Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 19 novembre 2018, n. 11177
Abilitazione scientifica nazionale-Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
N. 11177/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05593/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5593 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] Conti, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Chiara Campanelli, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Leone in Roma, Lungotevere [#OMISSIS#], 3;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle Funzioni di Professore Universitario di Prima e Seconda fascia, non costituita in giudizio;
PER L’ANNULLAMENTO
PREVIASOSPENSIONE DELL’EFFICACIA
– del giudizio collegiale reso dalla Commissione Nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia del settore concorsuale09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni, con cui è stata negata al ricorrente l’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia, pubblicato nel sito internet dell’A.S.N. in data 4 aprile 2017;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell’odierna parte ricorrente;
NONCHÉPER L’ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A
DELL’AMMINISTRAZIONE INTIMATA
al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente mediante l’adozione di ogni provvedimento idoneo alla rivalutazione del curriculum dello stesso e/o, in subordine, al risarcimento di tutti danni subiti e subendi, cagionati dall’adozione del giudizio collegiale negativo e conseguente non attribuzione della abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia al ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. Pozzi in sostituzione degli Avv.ti F. Leone, l’Avv. S. [#OMISSIS#], l’Avv. R. F. Barbata e il Procuratore dello Stato M. De [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
E’ sottoposta all’esame del Collegio una questione di mancato riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale, in base alla peculiare procedura prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario). Tale procedura è disciplinata anche dal regolamento attuativo, approvato con d.P.R. n. 222 del 14 settembre 2011, come modificato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione, oggetto di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 120 del 7 giugno 2016, oltre che dal bando di selezione.
Nel caso di specie, l’abilitazione di cui trattasi è stata negata per il settore disciplinare 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni – I^ e II^ fascia e avverso tale valutazione è stato proposto il ricorso in esame (n. 5593, notificato il 5 giugno 2017 e depositato il 15 giugno 2017), sulla base di censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
In data 5 luglio 2017 il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare (tenuto conto dell’indirizzo di questo Tribunale di definire solo nel merito i giudizi, proposti con riferimento alla materia in questione); il 19 ottobre 2017 era quindi proposta istanza di prelievo, per la definizione della causa con pronuncia di merito. In vista della trattazione, fissata in data odierna ai sensi dell’art. 71 bis c.p.a., tuttavia, il ricorrente ha attestato con dichiarazione autografa di voler rinunciare al giudizio.
Tenuto conto del principio dispositivo che caratterizza il processo amministrativo, pur non risultando puntualmente seguito l’iter procedurale, di cui all’art. 84 c.p.a., il Collegio non può non prendere atto della volontà espressa dal ricorrente, come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dell’impugnativa, che risulta pertanto improcedibile. Quanto alle spese giudiziali, infine, il Collegio stesso ritiene di poterne disporre la compensazione, attesa la limitata attività difensiva delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile; compensa le spese giudiziali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 19/11/2018