La scelta sulle modalità da seguire per la chiamata del professore ordinario è riservata a una decisione dell’Ateneo, da effettuarsi nell’ambito delle procedure previste dall’art. 18, comma 1 (concorso nazionale) e dall’art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240 del 2010 (in cui si prevede l’applicazione transitoria di una procedura di chiamata diretta anche per i professori ordinari o di prima fascia).
Ne deriva come conseguenza che la approvazione della graduatoria dei professori associati in possesso dell’A.S.N. per professori di prima fascia non implica alcuna immediata conseguenza o preclusione per le aspettative o le aspirazioni di futuri concorrenti.
TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 9 novembre 2018, n. 940
Professori universitari-Chiamata-Disciplina
N. 00940/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00231/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 231 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] Franca Simbula, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Franceschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Sonnino n. 37;
contro
Università degli Studi Sassari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Cagliari, via Dante n. 23/25;
nei confronti
[#OMISSIS#] Matt e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Spanu, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
-delle deliberazioni di cui ai verbali in data 10.1.2018 e 11.1.2018 del Consiglio (c.d. ristretto) riservato ai professori di I fascia del Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione (DISSUF) dell’Università di Sassari aventi a oggetto la “definizione di una graduatoria dei docenti del DISSUF in possesso dell’abilitazione nazionale per la prima fascia”, e della graduatoria scaturita dalle dette deliberazioni;
-nonchè di ogni atto e provvedimento, presupposto, inerente, conseguente, successivo o comunque connesso ai predetti, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Sassari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2018 il dott. [#OMISSIS#] Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La Prof.ssa [#OMISSIS#] Franca Simbula, professore associato (II fascia) per il Settore Scientifico Disciplinare M-STO/01- Storia Medievale presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione (DISSUF), in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) di I fascia, conseguita nella tornata 2012 e con conseguente scadenza nel 2019, ha impugnato le deliberazioni del DISSUF, assunte dal Consiglio di Dipartimento in composizione ristretta in data 10 e 11 gennaio 2018, aventi ad oggetto “la definizione di una graduatoria dei docenti del DISSUF in possesso dell’abilitazione nazionale per la prima fascia” e la graduatoria stessa. Ad avviso della ricorrente, con le predette deliberazioni, il Consiglio ha espresso un ordine di preferenza tra i 13 professori associati in possesso dell’A.S.N. per la prima fascia, da trasmettere al Senato Accademico, organo competente a stabilire «se procedere al concorso nazionale ex art. 18 ovvero alla chiamata diretta» di un nuovo professore ordinario.
2. – Con il ricorso in esame, la ricorrente chiede l’annullamento degli atti sopra richiamati, in quanto illegittimi e lesivi della propria situazione giuridica, deducendo i seguenti motivi:
– “Violazione e falsa applicazione della L. 240/10 e in particolare degli artt. 18 e 24. Violazione dell’indirizzo dell’ANAC. Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento del potere discrezionale di formulazione del profilo. Violazione degli artt. 6 e 8 del regolamento dell’UniSS (Decreto Rettorale n. 1815/2016)”;
– “Eccesso di potere per contraddittorietà coi criteri già indicati nel verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento (DISSUF) n. 13 del 22.9.2016”;
– “Violazione del principio di ragionevolezza. Violazione dell’art. 2 del regolamento di cui al Decreto Rettorale n. 1815/2016. Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto al criterio della copertura del settore scientifico disciplinare e per illogicità rispetto all’anzianità di servizio dei concorrenti”;
– “Violazione dell’art. 2 del Decreto Rettorale n. 1815/2016 e dei principi generali in materia concorsuale per l’assenza di una trasparente predeterminazione dei criteri. Contraddittorietà rispetto al criterio delle esigenze del Dipartimento”;
– “Violazione dei principi generali in materia di collegio perfetto per via della partecipazione alle riunioni del 10 e 11.1.2018 del Consiglio di Dipartimento a mezzo Skype di uno dei 7 ordinari, senza rispetto di alcuna procedura; violazione del principio generale della segretezza in caso di voti riguardanti persone”;
– “Violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 3 L. 241/90. Eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità. Violazione dei principi di efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza della p.A. Contraddittorietà con precedenti deliberazioni dello stesso Consiglio di Dipartimento”.
3. – Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Sassari, eccependo preliminarmente l’improcedibilità del ricorso in quanto ha per oggetto atti aventi natura endoprocedimentale, giacché l’avvio delle procedure concorsuali, la nomina delle Commissioni, l’approvazione degli atti concorsuali ed il decreto di nomina competono al Rettore (previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e parere del Senato Accademico). La proposta dipartimentale oggetto dell’odierna impugnativa non è manifestazione definitiva della volontà dell’Amministrazione e non costituisce, pertanto, atto immediatamente lesivo della sfera giuridica della ricorrente. Nel merito, chiede che il ricorso sia respinto in quanto infondato.
4. – Alla pubblica udienza del 3 ottobre 2018, il Collegio ha invitato il difensore di parte ricorrente a precisare ulteriormente i profili di lesività degli atti impugnati. Dopo i chiarimenti resi dal difensore e la replica della difesa erariale, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, posto che gli atti impugnati sono privi di immediata lesività della situazione giuridica fatta valere in giudizio.
6. – Come riassunto dalla ricorrente con la memoria conclusiva del 31 agosto 2018, la vicenda si incentra sul fatto che per la chiamata del nuovo professore di I fascia del DISSUF sono mancate sia la previa programmazione generale, ossia l’esame delle esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento, sia la motivazione delle proposte (v. art. 2 del D.R. n. 1085/2016, recante “Regolamento per le chiamate dei professori di I e II fascia”), ma si è proceduto soltanto alla fase della deliberazione dell’ordine di chiamata da parte del Consiglio ristretto agli ordinari, che ha anche indirizzato la procedura verso la forma “riservata” agli interni di cui alla procedura transitoria ex art. 24 della L. 240/10, in violazione del relativo regolamento rettorale, che prevede invece la sola forma del concorso nazionale ex art. 18 della stessa L. 204/10.
7. – Tuttavia, sul piano degli effetti lesivi attribuiti alle deliberazioni impugnate, la ricostruzione operata da parte ricorrente non è condivisibile.
7.1. – In primo luogo, per quanto concerne il contenuto dispositivo delle deliberazioni impugnate, deve rilevarsi come dal verbale dell’11 gennaio 2018 si evince che il Consiglio dei professori ordinari dopo aver affrontato «il tema della sostenibilità dei corsi, del periodo di scadenza delle abilitazioni, della situazione dei diversi corsi di studio e dell’apporto che i docenti potrebbero fornire come professori di I fascia nel caso in cui risultassero vincitori della procedura interna all’Ateneo e riservata, oppure del concorso ex art 18[…]», ha tenuto a delimitare la portata della decisione assunta, precisando che «l’Ateneo stabilirà se procedere al concorso nazionale ex art. 18 ovvero alla chiamata diretta secondo la presente graduatoria» (cfr. doc. 4 dell’Università). In altri termini, il Consiglio ha riconosciuto che la scelta sulle modalità da seguire per la chiamata del professore ordinario è riservata a una successiva decisione dell’Ateneo, da effettuarsi nell’ambito delle procedure previste dall’art. 18, comma 1 (concorso nazionale) e dall’art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240 del 2010 (in cui si prevede l’applicazione transitoria di una procedura di chiamata diretta anche per i professori ordinari o di prima fascia).
Ne deriva come conseguenza che la approvazione della graduatoria dei professori associati in possesso dell’A.S.N. per professori di prima fascia non implica alcuna immediata conseguenza o preclusione per le aspettative o le aspirazioni della ricorrente, la cui situazione giuridica non è compromessa dalla scelta del Consiglio di collocarla all’ottavo posto in graduatoria; e ciò perché, come accennato, la graduatoria avrebbe rilevanza solo nell’ipotesi in cui l’Ateneo avesse deciso di adottare la procedura della chiamata diretta ai sensi dell’art. 24, comma 6, cit. . Scelta che, come si è anticipato, al tempo della proposizione del ricorso non risultava ancora formulata.
7.2. – Inoltre, il ricorso si rivela inammissibile per difetto di interesse anche sotto altro profilo.
Infatti, nel caso di specie, la possibilità di una chiamata diretta da parte dell’Ateneo, ai sensi del più volte richiamato art. 24, comma 6, delle legge n. 240/2010, risulta essere preclusa per effetto della norma di cui all’articolo 8, comma 4, del «Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia», come modificato dal decreto del Rettore n. 1815/2016 dell’1 agosto 2016, che limita cronologicamente il ricorso a tale procedura alle chiamate effettuate entro il 31 dicembre 2016 (testualmente: «dalla data di entrata in vigore della stessa legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo la procedura di cui ai commi precedenti può essere utilizzata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, legge n. 240/210, per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia […] che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della legge medesima […]»; cfr. doc. 3 di parte ricorrente). Solo per completezza di esposizione, si osservi che il potere regolamentare in materia di disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia è attribuito alle università dall’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Nella descritta situazione, pertanto, la deliberazione del Consiglio degli ordinari non assume i paventati effetti lesivi della situazione giuridica della ricorrente.
8. – Il ricorso in esame è, quindi, inammissibile.
9. – Le spese giudiziali possono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Dante D'[#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Manca, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 09/11/2018