N. 10964/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12869/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12869 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] Giugno, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Stamile [#OMISSIS#], Ambrogio [#OMISSIS#], De Mojà Jilda, Fondacaro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Grasso [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Chiossi [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale [#OMISSIS#] & Partners in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino, 47;
Romano Camilla, Gusmaroli Sveva, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Nigro [#OMISSIS#], Pelo [#OMISSIS#], Zanasi [#OMISSIS#], Ungaro [#OMISSIS#], Fortunato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Umberto Cantelli, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale [#OMISSIS#] & Partners in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino, 47;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ Alma Mater Studiorum di Bologna, Universita’ Cattolica “S. Cuore” di Roma, Universita’ degli Studi di Palermo, Universita’ degli Studi di Pisa, Universita’ degli Studi di Messina, Universita’ degli Studi di Catania, Universita’ degli Studi di Roma- “Tor Vergata”, Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”, Universita’ degli Studi di Genova, Universita’ degli Studi di Foggia, Seconda’ Universita degli Studi di Napoli, Universita’ degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] Ii, Universita’ degli Studi di Firenze, Universita’ degli Studi di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico – Cineca non costituito in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Colangelo non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del D.M. 26 maggio 2015, n. 315 nella parte in cui, ai sensi dell’art. 8 comma 5, dispone lo svolgimento della prova su sede locale anziché nazionale;
– del D.M. n. 321/2015 e dei relativi allegati;
– della graduatoria nazionale di merito pubblicata dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca in data 6 agosto 2015 per l’ammissione alle Scuola di Specializzazione di Medicina a.a. 2014-2015 e di tutti i successivi scorrimenti e provvedimenti in merito alle modalità di scorrimento e assegnazione posti;
– del verbale di nomina della Commissione non conosciuto;
– del verbale della Commissione e se esistente del verbale “primitivo di assegnazione dei c.d. SSD”;
– dei verbali della commissione che ha validato o comunque redatto i quesiti sottoposti ai candidati nonché degli atti del procedimento riguardanti tanto la fase della predisposizione dei quesiti quanto quella della successiva validazione seppur non conosciuti;
– di tutti i verbali delle prove di concorso su sede locale;
– delle successive graduatorie e scorrimenti risultanti dalle assegnazioni e dalle prenotazioni
alle sedi indicate;
– degli sconosciuti provvedimenti con cui sono state approvate tali graduatorie;
– dell’accordo tra il Governo e le Regioni concernente la determinazione del fabbisogno di
medici specialisti da formare nel triennio che va dal 2015 al 2017;
– del provvedimento della Commissione con cui ha riconosciuto fondate le segnalazioni
pervenute sulla Domanda #44 attribuendo punteggio pari a 1 a tutti i candidati per questo quesito;
– degli sconosciuti provvedimenti, ove esistenti, con cui tutte tali determinazioni sono state
assunte:
– dell’operato dell’amministrazione che non ha garantito, presso le sedi di concorso, adeguati
standard di sicurezza e vigilanza;
– di tutti i verbali relativi alla procedura, adottati dal MIUR, dal CINECA e da tutte le Commissioni all’uopo nominate dal MIUR per la gestione delle prove in sedi locali;
– degli atti e verbali relativi all’operato della Commissione Nazionale di cui al DM MIUR 23 luglio 2014 n. 584;
– dell’operato del MIUR, del CINECA e di ogni altro ente nella misura in cui abbia contribuito alla predisposizione delle domande e del questionario sottoposto ai partecipanti;
– di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quello impugnato;
NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO
del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa in prima sede alle Scuole di specializzazione in Medicina a.a. 2014/2015 presso le sedi specificate nella domanda di partecipazione al concorso in atti e secondo l’ordine di preferenza della tabella depositata e di seguito indicata,
E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA
delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dalla ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con l’ammissione (anche con riserva e in sovrannumero) al corso di specializzazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.
e con i motivi aggiunti
– del verbale 4 agosto 2015 con il quale la Commissione ha riconosciuto fondate le segnalazioni pervenute sulla Domanda #44 attribuendo punteggio pari a 1 a tutti i candidati per questo quesito;
– del D.M. 6 agosto 2015, n. 549 di approvazione della graduatoria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ Alma Mater Studiorum di Bologna e di Universita’ Cattolica “S. Cuore” di Roma e di Universita’ degli Studi di Palermo e di Universita’ degli Studi di Pisa e di Universita’ degli Studi di Messina e di Universita’ degli Studi di Catania e di Universita’ degli Studi di Roma- “Tor Vergata” e di Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza” e di Universita’ degli Studi di Genova e di Universita’ degli Studi di Foggia e di Seconda’ Universita degli Studi di Napoli e di Universita’ degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] Ii e di Universita’ degli Studi di Firenze e di Universita’ degli Studi di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza pubblica del giorno 15 maggio 2018 e nelle Camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 e 6 novembre 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con motivi aggiunti depositati l’11.1.2016 i 20 medici ricorrenti contestano la legittimità del D.M. 6.8.2015 n. 549 di approvazione della graduatoria concorsuale, per vizi afferenti i presupposti verbali della commissione giudicatrice nazionale del 2,3 e 14 luglio 2015 nonché del 4 agosto 2015, riunioni durante le quali la commissione stessa non avrebbe operato nel plenum dei suoi componenti stabilito dal DM n. 340/2015 ossia in numero di 27 componenti né nel minimum fissato dall’art 4 de DM n. 48 del 2015.
1.1. Alla Camera di consiglio del 25 settembre 2018 il Collegio dopo approfondita discussione ha sciolto la riserva e assunto la presente decisione.
2. A parere di ricorrenti in particolare, l’art. 4 del D.M. n. 48/2015 recante il regolamento ministeriale sullo svolgimento del concorso unico nazionale per l’ammissione ai corsi di specializzazione in medicina e chirurgia dispone che la commissione è costituita dal presidente, individuato nel direttore di una scuola di specializzazione e da 5 componenti per ciascuna area individuati nei professori universitari anche in quiescenza. A norma dell’art. 2 del d.m. n. 48/2015 le aree di cui si compone il concorso sono tre, l’area medica, quella chirurgica e l’area dei servizi clinici.
In nessuna delle suindicate riunioni sarebbero intervenuti i predetti 15 componenti oltre il presidente ed in particolare nella decisiva riunione del 4 agosto quando la commissione si determinò a “sterilizzare” il quesito n. 44 attribuendo a ciascun concorrente il punteggio di 1.
In tale ultima riunione inoltre la commissione avrebbe proceduto anche alla validazione di tutti i quesiti somministrati ai competitors e le aree non coperte dal numero minimo di componenti sarebbero due, quella medica, in cui rientra il quesito n. 44 e quella dei servizi.
1.1. Così riassunto il materiale deduttivo, premette il Collegio anzitutto una breve carrellata delle più significative decisioni giurisprudenziali sulla composizione delle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi per poi procedere funditus all’analisi dell’attività che in concreto ha espletato la commissione de qua nella contestata riunione del 4 agosto 2015.
La decisione che sarà assunta dalla Sezione sarà la risultante aristotelica del sillogismo in cui la premessa maggiore è data dalla tipologia di valutazioni operate nel verbale del 4 agosto 2015 e la minore dall’orientamento granitico assunto dalla giurisprudenza sul punto.
1. L’ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA SULLE COMMISSIONI DI CONCORSO. QUANDO SONO COLLEGI PERFETTI.
2.1. Orbene, quanto alla prima questione, quella giuridica, segnala il Collegio come la giurisprudenza in via assolutamente pacifica abbia attinto il principio di diritto, che si condivide, in ossequio al quale le commissioni giudicatrici di un pubblico concorso sono collegium perfectum e devono quindi operare nella totalità dei propri componenti allorché compiano attività valutativa discrezionale che può dispiegarsi nelle seguenti direzioni: a) valutazione degli elaborati e o dei titoli presentati dai candidati; b) valutazione delle tracce ovvero della bontà dei quesiti sottoposti, specie laddove taluni di essi siano stati oggetto di contestazioni; c) predisposizione dei criteri e delle griglie di valutazione.
E’ stato al riguardo di recente precisato infatti, anche da questo Tribunale che “In sede di operazioni concorsuali non si richiede la presenza della Commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento, dovendo la regola del collegio perfetto, unitamente alla compresenza di tutti i candidati nella misura indicata dalla normativa evocata, trovare osservanza in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali; selezione degli argomenti e redazione delle tracce delle prove scritte; determinazione dei requisiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali; correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali) ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso, non imponendo le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio o preparatorio la presenza di tutti i componenti del collegio” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 11 ottobre 2017 n. 10185 ).
Il Giudice d’appello è fermo nell’affermare che “In sede di operazioni concorsuali non si richiede la presenza della commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento, la regola del collegio perfetto dovendo, invero, trovare osservanza in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali; selezione degli argomenti e redazione delle tracce delle prove scritte; determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali; correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali), ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso, mentre le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio non impongono, invece, la presenza di tutti i componenti del collegio” (Consiglio di Stato, Sez. IV , 12 novembre 2015 n. 5137
2.2. Altra giurisprudenza ha più in generale puntualizzato in linea con quanto si segnalava in apertura, che “In tema di composizione della commissione valutatrice di un concorso pubblico, il principio del collegio perfetto (e dunque della necessaria presenza di tutti i membri) concerne solo l’attività valutativa e deliberativa svolta dai componenti con poteri decisionali.” (T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. III, 18 novembre 2014 n. 2915). Analogamente, si è precisato che “Nelle gare pubbliche la commissione giudicatrice di procedure d’appalto pubblico, essendo collegio perfetto, deve operare con il plenum dei suoi componenti, trova una deroga nei casi in cui essa svolge un’attività meramente preparatoria e istruttoria, dovendo invece essa necessariamente operare come collegio perfetto quando è chiamata a fare scelte discrezionali, in ordine alle quali c’è l’esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà dell’organo collegiale espressa da tutti i suoi componenti”( T.A.R. Piemonte, Sez. I, 13 giugno 2013 n. 713).
Anche in sede consultiva il Consiglio ha enunciato la medesima regola della natura perfetta del collegio allorché la commissione svolga attività rilevanti, quali la selezione delle tracce e la valutazione di candidati.
Si è invero al riguardo sancito che “In sede di operazioni concorsuali non si richiede la presenza della commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento. La regola del collegio perfetto deve, invero, trovare osservanza in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali; selezione degli argomenti e redazione delle tracce delle prove scritte; determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali; correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali), ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso; le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio non impongono, invece, la presenza di tutti i componenti del collegio e possono avvenire sotto il controllo ed alla presenza di solo alcuni di essi.” (Consiglio di Stato, Sez. I, 11 luglio 2011 n. 1286).
Recentissimamente il Consiglio, sia pur in materia di gare d’appalto, ma all’evidenza il principio è trasponibile nei pubblici concorsi, condividendo gli stessi i medesimi principi di collegialità e trasparenza, ha ribadito che “Occorre distinguere, nell’ambito dell’operato della Commissione di gara, tra attività di valutazione dell’offerta ed attività meramente preparatoria e istruttoria.
Mentre nel primo caso essa è chiamata a fare scelte discrezionali, in ordine alle quali v’è l’esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà dell’organo collegiale espressa da tutti i suoi componenti, così necessariamente non avviene per le attività preparatorie, istruttorie e vincolate, rispetto alle quali il principio di collegialità può essere derogato, trattandosi di operazioni prive di ogni connotato valutativo (cfr., tra le altre, Cons. Stato, IV, n. 4196/2005)” (Consiglio di Stato, Sez. III, 17 luglio 2018 n. 4331).
2. IL CONTENUTO DELLE VALUTAZIONI COMPIUTE NEL VERBALE DEL 4.8.2015.
3. Orbene, va minuziosamente esaminato il verbale del 4 agosto 2015 onde verificare se in esso siano state disimpegnate attività valutative di tipo discrezionale, che richiedevano la presenza della totalità dei componenti o almeno di quelli fissati nel minimo dall’art. 4 del D.M. n. 48 del 2015.
Ebbene, si legge dopo le generalità degli intervenuti, che “Il Presidente rappresenta quindi ai componenti la Commissione che, nella seduta odierna, dovranno essere attentamente esaminate, in primo luogo, le segnalazioni effettuate dai candidati in merito ai quesiti somministrati in sede di prova concorsuale, al fine di individuare eventuali criticità nella formulazione dei quesiti stessi e, quindi, consentire al MIUR di adottare i più opportuni provvedimenti conseguenti prima della formazione delle suddette graduatorie nazionali”.
Ergo, una prima e fondamentale attività oggetto dei lavori del collegio attiene alla valutazione delle segnalazioni inoltrate dai concorrenti in ordine alla bontà e correttezza dei quesiti.
Il presidente prosegue poi precisando che “Successivamente si proseguirà con le attività concernenti i punteggi dei titoli già avviate nella seduta scorsa.”
Relativamente al primo settore di valutazioni il verbale precisa che “Il Presidente procede, pertanto, alla lettura i ogni singola domanda oggetto di segnalazione, aprendo il dibattito e il confronto con tuti i componenti presenti”.
Si prosegue poi in verbale: “La Commissione reputa doveroso ricordare che il bando ministeriale indica come area di pertinenza dei quesiti della parte comune della prova d’esame “argomenti caratterizzanti il corso di laurea in Medicina e Chirurgia ed inerenti la formazione clinica del percorso di studi”. E’ dunque di tutta evidenza che il riferimento effettuato dal bando è da correlare sia al percorso caratterizzante l’intero corso di laurea in Medicina e Chirurgia in quanto tale, sia ad argomenti specificamente inerenti la formazione clinica del percorso stesso. Ragionare in modo differente significherebbe dimostrare di NON possedere una visione sistemica delle conoscenze. Le 70 domande in argomento fanno parte, appunto, della prima parte della prova, quella COMUNE a tutte le aree”.
Ulteriore sviluppo dianoetico del discorso articolato in tema è costituito dall’assunto per cui “La Commissione ritiene peraltro oltremodo doveroso precisare che la definizione di “ambito clinico” o “preclinico” di un quesito non discende assolutamente dall’eventuale individuazione del SSD (settore scientifico disciplinare, n.d.s.) in cui in linea astratta esso si colloca tra “BIO” e “MED”, bensì discende dall’applicazione clinica che di un eventuale concetto scientifico “preclinico” si effettua quando lo si applica a fattispecie concrete”.
Ne vengono tratte le conclusioni nei termini secondo cui “Ciò precisato, dopo l’esame di tutte le segnalazioni pervenute, la Commissione, dopo aver nuovamente verificato i quesiti oggetto di segnalazione, unanime, conferma che i quesiti che hanno formato oggetto della prova d’esame risultano conformi ai requisiti prescritti dal bando di concorso (art. 6, comma 2)”.
3.2. Ebbene, come può inferirsi dall’insieme delle affermazioni su riportate, emerge a chiare note che la Commissione ha sì disimpegnato attività discrezionale, atteso che ha preso posizione di merito sulla bontà dei quesiti, sulla loro afferenza ai singoli settori di riferimento e sulla loro intrinseca esattezza. Purtuttavia, l’approdo terminale di siffatta attività è la “sterilizzazione” del quesito n. 44, mediante attribuzione a tutti i candidati del punteggio pari a 1, equivalente alla riposta corretta.
4. L’attività valutazionale tuttavia non si è arrestata alla sterilizzazione del quesito n. 44 poiché in verbale si legge che “Quanto alle ulteriori segnalazioni pervenute e riferite in particolare ad asseriti errori formali – lessicali nonché medico – scientifici nella formulazione dei quesiti o nella formulazione delle risposte, la Commissione dopo avere nuovamente verificato i detti quesiti oggetto di segnalazione, conferma la validità degli stessi e l’assenza degli asseriti errori”.
Relativamente alla contestata domanda n. 44, ritenendone l’intrinseca ambiguità, la Commissione “propone di accordare il punto relativo al suddetto quesito a tutti i candidati, in modo da raggiungere una situazione di generale omogeneità”.
4.1. Come avvertito in apertura, peraltro, l’opera della commissione ha coinvolto anche i titoli di merito presentati dai competitors e in proposito si legge in verbale che la commissione “procede[re] alla attribuzione dei punteggi relativi ai titoli, che pertanto, procede in tal senso”.
5. Questo il quadro dei giudizi espressi dal collegio di concorso, che possono così sintetizzarsi:
1) valutazione della ambiguità intrinseca del quesito n. 44 e conseguente neutralizzazione di esso; 2) disamina di tuti gli altri quesiti oggetto di segnalazioni e conseguente validazione degli stessi;
3) attribuzione dei punteggi relativi ai titoli, mediante correzione degli errori scaturenti dalle autodichiarazioni dei candidati.
A tale ultimo riguardo si legge in verbale che “La commissione procede, dunque anche oggi tramite il cruscotto informatico, in tali attività di controllo a campione sui titoli, attraverso un esame comparato tra quanto autodichiarato dai candidati in sede di iscrizione al concorso e quanto risulta dai certificati di laurea”.
Si precisa ulteriormente lo spettro di siffatta attività chiarendosi che “il Presidente con riferimento al voto di laurea autocertificato dai candidati ricorda che sono stati effettuati controlli a tappeto su tutti i candidati iscritti al concorso e che a seguito di tali controlli sono emersi situazioni di c.d. “falsi innocui” , “sui quali non è stato necessario intervenire in termini di decurtazione dei punteggi proprio in quanto falsi innocui”.
Inoltre, si puntualizza che “In altri casi, invece le verifiche puntuali effettuate su tute le autocertificazioni hanno portato a rinvenire alcuni casi di candidati che per un palese errore di battitura si erano fortemente penalizzati (ad es. il caso di una candidata che invece di segnare nel format di iscrizione il voto di laurea effettivamente conseguito pari a 110 (…) ha indicato il voto di 100,; ovvero il caso di altre due candidate che non hanno indicato la LODE nonostante la stessa risulti regolarmente riconosciuta dall’Ateneo (…) .Quanto alla media ponderata il Presidente ricorda che la stessa è stata certificata dagli Atenei”.
Così ricostruito il quadro delle valutazioni effettuate dalla commissione nell’esaminato verbale possono trarsi le conclusioni che seguono sul piano giuridico.
3. CONCLUSIONI.
1. I giudizi espressi dalla commissione di concorso nella riunione documentata con il verbale del 4 agosto 2015 che ha poi costituito il presupposto per la definitiva approvazione della graduatoria formalizzata con l’impugnato DM n. 549/2015, involgono solo in apparenza profili di merito valutativo e discrezionale che non possono essere confinate all’alveo delle mere attività preparatorie o istruttorie, richiedendo che il collegio d’esame operasse nel plenum dei suoi componenti ossia 27 membri come da DM 340/2015.
Quanto meno, ove non dovesse opinarsi nel senso della necessità del plenum, occorreva che venisse osservato il quorum minimo dei componenti definito all’art. 4 del DM n. 48 del 2015, regolamento autorizzato ex art.17 l. n. 400/1988 ed avente indubbio valore normativo.
Tale norma stabilisce che la commissione del concorso de quo è composta dal presidente, scelto tra i direttori di una scuola di specializzazione e da cinque componenti, professori universitari (non importa se ordinari o associati, non contendendo alcuna precisazione in merito la norma in disamina) per ciascuna delle tre aree, ergo è costituita da 16 membri effettivi. Recita infatti l’art. 4 del d.M. 20.4.2015 n. 48, sostituito dall’art. 4 del D.M. n. 10 agosto 2017 n. 130, che “Con decreto del Ministro e’ costituita, presso il Ministero, un’unica Commissione nazionale giudicatrice, tenuta al piu’ rigoroso segreto d’ufficio, composta da un direttore di una scuola di specializzazione, con funzioni di presidente, e da almeno cinque professori universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati fra professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa area. La Commissione nazionale giudicatrice valida i quesiti e specifica i criteri di cui all’articolo 5, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio e dellaapprovazione della graduatoria unica nazionale per ciascuna tipologia di scuola da parte del Ministero”.
1.1. Osserva il Collegio che la circostanza, poi, che non siano previsti dei membri supplenti costituisce la riprova in senso logico – formale della bontà della opzione ermeneutica che vede nella compresenza di tutti i componenti un indefettibile requisito di legittimità delle operazioni di valutazione, laddove esse si connotino per un delta di discrezionalità valutativa che, invece, per quanto si chiarirà, non è dato cogliere in termini di lesività nella determinazione impugnata.
Invero, se non sono previsti membri supplenti, che prendano il posto dei commissari assenti per giustificato motivo, ciò sta a significare che il normatore ha previsto e concepito come essenziale l’apporto tecnico di ogni componente della commissione, implicitamente ritenendone l’infungibilità della relativa prestazione d’opera intellettuale.
1.2. Né potrebbe obiettarsi che l’eventuale assenza di uno o più componenti per ciascuna area non abbia inficiato il giudizio stante la presenza di altri componenti e la numerosità (cinque) dei membri commissari afferenti ad ogni area concorsuale.
Valga in contrario opporre che un conto è che una determinata decisone venga presa mercé l’apporto di uno, due o tre commissari afferenti a una certa area, un altro è che la decisione stessa venga raggiunta con l’apporto di tutti e cinque i membri dell’area stessa.
Tanto più ove si consideri che essendo i rappresentanti di ciascuna area previsti in numero dispari, non è da escludere che l’opinione dei due o tre membri mancanti avrebbe potuto orientare in senso diverso la decisione finale.
La collegialità in tal modo qualificata della norma di riferimento non può dunque soffrire eccezioni di sorta.
3. Orbene, dalla firme apposte al verbale del 4 agosto 2015 nonché dal prospetto riepilogativo finale delle presenze dei commissari presenti a quella riunione, accompagnato dalle relative sottoscrizioni, risulta che essi erano in numero di 14 componenti, numero inferiore al minimo legale di 16 componenti fissato dall’art. 4 del DM 20.4.2015 n. 48 ed inferiore al plenum della commissione costituito da ben 27 componenti giusta il DM 340/2015.
4. Ciò posto in termini giuridici valga osservare che le attività che la commissione ha svolto nella contestata seduta del 4.8.2015 afferiscono sostanzialmente a due settori.
Il primo attiene alla neutralizzazione del quesito n. 44, attribuendo ad esso il punteggio di 1 a tutti i candidati.
4.1. Orbene, tale decisione si prospetta inidonea a ledere la sfera giuridica dei ricorrenti, atteso che essi si vedono attribuito il punteggio di 1, anche laddove – ma non è dato sapere, poiché nulla è stato al riguardo precisato in ricorso – essi abbiano in ipotesi fornito risposta errata al quesito sterilizzato.
In argomento giova richiamare quanto di recente precisato dal Consiglio di Stato che si è diffusamente soffermato sulla sterilizzazione dei quesiti ai test di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina per gli anni precedenti.
In proposito il Giudice d’appello ha puntualizzato che “se la neutralizzazione dei due quesiti (per area) doveva riguardare tutti i candidati, non possono essere considerati favorevolmente gli argomenti diretti ad una valutazione “virtuale” dei quesiti sterilizzati, basata sul fatto che alcuni avrebbero comunque fornito la risposta esatta a tali quesiti, posto che le risposte a tali quesiti semplicemente non potevano essere più considerate.
12.- Si deve aggiungere che la decisione di neutralizzare le sole domande contenute nei test certamente estranee alle materie oggetto di esame, non ha potuto determinare alcuna alterazione della par condicio dei concorrenti e quindi la violazione di un principio il cui rispetto è fondamentale nelle procedure concorsuali pubbliche.” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4358).
5. Può dunque affermarsi che la contestata neutralizzazione del quesito n. 44 mediante l’assegnazione del punto 1 alla relativa risposta a beneficio di tutti i concorrenti, è operazione neutra sotto il profilo del risultato finale e dell’assetto terminale della graduatoria.
Ragion per cui anche l’eventuale inosservanza del principio del collegio perfetto non appare idonea a determinare una lesione concreta ed attuale in capo ai ricorrenti, per tale profilo prospettandosi dunque la relativa censura inammissibile per difetto di interesse.
6. L’altra attività svolta dalla commissione inerisce al controllo dell’esattezza del punteggio auto attribuitosi dai concorrenti con riguardo ai titoli dichiarati.
Su punto come si evince dai riportati passi del verbale la commissione ha svolto un’attività meramente istruttoria limitata al controllo del punteggio, correggendo gli errori commessi dai candidati e raffrontando i punteggi dichiarati con le certificazioni acquisite presso gli Atenei.
E siffatta attività al evidenza non impinge in profili di merito valutativo e discrezionale, iscrivendosi nell’alveo di un’attività di mera verifica e istruttoria che non richiedeva per la sua legittima esplicazione che venisse osservato il principio del collegio perfetto e del plenum dei componenti la commissione.
6. In definitiva, per le considerazioni tutte finora svolte il verbale della commissione del 4 agosto 2015 e il conseguente DM n. 549/2015 di approvazione della graduatoria del concorso unico nazionale per l’ammissione alle scuole di specializzazione in medicina per l’A.A. 2014/2015 sono legittimi.
I motivi aggiunti in scrutinio si profilano pertanto in parte inammissibili per carenza di interesse con riguardo alla contestata sterilizzazione del quesito 44 ed in parte infondati e come tali da respingere nel merito.
Le spese seguono possono essere compensate in ragione della delicatezza delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sui motivi aggiunti al ricorso, come in epigrafe proposti, li dichiara in parte inammissibili ed in parte li respinge.
Compensa le spese di lite tra le costituite parti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio dei giorni 15 maggio 2018, 25 settembre 2018 e 6 novembre 2018 con l’intervento dei Magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 14/11/2018