TAR Lazio, Roma, Sez. III, 15 novembre 2018, n. 11050

Ricercatore con contratto di tipo B-Rinnovo procedura

Data Documento: 2018-11-15
Area: Giurisprudenza
Massima

La mancata presentazione alla prova finale della procedura selettiva da parte di alcuni candidati, non può che essere intesa quale irreversibile rinuncia da parte degli stessi alla procedura comparativa, che deve essere riavviata prendendo in esame soltanto i candidati che hanno completato la procedura selettiva, partecipando a tutte le prove previste dal bando.

Contenuto sentenza

N. 11050/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11328/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11328 del 2017, proposto da 
[#OMISSIS#] Sancini, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via [#OMISSIS#], 44; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
– del decreto rettorale n. 2258 del 7 settembre 2017, pubblicato sul sito dell’Università l’8 settembre 2017, con cui il Rettore dell’Università di Roma “La Sapienza” ha nominato una nuova Commissione giudicatrice per “effettuare nuovamente la valutazione di tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva di chiamata di n° 1 posto di RTDB […]” e, di fatto, ha annullato tutti gli atti della procedura selettiva già conclusa, compresi i verbali e la relazione finale, presentati dalla Commissione all’Ufficio competente dell’Università l’11 ottobre 2016;
– di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché sconosciuto, nonché per la nomina di un commissario ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. A. [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato Spina.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La dott.ssa [#OMISSIS#] Sancini ha partecipato alla procedura selettiva indetta dall’Università di Roma “La Sapienza” per la posizione di Ricercatore a tempo determinato – tipologia B, SSD MED/44, SC 06/M2, presso il Dipartimento di Scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e dell’apparato locomotore – Facoltà di Farmacia e Medicina, indetta con D.R. n. 1553/2015 del 28.5.2015.
Con decreto rettorale n. 2107 del 2015 l’art. 1 del bando è stato modificato nella parte indicante il numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito nei seguenti termini: «…MED/44, laddove si legge “Numero massimo di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non inferiore ad 8 e non superiore a 12”, leggasi “Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito non inferiore a 12 e non superiore a 12».
Il 14 giugno 2016, la Commissione inizialmente nominata ha sospeso la procedura per svolgere approfondimenti riguardo alla valutazione di “titoli rilevanti” non previsti dal D.M. 89 del 28 febbraio 2009 e dal Regolamento di cui al D.R. n. 1521 del 18 maggio 2011.
Il successivo 17 giugno, procedeva all’individuazione dei criteri di massima per la valutazione dei candidati e rinviava al 19 luglio la riunione per la verifica dei titoli e delle pubblicazioni.
In data 10 ottobre 2016, la dott.ssa [#OMISSIS#] Sancini ha svolto la prova orale.
Stante l’inerzia dell’Università nel rendere noti i risultati della selezione, il 5 gennaio 2017, l’interessata ha chiesto di accedere agli atti della procedura al fine di conoscere l’esito della propria prova e prendere comunque visione di documenti utili a spiegare le ragioni del silenzio dell’ateneo.
L’università ha differito l’accesso all’adozione del decreto rettorale di approvazione degli atti concorsuali.
In data 13 giugno 2017 la candidata ha chiesto al Rettore di concludere il procedimento concorsuale con l’approvazione dei relativi atti, ovvero, accertata l’inerzia dell’organo di valutazione, di provvedere al relativo scioglimento e alla designazione di una nuova Commissione giudicatrice per il completamento della procedura, senza ottenere alcun riscontro.
In data il 7 settembre 2017 è stato adottato l’impugnato decreto con il quale l’Università ha bandito una nuova procedura selettiva, anche in ragione delle dimissioni rassegnate dai precedenti Commissari.
Assume l’istante che il decreto recherebbe un riferimento ad una nota informale del presidente dell’originaria Commissione che esprimeva dubbi su una delle pubblicazioni presentate ai fini della valutazione (“Cardiovascular risk in rotogravure industry”).
Il medesimo decreto ha annullato la procedura concorsuale e ha indetta una nuova selezione aperta a tutti i partecipanti all’originario bando, che, all’esito della verifica per titoli, erano stati giudicati inidonei all’ammissione al colloquio orale e agli ammessi, che non si erano presentati.
A seguito di accesso agli atti l’istante ha appreso:
– che in prossimità dello spirare del termine fissato con nota rettorale prot. n. 59864 del 25 luglio 2017 per il 4 settembre 2017, due dei tre componenti effettivi della Commissione si erano dimessi mentre il Presidente aveva inoltrato una comunicazione a titolo personale in data 1° settembre;
– che a seguito di una istruttoria avviata dallo stesso Presidente presso l’Editore della rivista internazionale volta a chiarire la capacità innovativa del contributo scientifico;
– che all’esito di tale richiesta l’editore Joem avrebbe ribadito la rilevanza e l’originalità della pubblicazione presentata dalla candidata.
La ricorrente espone che:
– la Commissione, con nota del 7 novembre 2016, ha informato il Rettore di “non avere elementi per formulare rilievi sull’originalità delle altre 11 pubblicazioni presentate dalla candidata” e di ritenere che la predetta rispettasse “il requisito richiesto dal bando”;
– che su sollecitazione del Rettore in data 31 gennaio 2017 la Commissione, ha affermato: «…al momento della valutazione dei titoli e anche attualmente, detta pubblicazione debba essere considerata formalmente valida, a meno che non siano intercorse comunicazioni fra Ateneo e Editore della rivista scientifica JOEM che abbiano comportato il formale ritiro del contributo scientifico, già accettato come original article».
Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessata deducendo i seguenti motivi:
violazione dell’art. 97 della Costituzione – violazione e/o falsa applicazione degli art. 5, 6, e 7 della lex specialis– difetto di motivazione – eccesso di potere: irragionevolezza, contraddittorietà e disparità di trattamento.
In virtù del bando di cui al D.R. n. 1553 del 28 maggio 2015, la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto compiere una motivata valutazione di ciascun candidato «entro e non oltre due mesi dalla data del suo insediamento».
La ricorrente ha sostenuto la prova orale il 10 ottobre 2016, dopo aver superato l’esame riguardante la idoneità e il possesso dei requisiti richiesti.
In base all’art. 5 del bando la commissione avrebbe dovuto indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura e per la successiva chiamata da parte del Dipartimento.
La Commissione avrebbe esaurito l’iter procedimentale l’11 ottobre 2016, selezionando la ricorrente.
Tuttavia non l’ateneo non ha proceduto alla approvazione della procedura secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del bando (secondo il quale il rettore avrebbe dovuto procedere con decreto “entro 30 giorni dalla consegna degli stessi all’ufficio competente e pubblicati sul sito dell’Università”).
In caso di accertate irregolarità, in base all’art. 6, comma 2, del bando, il rettore avrebbe potuto annullare il concorso e bandirne uno nuovo, senza però sostituirsi alla Commissione, decidendo la “ripetizione” della procedura.
Le sollecitazioni di ulteriori verifiche e approfondimenti sulla candidatura già vagliata evidenzierebbero una ingerenza nella fase di valutazione riservata alla Commissione.
La determinazione avversata sarebbe, inoltre, affetta da illogicità e contraddittorietà.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi Roma “Sapienza” si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 6910 del 20.12.2017 è stata accolta la domanda cautelare della ricorrente “nei limiti in cui è dedotta la mancata conclusione del precedente iter amministrativo avente ad oggetto la copertura di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato” disponendo la “nomina di una nuova Commissione in composizione del tutto diversa rispetto a quella originaria”.
La predetta ordinanza propulsiva non è stata eseguita dall’ateneo, pertanto la ricorrente ne ha chiesto l’esecuzione; alla camera di consiglio del 23 maggio 2018, attesa l’imminente udienza di trattazione del merito, la trattazione della predetta richiesta di esecuzione è stata rinviata al 6 giugno 2018.
All’esito della pubblica udienza del 6 giugno 2018 con ordinanza collegiale n. 7224 è stato ordinato alla ricorrente di integrare il contradditorio nei confronti degli altri candidati i quali, avendo presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva di chiamata di n° 1 posto di RTDB in questione, assumono la veste di controinteressati.
Tale incombente è stato adempiuto dall’interessata in data 16.7.2018.
All’udienza del 17 ottobre 2018 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in esame l’istante deduce che l’ateneo resistente avrebbe violato il bando di concorso indetto dall’Università di Roma “La Sapienza” per la posizione di Ricercatore a tempo determinato – tipologia B, SSD MED/44, SC 06/M2, presso il Dipartimento di Scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e dell’apparato locomotore – Facoltà di Farmacia e Medicina, indetto con D.R. n. 1553/2015 del 28.5.2015, in quanto non avrebbe proceduto alla approvazione della procedura secondo quanto previsto dall’art. 6 del bando, sebbene la commissione esaminatrice avesse concluso i propri lavori con l’esame orale della ricorrente svolto in data 10 ottobre 2016.
2. Ciò premesso merita adesione la censura con la quale l’istante deduce che, qualora il Rettore avesse riscontrato delle irregolarità nello svolgimento della procedura, avrebbe potuto inviare “con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche” secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 2, del bando.
Il rettore, invece, come si desume dall’avversato decreto rettorale n. 2258 del 7 settembre 2017, ha invece ritenuto di intervenire già nel corso della procedura sollecitando verifiche e approfondimenti sulla candidata (cfr. nota rettorale prot. n. 75501 del 27.10.2016; nota rettorale prot. n. 2754 del 17.1.2017; nota rettorale prot. n. 38609 del 19.5.2017; nota rettorale prot. n. 45941 del 12. 6.2017, menzionate nelle premesse del citato decreto rettorale n. 2258 del 7.9.2017), sebbene dai verbali della commissione (di cui all’allegato n. 6 dell’Università) non emergessero palesi irregolarità in ordine alla verifica de titoli e dei profili curriculari dei partecipanti alla selezione.
2.1. Nei predetti verbali delle riunioni tenutesi in data 14.6.2016, 17.6.2016, 17.1016, 19.7.2016, 19.9.2016 e 10.10.2016, la commissione dopo aver elaborato i criteri di valutazione dei partecipanti, esaminato in modo approfondito e articolato i profili curriculari dei candidati ammessi a proseguire la procedura selettiva (dopo averne escluso uno), ha individuato la ricorrente quale vincitrice della selezione, stante la mancata presentazione alla seduta di discussione dei titoli e delle pubblicazioni degli altri due candidati ammessi alla fase orale: Lovreglio e Zanardi.
2.2. Dai predetti verbali non emergono le ragioni o i profili di dubbio che hanno indotto agli approfondimenti istruttori richiesti dal rettore con le note sopra menzionate, ai quali sono seguite le dimissioni del Presidente e di un altro componente della medesima Commissione.
Tutto ciò non senza considerare, in primo luogo, che l’impugnato decreto di annullamento (assunto il 7 settembre 2017) è intervenuto a distanza di quasi un anno dalla conclusione della procedura in esame (10 ottobre 2016), per effetto delle sollecitazioni inviate dalla ricorrente che aveva chiesto di concludere il procedimento concorsuale con l’approvazione dei relativi atti;
e, in secondo luogo, che la medesima Commissione, con nota del 7 novembre 2016, aveva, comunque, comunicato al Rettore di «non avere elementi per formulare rilievi sull’originalità delle altre 11 pubblicazioni presentate dalla candidata» e di ritenere che la predetta rispettasse «il requisito richiesto dal bando» (cfr. all. 9 università); precisando, infine, con ulteriore nota del 31 gennaio 2017 che “…al momento della valutazione dei titoli e anche attualmente, detta pubblicazione debba essere considerata formalmente valida, a meno che non siano intercorse comunicazioni fra Ateneo e Editore della rivista scientifica JOEM che abbiano comportato il formale ritiro del contributo scientifico, già accettato come original article” (cfr. all. 12 università).
3. Per le ragioni esposte in conclusione il ricorso deve essere accolto. Tuttavia, stante le sopravvenute dimissioni degli originari componenti della Commissione, al fine di completare la procedura selettiva in argomento, occorrerà nominare un nuovo organo collegiale che dovrà procederà al riesame della ricorrente quale unica candidata ammessa (o comunque presente) alle prove orali della procedure selettiva.
3.1. A tal proposito si osserva che la mancata presentazione alla prova finale della procedura selettiva da parte degli altri due candidati, non può che essere intesa quale irreversibile rinuncia da parte degli stessi alla procedura comparativa, che dovrà essere riavviata prendendo in esame soltanto i candidati che hanno completato la procedura selettiva, partecipando a tutte le prove previste dal bando (e quindi nel caso di specie l’istante).
4. In relazione alla peculiarità della vicenda sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 15/11/2018