La presentazione della domanda di partecipazione mediante l’utilizzo di un sistema informatico impone ai singoli partecipanti un onere di verifica e di accertamento, anche ex post, circa la correttezza di quanto inviato.
La presentazione della domanda di partecipazione mediante l’utilizzo di un sistema informatico impone ai singoli partecipanti un onere di verifica e di accertamento, anche ex post, circa la correttezza di quanto inviato.
N. 01496/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01313/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1313 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Colzi, [#OMISSIS#] Colzi e Benedetta Colzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] De Grazia e Serena [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Serena [#OMISSIS#] in Firenze, via La Pira n. 4;
Commissione Giudicatrice della Procedura Selettiva, parte non costituita in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] Sgambati, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Pontello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Lo [#OMISSIS#], parti non costituite in giudizio;
per l’annullamento,
della nota del Dirigente dell’Area Risorse Umane della Università degli Studi di Firenze del 18 settembre 2018 prot.143987, con la quale è stata respinta l’istanza di soccorso istruttorio presentata dalla ricorrente riguardo alla presentazione dei file relativi alle venti pubblicazioni ai fini della valutazione dei titoli, non avvenuta unitamente alla domanda;
del decreto del Rettore della Università degli Studi di Firenze del 26 febbraio 2018 n.278 prot. 32563 con il quale sono state indette le prove selettive per la copertura di dodici posti di professore Associato, in particolare, per quanto qui interessa, del Settore concorsuale 05/H1 Anatomia Umana – Settore Scientifico Disciplinare Bio/16 Anatomia Umana, nella parte in cui, all’art. 3, ha disposto che “le pubblicazioni non allegate alla domanda non saranno valutate da parte della Commissione”;
del verbale della Commissione giudicatrice della seduta del 19 settembre 2018, con il quale sono stati valutati i titoli e quindi le pubblicazioni scientifiche dei singoli canditati, valutazione dei titoli dalla quale è stata esclusa la ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della dott.ssa [#OMISSIS#] Sgambati e dell’Università degli Studi di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2018 il Consigliere Giovanni [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato la nota dell’Università degli Studi di Firenze del 18 settembre 2018 con la quale è stata respinta l’istanza di soccorso istruttorio, riferita alla richiesta di depositare i titoli relativi alle venti pubblicazioni, indispensabili per concorrere alla valutazione, documentazione quest’ultima non presentata in sede di unitamente alla domanda di partecipazione.
Si è impugnato, altresì, il decreto del Rettore della Università degli Studi di Firenze del 26 febbraio 2018 n.278 (prot. 32563) con il quale sono state indette le prove selettive per la copertura di dodici posti di professore Associato e per quanto concerne il settore concorsuale 05/H1 Anatomia Umana – Settore Scientifico Disciplinare Bio/16 Anatomia Umana.
A parere della ricorrente risulterebbe illegittimo anche l’art. 3 del bando nella parte in cui prevede che “le pubblicazioni non allegate alla domanda non saranno valutate da parte della Commissione” e, ciò, unitamente al verbale della Commissione giudicatrice del 19 settembre 2018 che, in quella sede, ha proceduto a valutare i titoli e, quindi, le pubblicazioni scientifiche dei singoli canditati.
La ricorrente afferma di aver presentato, in qualità di ricercatore universitario presso l’Università degli Studi di Firenze, la domanda per partecipare alla sopra citata procedura selettiva e di essersi accorta, successivamente all’invio della stessa domanda, che l’Amministrazione non aveva ricevuto l’allegato c) contenente il testo delle 20 pubblicazioni.
A seguito del decorso dei termini di presentazione delle domande di partecipazione, e con la richiesta di soccorso istruttorio del 24 luglio 2018 presentata ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) della L. n. 241/1990, la dott.ssa [#OMISSIS#] ha chiesto di allegare i file “pdf” contenenti le pubblicazioni, file questi ultimi non caricati sul sistema informatico a causa di un errore dello stesso sistema.
Nell’impugnare il provvedimento del 18 settembre 2018 (prot.143987) con il quale è stata respinta l’istanza di soccorso istruttorio, unitamente agli atti sopra citati, si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi.
A) Sulla nota dell’Università degli Studi di Firenze del 18 settembre 2018:
1. la violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto il mancato invio della documentazione sarebbe da ricondurre a problematiche del sistema informatico; ne conseguirebbe che con la domanda di soccorso istruttorio la ricorrente non avrebbe richiesto di procedere ad un’integrazione di quanto presentato, bensì di realizzare un mero completamento della documentazione già allegata alla domanda di partecipazione e già in possesso dell’Amministrazione.
B) Sul decreto del Rettore della Università degli Studi di Firenze del 26 febbraio 2018 n.278 prot. 32563:
2. si sostiene che sarebbe comunque illegittimo l’art. 3 del bando nella parte in cui prevede che “le pubblicazioni non allegate alla domanda non saranno valutate da parte della commissione”, laddove detta disposizione sia suscettibile di essere interpretata nel senso di precludere, in ogni caso, la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio;
3. l’eccesso di potere per disparità di trattamento, per illogicità e irragionevolezza manifesta, in quanto l’art. 3 sarebbe illegittimo anche nella parte in cui consentirebbe ai candidati extracomunitari, a differenza dei colleghi italiani, di presentare solo un elenco delle pubblicazioni, depositando una copia cartacea dei titoli da valutare;
4. per quanto concerne il verbale della commissione si sostiene il venire in essere di un eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza manifesta e illegittimità derivata, in quanto anche il verbale della seduta del 19 settembre 2018 sarebbe affetto dai medesimi vizi sopra citati.
Si è costituita l’Università di Firenze che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in ragione dell’avvenuta impugnazione di atti endoprocedimentali.
Nel merito si sono contestate le argomentazioni proposte, chiedendo il rigetto dello stesso gravame.
Anche la dott.ssa Sgambati [#OMISSIS#], in qualità di soggetto controinteressato, ha eccepito l’inammissibilità del gravame per mancanza di un effettivo interesse della ricorrente, considerando che la procedura di selezione allo stato non risulterebbe conclusa.
Con decreto n. 618/2018 del 15 ottobre 2018 questo Tribunale ha respinto l’istanza di tutela cautelare monocratica.
Nella camera di consiglio del 7 novembre 2018, uditi i procuratori delle parti costituite anche ai sensi dell’art. 60 cpa, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo va evidenziato come la manifesta infondatezza del ricorso consente di prescindere dalle eccezioni preliminari proposte.
1.1 In particolare è infondato il primo motivo con il quale si sostiene la violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b) della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, in quanto il mancato invio della documentazione sarebbe da ricondurre a problematiche del sistema informatico.
1.2 A tal fine è necessario premettere che il bando relativo alla procedura di selezione sopra citata prevedeva che le domande di partecipazione dovessero essere presentate esclusivamente tramite un applicativo informatico entro il 26 aprile 2018.
I candidati dovevano compilare la domanda di partecipazione ed allegare alla stessa, tra le altre cose, il curriculum dell’attività scientifica e didattica, l’elenco completo delle pubblicazioni, nonché le stesse pubblicazioni scientifiche, nel numero massimo previsto per il settore concorsuale di interesse (nel caso che oggi ci occupa venti pubblicazioni).
1.3 L’art. 3 del bando disponeva, poi, che “le pubblicazioni non allegate alla domanda non saranno valutate da parte della commissione. Non sono ammessi, in sostituzione delle pubblicazioni, elenchi con link ai testi”.
Lo stesso articolo precisava che “i titoli e le pubblicazioni devono essere posseduti alla data di scadenza del bando; non saranno pertanto ammesse, da parte del candidato, integrazioni di alcun genere successivamente alla scadenza dei termini”.
1.4 Si consideri, ancora, che l’Università, nel respingere l’istanza di soccorso istruttorio, aveva rilevato “che alla data di scadenza per la presentazione delle domande, i file delle venti pubblicazioni non risultano inseriti nell’applicativo on line di Ateneo, e che la relativa mancata allegazione non è dovuta malfunzionamenti informatici imputabili all’Ateneo, e considerato quanto stabilito dal bando in merito alla possibilità di integrare la documentazione successivamente alla scadenza del bando”.
1.5 Sulla base di quanto sopra non può che ritenersi legittimo il diniego di mancato accesso all’istituto del soccorso istruttorio.
1.6 Costituisce circostanza accertata in sede di giudizio che la domanda di partecipazione dell’attuale ricorrente era stata acquisita dal sistema informatico in data 23 aprile 2018 e, ciò, unitamente ad un elenco riferito alle pubblicazioni, senza che tuttavia risultasse allegato alcun file relativo alle stesse pubblicazioni e, ciò, a differenza di quanto richiesto dal bando di selezione.
Nemmeno il sistema informatico aveva registrato ulteriori tentativi di caricamento dei titoli, circostanza quest’ultima che non poteva che determinare il rigetto dell’istanza di soccorso istruttorio, in applicazione della disposizione inequivoca contenuta nell’art. 3 del bando.
1.7 Detto art. 3 ha, infatti, previsto che la commissione giudicatrice non avrebbe potuto valutare pubblicazioni non prodotte dai candidati al momento della presentazione della domanda di partecipazione, non essendo a tal fine sufficienti nemmeno riferimenti a link esterni rispetto alla domanda.
1.8 Si consideri, peraltro, che secondo un [#OMISSIS#] orientamento giurisprudenziale l’istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato in una procedura concorsuale per l’accesso al pubblico impiego al fine di integrare i titoli di merito non sufficientemente documentati dal candidato.
1.9 E’ evidente, infatti, che l’Amministrazione non può essere onerata dell’attività di ricercare autonomamente la documentazione menzionata dai partecipanti, costituendo al contrario onere di ciascun candidato verificare il completamento della procedura di presentazione dei propri titoli da sottoporre all’esame della commissione.
2. E’ noto, infatti, che l’istituto del soccorso istruttorio opera allorquando si tratti di specificare elementi formali della domanda o della dichiarazione, ma non può supplire all’inadempimento dell’interessato nell’ottemperare a precise disposizioni della lex specialis.
2.1 L’adunanza Plenaria, con la sentenza n. 9 del 25 febbraio 2014 ha affermato che “…il “soccorso istruttorio” consente di completare dichiarazioni o documenti già presentati (ma, giova ribadirlo, non di introdurre documenti nuovi), solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione dell’impresa; esso non può essere mai utilizzato per supplire a carenze dell’offerta sicché non può essere consentita al concorrente negligente la possibilità di completare l’offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di errori materiali o refusi”.
2.2 La presentazione della domanda di partecipazione mediante l’utilizzo di un sistema informatico, impone ai singoli partecipanti un onere di verifica e di accertamento, anche ex post, circa la correttezza di quanto inviato, onere quest’ultimo che è stato disatteso dalla ricorrente che accendendo successivamente al sistema avrebbe potuto verificare il non corretto completamento della domanda di cui si tratta.
Ne consegue il rigetto della sopra citata censura.
2.3 Altrettanto da respingere è il secondo motivo con il quale si contesta la legittimità dell’art. 3 del bando.
2.4 E’ evidente che laddove l’Amministrazione avesse consentito l’integrazione della domanda anche oltre i termini della scadenza della data prevista per la presentazione delle istanze di partecipazione, avrebbe introdotto un elemento di incertezza circa il possesso dei requisiti richiesti e, ciò, con l’effetto di allungare i tempi per la conclusione della procedura.
2.5 A fronte dell’ineludibile esigenza di riduzione dei tempi del procedimento, ma soprattutto al fine di garantire il rispetto di un’indispensabile par condicio dei soggetti partecipanti, deve ritenersi del tutto “proporzionato” l’onere posto a carico dei partecipanti di procedere autonomamente al caricamento sul sistema informatico dei “file” contenenti le pubblicazioni dei titoli oggetto della valutazione.
La censura è, pertanto, da respingere.
2.6 Altrettanto non condivisibili sono le argomentazioni contenute nel terzo motivo.
La ricorrente sostiene il venire in essere di vari profili di eccesso di potere in quanto l’art. 3 sarebbe illegittimo nella parte in cui consentirebbe ai candidati extracomunitari, a differenza dei partecipanti italiani, di non presentare il testo delle loro pubblicazioni, ma solo un elenco delle stesse.
2.7 In realtà, contrariamente a quanto affermato, la facoltà prevista dal punto a) del comma 17 dell’art.3 del bando a favore dei candidati extracomunitari concerne la possibilità di questi ultimi di presentare una documentazione cartacea, unicamente nell’ipotesi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati stranieri e sia, pertanto, necessario acquisire “l’accertamento e la validazione” delle competenti autorità consolari italiane.
2.8 Ne consegue come non sussista alcun forma di privilegio a favore dei candidati extracomunitari, essendo disciplinata una specifica modalità di presentazione solo in relazione alla necessità di ottenere una traduzione e una validazione dei titoli conseguiti all’estero.
2.9 In presenza del disposto contenuto nell’art. 3 la commissione non poteva che astenersi dal valutare i titoli della ricorrente, in quanto non depositati all’atto della domanda di partecipazione.
Deve ritenersi, pertanto, infondato anche il quarto e ultimo motivo.
3. In conclusione l’infondatezza di tutte le sopra citate censure consente di respingere il ricorso.
La particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese di giudizio tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Viola, Consigliere
Giovanni [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 14/11/2018