Ai fini abilitativi viene richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all.A, B, C, D del d.m. 7 giugno 2016, n.120).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 novembre 2018, n. 10792
Abilitazione scientifica nazionale-Criteri di valutazione
N. 10792/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05507/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5507 del 2017, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Tuccari, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#], 7;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi “Cà Foscari” di Venezia, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] Frezzotti, [#OMISSIS#] Scorcia, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 06/F2 “malattie dell’apparato visivo”, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi “Cà Foscari” di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. F. [#OMISSIS#] e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato A. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Professore a contratto presso la Scuola di specializzazione in oftalmologia dell’Università degli Studi di Siena, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 06/F2 “malattie dell’apparato visivo”, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.6, comma 6 del D.P.R. n.95 del 2016, dell’art.5, comma 6 del D.D. n.1532 del 2016, dei principi di imparzialità e buon andamento nonché l’eccesso di potere per errore, disparità di trattamento, carenza e contraddittorietà di motivazione, violazione del verbale n.1 del 2016.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che era illegittima la composizione della Commissione, non meglio specificando il punto; che vi erano state valutazioni carenti nello specifico sulle pubblicazioni, a fronte poi dei positivi riscontri ricevuti in relazione ai valori-soglia e ai titoli; che vi era stata disparità di trattamento con altri candidati.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi “Cà Foscari” di Venezia si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.3439 del 2017 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dal ricorrente.
Con memoria l’interessato ribadiva i propri assunti.
Nella camera di consiglio del 18 luglio 2018, fissata per l’esame dell’istanza di prelievo, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite e ricorrendone i presupposti, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito, ex art.71 bis c.p.a..
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Al riguardo va premesso quanto segue.
Trattasi di procedura abilitativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010.
Orbene, a fronte di una cornice legislativa rimasta immutata, sono stati introdotti, come disciplina regolamentare in relazione alle nuove tornate, in sostituzione dei pregressi D.P.R. n.222 del 2011 e D.M. n.76 del 2012, il D.P.R. n.95 del 2016 e il D.M. n.120 del 2016.
Nello specifico, ai fini abilitativi viene ora richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all.A, B, C, D del D.M. n.120 del 2016).
Occorre inoltre precisare, in relazione all’asserita disparità di trattamento operata dalla Commissione, che la stessa non è configurabile, trattandosi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr. TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Tanto premesso e precisato, il giudizio reso appare comunque viziato, sotto il profilo della carenza e contraddittorietà della motivazione, come censurato nel gravame.
E invero la Commissione di valutazione riconosce al ricorrente il raggiungimento di tre valori-soglia su tre e il conseguimento di cinque titoli nonché, come si evince dai giudizi individuali dei singoli commissari, la pertinenza e la continuità temporale delle pubblicazioni, con apporto rilevante dell’interessato alle opere collettanee (cfr. all.3 al ricorso).
A fronte di tali premesse appare non agevolmente comprensibile un esito di inidoneità all’abilitazione, che avrebbe richiesto una motivazione di supporto più approfondita e articolata.
L’Amministrazione dovrà pertanto procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Resta assorbita, per difetto di rilevanza, la rimanente censura.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.5507/2017 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 08/11/2018