Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente superato il test di ingresso al corso di laurea in medicina.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 26 novembre 2018, n. 11427
Accesso a numero programmato corsi a numero chiuso-Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
N. 11427/2018 REG.PROV.COLL.
N. 13944/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13944 del 2016, proposto da [#OMISSIS#] Battista, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Rosy [#OMISSIS#] Barbata, con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] Leone in Roma, Lungotevere [#OMISSIS#], 3;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca, non costituito in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] Chiodega, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto di non ammissione al corso di laurea, a numero chiuso, in medicina, per l’anno accademico 2016/2017, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 settembre 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. Pozzi, in sostituzione dell’Avv. F. Leone, e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Battista in data 6 settembre 2016 sosteneva presso l’Università degli Studi di Catania il test di ammissione al corso di laurea, a numero chiuso, in medicina, per l’anno accademico 2016/17, riportando il punteggio di 61,40, non utile per l’immatricolazione.
L’interessato impugnava il predetto esito di non ammissione al corso, censurandolo per violazione dell’art.2 del D.M. n.546 del 2016, del D.M. n.312 del 2016, del D.M. n.487 del 2016, degli artt.3, 4, 33, 34, 97 Cost., degli artt.3, 4 della Legge n.264 del 1999, della Direttiva 96/16/CEE, dell’art.6 ter del D.Lgs. n.502 del 1992, della Direttiva 2006/123/CEE nonché per eccesso di potere sotto molteplici profili sintomatici e per sviamento.
Il Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Catania si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con decreto n.824 del 2017 veniva respinta la richiesta di una misura cautelare provvisoria.
Con ordinanza n.1173 del 2017 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dal ricorrente.
Con successiva ordinanza n.1934 del 2017 il Consiglio di Stato, Sez.VI, accoglieva l’appello cautelare, ai fini della riformulazione della graduatoria.
Con ulteriore ordinanza presidenziale n.980 del 2018 veniva disposta l’integrazione del contraddittorio, cui seguiva il riscontro del ricorrente.
L’interessato depositava poi atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo superato il test di ingresso al corso di laurea in medicina nel settembre 2017.
Nell’udienza del 26 settembre 2018 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Considerata l’irritualità della rinuncia al ricorso, notificata oltre i termini di legge alle altre parti, il gravame va in ogni caso dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art.84, comma 4 c.p.a..
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso n.13944/2016 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 26/11/2018