TAR Lazio, Roma, Sez. III, 21 novembre 2018, n. 11265

Dottorato di ricerca-Improcedibilità ricorso

Data Documento: 2018-11-21
Area: Giurisprudenza
Massima

L’interesse a ricorrere non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia.

Contenuto sentenza

N. 11265/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10687/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10687 del 2013, proposto da 
[#OMISSIS#] Frajoli Gualdi, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Adami, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso D’Italia, 97; 
contro
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
– della mancata ammissione al corso di dottorato in “economia, diritto e istituzioni”, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” (nota n. 31026 del 31 ottobre 2013);
– di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 19.6.2017, [#OMISSIS#] Frajoli Gualdi ha impugnato, chiedendone l’annullamento previo riconoscimento di idonee misure cautelari, il provvedimento di ammissione al corso di dottorato in “economia, diritto e istituzioni”, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” (nota n. 31026 del 31 ottobre 2013).
L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 18.12.2013 con ordinanza n. 5081 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.
In data 2 maggio 2018 l’avv. [#OMISSIS#] Adami ha presentato istanza di liquidazione del compenso professionale, ai sensi dell’art. 82 del D.P.R. n.115/2002, per l’attività svolta nell’ambito del ricorso in esame, per la somma complessiva di € 3.600,00, oltre spese generali, IVA e C.P.A.-.
Con ordinanza collegiale del 6 giugno 2018 n. 6467, ai sensi degli artt. 76, comma 1, e 79, comma 1, lett. d), 127, comma 4, del d.P.R. n. 115 del 2002, è stato disposto il deposito di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dalla persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. 445 del 2000, corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del d.P.R. n. 445 del 2000, dalla quale risulti l’attuale interesse alla decisione della controversia e che il reddito complessivo imponibile, costituito dalla somma dei redditi imponibili ai fini dell’imposta personale sul reddito conseguiti da ogni componente della famiglia (art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002), è stato non superiore ai limiti via via prescritti dalle pertinenti previsioni normative, sopra richiamate, in base a quanto risultante dall’ultima dichiarazione precedente la domanda di ammissione al beneficio e fino alla sentenza che di definizione del giudizio innanzi a questa giurisdizione.
Con memoria depositata l’11.10.2018 il patrono della ricorrente ha rappresentato che la sua assistita non ha più interesse alla definizione della controversia e che la stessa ha successivamente perso i requisiti per fruire del patrocinio a spese dello Stato nel 2016 (come da dichiarazione allegata), insistendo per “la liquidazione dei compensi relativi esclusivamente alla prima fase del giudizio, svoltasi interamente nell’anno 2013(quando la ricorrente era ancora in possesso dei requisiti richiesti)”.
Premesso quanto sopra al Collegio non resta che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del gravame.
L’interesse a ricorrere, invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia.
Quanto alle spese del giudizio sussistono giusti motivi per disporne la integrale compensazione tra le parti.
In relazione alla richiesta di liquidazione del compenso da parte del patrono della ricorrente e alla luce di quanto dichiarato nella memoria depositata l’11.10.2018, tuttavia, il beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato già concesso alla ricorrente deve essere parzialmente revocato a decorrere dalla presente camera di consiglio in cui si è accertato che sono, nel frattempo, venute meno le condizioni reddituali che ne avevano legittimato l’iniziale ammissione, ai sensi dell’art. 127, comma 4, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Il collegio pertanto, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del d.m. m. 55/2014, recante determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 347, visto l’art. 136, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002 (secondo cui “la revoca ha effetto dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato”), tenuto conto della delibera della Commissione patrocinio a spese dello Stato n. 394/2013 che ha accolto l’istanza della ricorrente di ammissione al gratuito patrocinio, nonché della entità dell’attività difensiva svolta in data antecedete alla modificazioni reddituali sopra indicate, ritiene di dover procedere a liquidare in via forfettaria l’importo di euro 1000,00 (mille/00) quale somma spettante al difensore istante, a titolo di onorari, diritti e spese, per il periodo sopra indicato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara nel merito improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
Revoca l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato a decorrere dalla data della presente camera di consiglio, ai sensi l’art. 136, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002;
Liquida all’avvocato [#OMISSIS#] Adami la somma complessiva di euro 1000,00 (mille/00) per diritti, onorari e spese generali, oltre I.V.A. e C.A.P. dovuti per legge per l’attività svolta in data antecedente alla suddetta revoca.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 21/11/2018