come detto “affine, adatta e conforme” “la graduatoria del 2016”.
Altrettanto persuasiva appare la sentenza impugnata là dove la decisione dell’Università del 2016 viene considerata legittima e corretta “in quanto adottata previa specifica analisi sia delle competenze “oggettive” (delle funzioni peculiari da ricoprire), sia di quelle inerenti la posizione degli idonei (in diverse graduatorie), valutando la tipologia e la caratterizzazione dei concorsi ai quali avevano partecipato, senza risultare vincitori, ma solo idonei. Considerando le idoneità “specifiche” conseguite (in relazione alla tipologia del concorso), il che implicava il superamento di prove correlate ed appropriate alle mansioni da assumere…”.
In sintesi, e concludendo su quello che sembra essere il fulcro della impugnazione, l’utilizzo (“il primato”) della graduatoria più antica presuppone identità di posti, parità di posizioni, equivalenza di professionalità: presupposto che nella specie è stato considerato insussistente in modo tutt’altro che implausibile, occorrendo guardare non in maniera generica alla categoria di appartenenza, la “C” – Area amministrativa, quanto invece alla posizione lavorativa specifica, alle mansioni peculiari, qui ben differenziate sul piano contenutistico.
Il criterio della esigibilità di tutte le mansioni, all’interno di ciascuna categoria e area, in quanto professionalmente equivalenti, non priva l’Amministrazione universitaria di poteri valutativi che le consentano, nel conflitto tra due scorrimenti di graduatoria, di optare, motivatamente, per lo scorrimento della graduatoria più recente.
L’Università di Sassari, che, sul punto, dispone di margini di apprezzamento organizzativo – gestionali, esercitati (nel 2014 e) nel 2016, ha optato in modo legittimo per lo scorrimento della graduatoria del 2016, anziché di quella del 2012, considerando, con valutazione adeguatamente motivata e immune da travisamenti e vizi logici, la graduatoria più recente maggiormente affine alle esigenze perseguite quando, invece, la graduatoria del 2012, attinente a un concorso “più settoriale e circoscritto”, non era pertinente e, comunque, è stata valutata tutt’altro che illogicamente come inadeguata alle competenze specifiche e più ampie richieste in seguito.
La sentenza, nel raffrontare tra loro i bandi del 2011 e del 2014, che differenziano in dettaglio le “posizioni lavorative”, i programmi delle prove concorsuali e la disciplina contenutistica dei profili professionali, ha osservato come l’Università, nel 2016, abbia valorizzato in modo logico e plausibile professionalità e idoneità specifiche della graduatoria del 2016 come più appropriate in relazione alle esigenze concrete sopravvenute, ritenendo giustamente insussistenti parità o equivalenze o fungibilità di posizioni lavorative.
Le funzioni per le quali è stato bandito il nuovo concorso, anziché attingere alla graduatoria di quello precedente (del 2012), erano ben più specifiche ed esplicitavano la necessità per l’Università di avere dipendenti con conoscenze peculiari in “spending rewiew”, in modo coerente col principio della “ricerca del [#OMISSIS#] dipendente possibile” che ciascuna P. A. persegue.
Per superare il secondo motivo di appello questo Collegio considera bastante fare richiamo alla “autosufficienza” della motivazione sintetica contenuta nell’estratto di verbale impugnato in primo grado (v. doc. 2 fasc. Avv. distr. Stato avanti al TAR, spec. pag. 4; conf. pag. 24 sent.).
Alla istanza istruttoria riformulata dall’appellante non può pertanto darsi seguito.
In conclusione, l’appello va respinto e la sentenza impugnata confermata.
Tuttavia, la natura e le peculiarità della controversia giustificano senz’altro, in via eccezionale, la compensazione tra le parti delle spese del grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.
Spese del grado del giudizio compensate.
Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Giordano [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 07/11/2018