Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 novembre 2018, n. 6565

Accesso a numero programmato corsi a numero chiuso-Trasferimento

Data Documento: 2018-11-20
Area: Giurisprudenza
Massima

La scelta di individuare un limite numerico ai posti da assegnare agli studenti richiedenti il trasferimento costituisce l’esercizio di un potere discrezionale di gestione della funzione accademica al fine di garantire il miglior diritto allo studio di tutti gli studenti che già frequentano l’Ateneo, onde impedire sovraffollamenti, soprattutto da parte di studenti in evidente ritardo con il completamento del percorso di studio e quindi fuori corso da molti anni.
 

Contenuto sentenza

N. 06565/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01973/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1973 del 2016, proposto dalla signora [#OMISSIS#] Fedele, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] (studio legale [#OMISSIS#]) in Roma, via di San [#OMISSIS#], n. 20; 
contro
l’Università degli studi di Milano, in persona del Magnifico Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
nei confronti
l’Università Vita-Salute San [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, Sez. III, 15 dicembre 2015 n. 2646, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università statale di Milano;
Esaminate le memorie difensive e gli ulteriori atti depositati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 settembre 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in delega orale dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nonché l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La signora [#OMISSIS#] Fedele ha proposto appello nei confronti della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, Sez. III, 15 dicembre 2015 n. 2646 con la quale è stato respinto il ricorso dalla stessa proposto in primo grado avverso il provvedimento, reso con nota 17 settembre 2014 prot. n. 21644, con il quale l’Università degli Studi di Milano ha respinto la domanda di trasferimento presentata in data 11 settembre 2014.
2. – Dalla documentazione prodotta nei due gradi del presente processo può evincersi che:
– la odierna appellante si è iscritta alla facoltà di Medicina e Chirurgia, previo positivo superamento dei test di ingresso, presso l’Università degli Studi di Bari nell’anno accademico 1989/1990;
– dopo aver frequentato la facoltà ed avere sostenuto trentasette esami, ella propose domanda di trasferimento presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi San [#OMISSIS#] di Milano, ove venne immatricolata in data 23 dicembre 2002;
– con nota trasmessa via posta elettronica il 26 marzo 2014, la segreteria studenti dell’Università San [#OMISSIS#] di Milano comunicava alla signora Fedele che al termine dell’anno accademico in corso ella, in mancanza di trasferimento presso altro Ateneo, sarebbe decaduta dalla qualifica di studente di talché, dopo aver inutilmente tentato di ottenere un riesame della sua posizione, la odierna appellante presentava una domanda di trasferimento presso l’Università degli Studi di Milano che la respingeva “per mancanza di posti disponibili per il sesto anno di corso o ripetente” (così, testualmente, nel provvedimento di rigetto dell’istanza);
– con nota prot. 21644 del 17 settembre 2014 l’Università Studi di Milano, quindi e più precisamente, denegava la richiesta di trasferimento in applicazione della delibera del Consiglio della facoltà di Medicina e Chirurgia con cui era stato stabilito di non accogliere i trasferimenti degli studenti fuori corso nonché per mancanza di posti disponibili per il sesto anno di corso o ripetenti.
Da qui la proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia al fine di ottenere l’annullamento del suindicato atto di diniego.
3. – La signora Fedele prospettava due principali motivi di doglianza:
1) sotto un primo profilo ella rilevava un evidente difetto di motivazione nel contenuto del provvedimento impugnato, perché assolutamente generico, visto anche che gli atti generali cui si fa riferimento nel provvedimento di diniego di trasferimento non sono stati resi disponibili né sono stati indicati in modo puntuale nell’atto di diniego, per come sarebbe stato necessario, al fine di consentire una completa conoscenza delle ragioni che hanno indotto l’Università a non accogliere l’istanza. Sotto altro profilo, si evidenzierebbe una patente violazione del Regolamento studenti dell’Università Statale di Milano, in quanto all’art. 8 del ridetto regolamento viene esclusa da ogni contingentamento e dalla necessità di effettuare le prove d’accesso la categoria (peculiare) composta dagli studenti già iscritti presso altre Facoltà di Medicina che chiedano il trasferimento presso la corrispondente facoltà dell’Università statale di Milano;
2) a ciò si aggiunga la violazione degli artt. 34 e 117, comma 1, Cost. e dell’art. 5. comma 2, l. n. 264/1999 nonché la ingiustizia manifesta, poiché la signora Fedele avrebbe tutti i requisiti per essere ammessa al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Statale di Milano, avendo effettuato le prove d’ingresso presso l’Università di Bari e avendo frequentato effettivamente i corsi di tale ultima università e dell’Università San [#OMISSIS#], di talché il rigetto del trasferimento richiesto violerebbe il suo diritto allo studio, diritto di rango primario e costituirebbe quindi un comportamento contra legem e manifestamente ingiusto.
4. – Nel respingere il ricorso il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha sottolineato che:
a) l’art. 8 del Regolamento Studenti dell’Università Statale di Milano, laddove esclude che gli studenti iscritti ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia che intendano trasferirsi presso l’Ateneo debbano ripetere la prova di ammissione, seppur invocato dalla parte ricorrente non trova applicazione nella questione oggetto di controversia dal momento che l’Università degli Studi di Milano non ha respinto la richiesta di trasferimento richiedendo alla ricorrente di ripetere le prove di accesso, ma per due convergenti ragioni costituite dalla scelta di non accogliere trasferimenti di studenti fuori corso e dalla mancanza di posti disponibili per il sesto anno di corso o ripetente;
b) dal momento che, come è pacificamente ritenuto in giurisprudenza, rientra nel potere di regolamentazione delle Università, per ogni anno accademico e per ciascun anno di corso, la preventiva determinazione dei posti disponibili, al fine di garantire una concreta potenzialità formativa, ne deriva che il trasferimento ad anni successivi al primo è condizionato alla presenza effettiva di posti disponibili, nella specie non esistenti in ragione di quanto oggettivamente emerge dalla lettura della documentazione versata agli atti del giudizio dalla difesa erariale con riferimento all’anno accademico 2014/2015 (quello per il quale era stata presentata la domanda poi respinta) e con riferimento a tutti i poli universitari della facoltà (circostanza, peraltro, non contestata dalla parte ricorrente nel corso del giudizio di primo grado).
Ritenendo tale oggettiva verifica sull’assenza di posti disponibili per l’anno accademico 2014/2015 fondamentale ai fini della decisione sulla controversia, il Tribunale amministrativo respingeva il ricorso.
5. – Spiegava appello nei confronti della suindicata sentenza la signora Fedele ribadendo quanto già contenuto nelle censure dedotte in primo grado e precisando come i giudici di prime cure avessero errato nel non rilevare la illegittimità dell’atto di diniego di trasferimento, in quanto affetto da carenza di motivazione, anche per non aver reso disponibili gli atti presupposti e generali citati nel corpo dell’atto impugnato e non allegati puntualmente e considerando le precisazioni espresse dalla difesa erariale nel corso del giudizio di primo grado alla stregua di una motivazione postuma inammissibile.
Sotto altro versante il Tribunale non ha tenuto conto della portata delle disposizioni contenute nell’art. 8 del Regolamento dello Studente grazie al quale, nello stabilire la regola che gli studenti provenienti da facoltà di altre Università che intendano immatricolarsi, per trasferimento, presso l’Università Statale di Milano, non necessitano di partecipare e superare le preselezioni di ingresso ne sono sottoposti ad altre forme di contingentamento. Deriva da quanto sopra che il diritto allo studio non può essere compresso per effetto di scelte discrezionali delle università volte a limitare le immatricolazioni per trasferimento.
Da qui la richiesta di riforma della sentenza gravata con accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento di diniego di trasferimento, oltre al riconoscimento dei danni subiti da comportamento dall’amministrazione.
6. – Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Milano, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto la reiezione del gravame.
Ha presentato memoria la parte appellante con la quale ha ribadito le conclusioni già precisate nell’atto di appello.
Alla udienza del 27 settembre 2018 l’appello è stato trattenuto in decisione.
7. – L’appello non può trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito illustrate.
L’Università degli Studi di Milano ha ritenuto, con atti del Consiglio della Facoltà di Medicina e di Chirurgia di disciplinare le ipotesi di accoglimento delle domande di trasferimento di studenti già immatricolati presso altre Università. La scelta di individuare un limite numerico ai posti da assegnare agli studenti richiedenti il trasferimento, come pare evidente, costituisce l’esercizio di un potere discrezionale di gestione della funzione accademica al fine di garantire il [#OMISSIS#] diritto allo studio di tutti gli studenti che già frequentano l’Ateneo, onde impedire sovraffollamenti, soprattutto da parte di studenti in evidente ritardo con il completamento del percorso di studio e quindi fuori corso da molti anni (come nel caso qui in esame).
Tale esercizio di potere non confligge ne collide con la previsione dell’art. 8 del Regolamenti Studenti della medesima Università, nel quale è previsto che lo studente che chiede il trasferimento da altro Ateneo, proprio perché è già immatricolato, non deve sottoporsi alla selezione di ingresso, ma ciò non vuol dire che il nulla osta al trasferimento, previsto nel medesimo art. 8, costituisca un istituto automatico e quindi garantisca “a mera presentazione di domanda” l’ottenimento del trasferimento e della nuova immatricolazione.
Nel caso di specie dunque, seppur sintetica e per certi versi criptica, la motivazione del diniego fatto oggetto del ricorso di primo grado, appare nella sua essenzialità comunque idonea ad esprimere le ragioni che hanno indotto l’Università a non accogliere la richiesta di trasferimento, in quanto nella specie era insussistente il presupposto principale per il suo accoglimento costituito dalla disponibilità di posti per il sesto anno di corso o ripetente.
Nello stesso tempo si presenta immune da considerazioni di irragionevolezza evidente ovvero di illogicità la scelta di limitare l’accoglimento delle domande di trasferimento in ragione della presenza di posti disponibili con riferimento all’anno di corso nel quale dovrà inserirsi lo studente che dovrà essere trasferito, sicché la oggettiva assenza di posti disponibili per il sesto anno di corso o ripetente esclude che possa considerarsi affetto da carenza di motivazione e da eccesso di potere per difetto di istruttoria il provvedimento di diniego di nulla osta al trasferimento.
8. – La infondatezza dell’appello siccome proposto provoca la correlativa infondatezza della domanda risarcitoria proposta nel secondo grado di giudizio.
9. – In virtù delle illustrate ragioni l’appello va respinto con conferma della sentenza di primo grado.
Sussistono nondimeno i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., per compensare le spese del grado di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (n. R.g. 1973/2016), come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma sentenza del T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, Sez. III, 15 dicembre 2015 n. 2646.
Spese del grado di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
Silvestro [#OMISSIS#] Russo, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
 Pubblicato il 20/11/2018