La ratio sottesa all’art. 2, legge 14 gennaio 1999, n. 4, è incentrata nell’esigenza pubblicistica di garantire nell’intero territorio nazionale standard di qualità uniformi di preparazione universitaria; di conseguenza, e necessariamente, l’accreditamento scaturisce da un procedimento formale e trasparente volto a controllare e verificare in base a standard pre-definiti, se le istituzioni ed i programmi di studio soddisfino i requisiti minimi di qualità richiesti.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 dicembre 2018, n. 6849
Università privata a distanza-Diniego autorizzazione attività della filiazione in Italia
N. 06849/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05830/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5830 del 2012, proposto da
Issea S.A. – Università privata a distanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Cicogna, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] La Russa in Roma, via [#OMISSIS#] n. 42;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’Interno, Ministero degli Affari Esteri, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 03357/2012, resa tra le parti, concernente diniego autorizzazione dell’attività della filiazione in Italia di Issea S.A. – Politecnico di studi aziendali;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Ministero dell’Interno e di Ministero degli Affari Esteri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 novembre 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato Bruno Agresti per delega di Salvatore Cicogna e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È appellata la sentenza del T.A.R. LAZIO, sez. III n. 3357/2012, di reiezione del ricorso proposto da Issea S.A. – Università Privata a distanza avverso la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 297 del 25 febbraio 2010, notificata in data 8 marzo 2010, con la quale è stato comunicato il rigetto dell’istanza volta all’autorizzazione dell’attività della filiazione in Italia di ISSEA S.A. – Politecnico di studi aziendali; nonché avverso la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 536 del 15 aprile 2010 e di ogni altro atto presupposto e/o comunque connesso.
2. Nell’atto introduttivo la ricorrente ha premesso che:
– il “Politecnico di Studi Aziendali- Università privata a distanza”, associazione senza fine di lucro di diritto svizzero, con delibera dell’assemblea generale straordinaria del 14 ottobre 2009 decideva di istituire una filiazione in Italia, denominata “Issea Campus Italia” nominando all’uopo il dott. [#OMISSIS#] Incognito quale rappresentante legale della filiazione in Italia;
– questi, con lettera raccomandata del 9 novembre 2009 inoltrava ai Ministeri competenti (Istruzione, Università e Ricerca, Interno, Affari Esteri) istanza di autorizzazione all’inizio dell’attività di filiazione in Italia ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della L. 14 gennaio 1999, n.4;
– con nota prot. n. 297 del 25 febbraio 2010 il MIUR rigettava l’istanza di autorizzazione all’apertura della filiazione, affermando che non poteva essere accolta risultando il richiedente “ente privato non riconosciuto quale istituzione dell’ordinamento universitario elvetico”;
– successivamente, con nota del 15 aprile 2010, il MIUR specificava che, ai sensi dell’art.2 l. n. 4/1999, il riconoscimento dell’attività di filiazione in Italia era concedibile esclusivamente ad Università accreditate a rilasciare titoli aventi valore legale e la richiedente, da accertamenti presso le competenti Autorità elvetiche, non possedeva tale requisito.
3. Con ricorso n. 4510/2010 Issea S.A. ha chiesto l’annullamento delle predette note.
4. Con sentenza n. 3357/2012, il Tar Lazio respingeva il ricorso ritenendo legittimo il rifiuto opposto dal MIUR alla richiesta della ricorrente.
5. Appella la sentenza ISSEA s.a. Resistono il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Interno e il Ministero degli Affari Esteri,
Alla pubblica udienza del 15 novembre 2018 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
6. L’istituto appellante, nel motivo d’appello articolato in plurime censure, lamenta l’errore di diritto in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure laddove hanno individuato nel riconoscimento giuridico la condizione necessaria per ottenere l’autorizzazione alla filiazione in Italia dell’Università”.
Il motivo è infondato.
E’ dirimente richiamare il contenuto testuale dell’art 2 l. n. 4/1999, laddove circoscrive l’ambito applicativo “alle filiazioni in Italia di università o di istituti superiori di insegnamento a livello universitario aventi sede nel territorio di Stati esteri ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro”.
L’interpretazione letterale seguita dal TAR Lazio trova evidente riscontro nella disposizione che indica tra le condizioni da comprovare al MIUR la sede in Stati esteri, “il riconoscimento giuridico e l’assenza di lucro”.
7. Nel secondo motivo di appello di appello Issea S.A. sostiene che il TAR Lazio avrebbe errato nell’identificare nell’accreditamento nel sistema universitario svizzero una condizione obbligatoria per ottenere l’autorizzazione ad aprire filiazioni in Italia.
7.1. Preliminarmente l’appellante richiama il diverso regime tra il sistema universitario italiano e quello elvetico scandito dai seguenti passaggi argomentativi:
– in Italia le università non pubbliche sono obbligate ad ottenere il preventivo riconoscimento ministeriale per poter operare e rilasciare titoli con valore legale;
– nella Confederazione elvetica lo svolgimento della attività di formazione di livello universitario, osserva l’appellante, non richiede necessariamente una specifica autorizzazione (federale o cantonale), senza che venga meno la vigilanza pubblica;
– i Cantoni, competenti in materia di istruzione, aggiunge l’appellante, adottano leggi proprie volte ad istituire e regolamentare le Università cantonali pubbliche;
– la “Legge sull’Università della Svizzera Italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca”, del 3 ottobre 1995, del Cantone Ticino, alla quale l’Issea S.A. risulta soggetta avendo sede in Agno, sancisce la necessità dell’autorizzazione del Consiglio di Stato per fruire nel Cantone le denominazioni “università”, “istituto universitario” e simili da parte di enti pubblici e privati che svolgono attività di insegnamento universitario e attribuiscono titoli accademici;
– la ricorrente ha ottenuto, con risoluzione del Consiglio di Stato Cantonale n.704 del 14 febbraio 2006, l’autorizzazione all’uso del nomen;
– secondo la giurisprudenza del tribunale federale, l’autorizzazione cantonale all’uso del nomen comporta, in modo automatico, il riconoscimento nel sistema universitario svizzero;
– gli istituti universitari possono chiedere l’accreditamento ovvero il riconoscimento di qualità da parte della Conferenza Universitaria Svizzera (CUS) al fine di accrescere notorietà e visibilità e di ottenere sussidi e forme di aiuto pubblico.
Alla luce delle suddette osservazioni Issea S.A. contesta la decisione attinta dal TAR, laddove la ha individuato nel riconoscimento giuridico una condizione necessaria per ottenere l’autorizzazione.
Il motivo non è fondato.
Va distinta la regolamentazione dettata da un Paese estero ai fini dell’insegnamento universitario nel proprio territorio e quella inerente al riconoscimento delle condizioni per la filiazione in Italia: l’efficacia della prima non esclude che la normativa italiana possa richiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli ritenuti sufficienti per il riconoscimento della rilevanza giuridica dell’ente all’interno del sistema universitario del paese di origine.
7.2. La dicotomia trova conferma nella ratio sottesa all’art 2 L 4 /1999 incentrata nell’esigenza pubblicistica di garantire nell’intero territorio nazionale standard di qualità uniformi di preparazione universitaria.
L’accreditamento scaturisce infatti da un procedimento formale e trasparente volto a controllare e verificare in base a standard pre-definiti, se le istituzioni ed i programmi di studio soddisfino i requisiti minimi di qualità richiesti.
8. Con il terzo motivo di doglianza l’appellante lamenta l’omessa considerazione dell’irrilevanza della circostanza – invece valorizzata dal TAR – che la ricorrente non è neppure inserita nell’elenco allegato dell’accordo bilaterale con la Svizzera del 7 dicembre 2000 non possedendo “necessari indici di garanzia che la legge italiana prevede in argomento”.
8.1. Il motivo non è fondato.
Lungi dall’affermare l’applicazione al caso di specie della disciplina – quale quella del DM 26 aprile 2004 n.214 – relativa al riconoscimento dei titoli rilasciati in Italia da istituti oggetto d’affiliazione già autorizzati ad operare in Italia, l’inciso nell’economia del decisum s’è tradotto in un obiter dictum richiamato ad abundiantiam.
9. Conclusivamente, l’appello deve essere respinto.
10. La novità delle questioni dedotte giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 03/12/2018