La valutazione in ordine alla “qualità non elevata” delle pubblicazioni deve sempre essere supportatada una motivazione analitica da parte della Commissione, in modo tale da far cogliere il valore assorbente di tale elemento, tale cioè da non poter riconoscere all’interessato l’abilitazione alla seconda fascia nel settore di che trattasi.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 6 novembre 2018, n. 10672
Abilitazione scientifica nazionale-Obbligo di motivazione
N. 10672/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06375/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6375 del 2018, proposto da:
[#OMISSIS#] Castelli, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Abrignani, [#OMISSIS#] Ginestra e [#OMISSIS#] Stella Delle Femmine, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, piazza San [#OMISSIS#] 101;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa concessione della più idonea misura cautelare
a. del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dalla Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia – settore concorsuale 14/A2 – Scienza Politica, con riguardo alla domanda presentata, per la seconda fascia di docenza, dal dott. Castelli nell’ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale (IV quadrimestre) indetta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con D.D. del 29 luglio 2016, n. 1532 (All. n. 1) e, quindi, del provvedimento finale di non abilitazione;
b. del verbale n. 1, relativo alla seduta della Commissione del 27 dicembre 2016, nell’ambito della quale sono stati approvati i criteri e parametri valutativi (All. n. 2);
c. del verbale n. 1 (IV quadrimestre), relativo alla seduta della Commissione del 12 marzo 2018 (All. n. 3);
d. del verbale n. 2 (IV quadrimestre), relativo alla seduta della Commissione del 27 marzo 2018 e della relazione riassuntiva, redatta dalla Commissione nella stessa seduta (All. n. 4);
e. del Decreto Direttoriale del 29 luglio 2016, n. 1532, mediante cui il Direttore generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del MIUR ha indetto la “Procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia”, in parte qua (All. n. 5);
f. del D.P.R. 04 aprile 2016, n. 95, recante “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, in parte qua (All. n. 6);
g. del D.M. 07 giugno 2016, n. 120, recante “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95”, in parte qua (All. n. 7);
h. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché lesivo e non conosciuto dal ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente, l’Avv. L. [#OMISSIS#] e per le Amministrazioni resistenti gli Avvocati dello Stato [#OMISSIS#] Varrone e Giovanni Greco;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente dott. [#OMISSIS#] Castelli, ricercatore a tempo determinato in Scienza Politica presso l’Università degli studi di Parma, ha partecipato alla procedura nazionale di abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 14/A2 – Scienza Politica, ndetta con D.D. MIUR n. 1532 del 29.7.2016.
L’esito della valutazione è stato sfavorevole all’interessato, che quindi ha impugnato gli atti in epigrafe deducendo i seguenti motivi:
1) ad avviso del ricorrente il giudizio espresso dalla Commissione con la maggioranza di tre voti contrari contro due favorevoli, sarebbe affetto da carenza di motivazione in quanto i giudizi negativi dei commissari Capano e [#OMISSIS#] non conterrebbero, in realtà, apprezzamenti in prevalenza negativi; il commissario Bellucci avrebbe espresso una valutazione sostanzialmente positiva (parlando di approccio saldamente ancorato alla Scienza Politica, di buona qualità della produzione per innovazione e rigore scientifico, di grande potenzialità di consolidare il proprio contributo scientifico), sicché il suo giudizio di inidoneità non sarebbe affatto giustificato; anche nel giudizio collegiale, sottolinea il ricorrente, si afferma che i lavori del candidato “sviluppano argomentazioni teoriche con metodi analitici di elevata qualità”; a ciò si aggiunga che il candidato supera tutte e tre le mediane ed è in possesso di titoli in numero superiore al minimo richiesto dalla Commissione;
2) anche nel secondo motivo parte ricorrente sviluppa censure attinenti al difetto di motivazione nella valutazione espressa dalla Commissione in quanto la formulazione dei giudizi non consentirebbe al ricorrente di comprendere le specifiche ragioni sottese al diniego dell’ASN le quali non sono state puntualmente esplicitate atteso che, anche per le pubblicazioni, non si esprimono i “limiti rilevati in sede valutativa”; il vizio motivazionale sarebbe poi di peculiare rilevanza considerato che il ricorrente supera tre mediane su tre e possiede più di tre titoli tra quelli selezionati dalla Commissione;
3) infine, con il terzo motivo, il ricorrente censura anche le nuove regole di valutazione fissate dal D.M. n. 120 del 2016 che sarebbero il frutto di un evidente eccesso di potere in particolare laddove (art. 6. lett. b) D.M. cit.) prevedono che la Commissione (dopo avere verificato il conseguimento degli indicatori di produttività scientifica ed il possesso di almeno tre titoli tra quelli selezionati) è autorizzata a dare una valutazione globale e onnicomprensiva dei prodotti scientifici presentati dai canditati, in termini di “elevata” o “non elevata” qualità di essi, riferita ai concetti aperti e generici di “originalità”, “rigore metodologico” e “contributo al progresso della ricerca” (vedi anche Allegato B al D.M. n. 120 del 2016); trattasi di criteri che lasciano all’Organo di valutazione una discrezionalità talmente ampia da sfociare nell’arbitrio; inoltre il criterio dell’elevata qualità di cui all’art. 6, comma 1, lett. B) D.M. n. 120 appare in contraddizione con quanto sancito dall’art. 3 e dall’art. 4 del D.M., che sono specificamente dedicati ai criteri di valutazione (anche) delle pubblicazioni e non menzionano mai lo pseudo-criterio della “elevata qualità”.
Nella camera di consiglio tenutasi il giorno 6 giugno 2018 per la decisione sull’istanza cautelare presentata, il Collegio ha ritenuto sussistenti nella specie i presupposti per una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Pertanto, avvisati i procuratori delle parti al riguardo, il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
Il ricorso deve ritenersi fondato sulla base del primo e, in parte, anche del secondo motivo di impugnazione. Come già ritenuto dalla Sezione in precedenti analoghi al presente (TAR Lazio, sez. III, 8 novembre 2017, n. 11134), è emerso un contrasto interno alla Commissione, che ha visto in realtà due soli commissari (Capano e [#OMISSIS#]) esprimersi in termini decisamente sfavorevoli al ricorrente, mentre i due commissari Attinà e Palano hanno convintamente ritenuto il dott. Castelli maturo per l’assunzione delle funzioni di docente di seconda fascia; il commissario Bellucci, infine, pur essendo pervenuto ad un esito negativo, esprime un giudizio intessuto di elementi di favorevole apprezzamento sul profilo del candidato in quanto diversi suoi lavori sono valutati di buona qualità, mentre sui prodotti non espressamente menzionati manca un vero giudizio qualitativo, anche sintetico (il commissario si limita ad osservare un iniziale approccio di tipo più storiografico che politologico ma non esprime un giudizio qualitativo complessivo).
Può pertanto ritenersi che complessivamente, dalle espressioni contenute nei giudizi menzionati (nei due giudizi palesemente negativi e nel giudizio collegiale) non si evincono ovvero, quanto meno, appaiono perplesse e irrisolte le ragioni del negativo giudizio sulle pubblicazioni in quanto non si esprimono, neanche in forma sintetica o sommaria, i presunti limiti e le insufficienze che connoterebbero i singoli lavori dell’odierno ricorrente e in tal modo la valutazione non appare, nella sua esternazione, adeguatamente motivata (anche perché due commissari si sono pronunciati a favore dell’abilitazione). Invero il buon livello del ricorrente sul piano dei titoli posseduti (4 su 8) ed il possesso dei tre indici di produttività scientifica validi per il settore concorsuale in oggetto imponevano alla Commissione ben altro onere motivazionale, soprattutto in sede di valutazione collegiale e con particolare riguardo alla qualità delle pubblicazioni.
In altri termini “la valutazione in ordine alla “qualità non elevata” delle pubblicazioni avrebbe dovuto esser meglio supportata nella motivazione e maggiormente analitica da parte della Commissione, in modo tale da far cogliere il valore assorbente di tale elemento, tale cioè da non poter riconoscere all’interessato l’abilitazione alla seconda fascia nel settore di che trattasi; viceversa né il giudizio collegiale né quelli individuali sono in grado di dimostrare lo svolgimento di una effettiva e seria disamina delle varie pubblicazioni presentate “liquidate” globalmente con una valutazione lapidaria e tautologica che si limita a ripetere in modo stereotipato la formula della qualità non elevata” (TAR Lazio, III, 20 novembre 2011, n. 11441).
In conclusione, sulla base di quanto considerato, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di II fascia per il settore concorsuale 14/A2 – Scienza Politica e delle valutazioni operate dalla Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti che hanno giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
– condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida complessivamente in € 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso del contributo unificato anticipato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 06/11/2018