In tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha dettato parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno dagli stessi, di modo che – ove i titoli e l’impatto della produzione scientifica risultino positivamente riscontrati – non può non ravvisarsi l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata per negare il richiesto titolo abilitante, risultando i soggetti interessati già inseriti, ad un livello sotto diversi profili adeguato, nel settore scientifico di riferimento (poichè i parametri in questione – benchè formulati in termini quantitativi – sono anche espressione di un determinato spessore della figura professionale di riferimento) .
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 6 novembre 2018, n. 10656
Abilitazione scientifica nazionale-Criteri di valutazione
N. 10656/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05389/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5389 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] Ragazzi, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Pantanali, con domicilio eletto presso il suo studio in Ferrara, corso [#OMISSIS#] I° D’Este 6;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Spadaro [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento pubblicato il 27.3.2017 con cui è stata negata al Dott. [#OMISSIS#] Ragazzi l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. G. Fiorentino in sostituzione dell’Avv. S. Pantanali e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Pucciariello;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
E’ sottoposta all’esame del Collegio una questione di mancato riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale, in base alla peculiare procedura previstadall’art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario). Tale procedura è disciplinata anche dal regolamento attuativo, approvato con d.P.R. n. 222 del 14 settembre 2011, come modificato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione, oggetto di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 120 del 7 giugno 2016, oltre che dal bando di selezione.
I limiti del sindacato di legittimità su atti, che, come quelli in esame, costituiscano espressione di discrezionalità tecnica, sono ormai oggetto di giurisprudenza consolidata, anche per quanto riguarda la linea evolutiva, secondo cui può ritenersi censurabile ogni valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia. (cfr. in termini: Cons. Stato, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201, nonchè Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888; 27 maggio 2014, n.3357; 16 aprile 2012, n. 2138; 18 novembre 2008, n. 694; TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 agosto 2016, n. 9086).
Per quanto riguarda la più recente disciplina, vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha dettato parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno dagli stessi, di modo che – ove titoli e valori soglia risultino positivamente riscontrati – non può non ravvisarsi l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata per negare il richiesto titolo abilitante, risultando i soggetti interessati già inseriti, ad un livello sotto diversi profili adeguato, in un determinato settore scientifico (poiché i parametri in questione –benché formulati in termini quantitativi – sono anche espressione di un positivo spessore della figura professionale di riferimento) .
Nel citato regolamento n.120 del 2016 si richiede in particolare, all’art. 5, che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “A” al regolamento stesso; detto candidato, inoltre, deve superare almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali (cfr. allegato “C” reg. cit); conclusivamente, quindi, l’abilitazione di cui trattasi potrà essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere i tre titoli di cui sopra, ottengano (art. 6 reg. cit.) una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata”, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”). Ulteriori precise disposizioni indicano il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza.
Nel caso di specie, l’abilitazione di cui trattasi è stata negata all’unanimità per il settore disciplinare 06/L1 – Anestesiologia – in quanto, pur risultando raggiunti i tre valori-soglia, sarebbe stato accertato il mancato possesso degli almeno tre Titoli, tra quelli individuati dalla Commissione per il settore di riferimento, nonchè il non pieno raggiungimento della maturità scientifica, sotto il profilo dell’apporto individuale, definito di “marginale e di scarsa qualità”.
La valutazione negativa è contestata nel ricorso per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, con rilevata contraddittorietà e difetto di motivazione del giudizio finale di non idoneità.
In tale contesto il Collegio ha ravvisato i presupposti per emettere sentenza in forma semplificata e, previo rituale avviso alle parti, ha trattenuto l’impugnativa in decisione, rilevandone la fondatezza.
Appare meritevole di accoglimento ed assorbente, infatti, la censura di insufficiente e contradittoria motivazione, con riferimento alle voci “Valutazione Titoli” e “Pubblicazioni scientifiche”.
Il giudizio collegiale, relativo all’abilitazione per le funzioni di professore di seconda fascia, infatti, è espresso nei seguenti termini: “… si ritiene che possano essere valutati positivamente solamente i titoli B, H.
Titolo A: la certificazione prodotta è riferita a convegni di scarso impatto e talvolta poco coerenti col settore disciplinare.
Titolo G: si certificano incarichi di insegnamento non coerenti con quanto richiesto.
Titolo L: si certifica esperienza professionale non attinente il settore disciplinare e comunque non caratterizzati da attività di ricerca…. Pubblicazioni scientifiche.
Il candidato ha presentato complessivamente N. 12 pubblicazioni scientifiche, ai fini art.7. La Commissione, valutate le pubblicazioni secondo i criteri di cui all’art. 4, del D.M. 120/2016, esprime il seguente giudizio:
Le pubblicazioni sono complessivamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale e dimostrano talvolta carattere innovativo e originalità. La produzione scientifica del candidato risulta continua sotto il profilo temporale e prevalentemente caratterizzata da una collocazione editorialesu riviste di rilievo. In particolare la Commissione rileva che nei lavori eseguiti in collaborazione l’apporto individuale del candidato risulta non positivamente valutabile, risultando marginale e di modesta qualità.
Complessivamente le pubblicazioni presentate dimostrerebbero un buon grado qualità anche in termini di originalità attesi i temi di ricerca affrontati e le tematiche relative al settore concorsuale.
Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico del candidato la commissione all’unanimità ritiene che il candidato presenti complessivamente pubblicazioni di discreta qualità, ove il suo contributo appare marginale e di modesta qualità, ed inoltre non risulta in possesso di almeno 3 titoli, requisito, ancorché non sufficiente, certamente necessario per il conseguimento dell’Abilitazione. Conseguentemente si ritiene che il candidato
NON possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia.”
Il difetto di motivazione del giudizio collegiale riportato, quanto alla valutazione dei Titoli (art. 5, comma 1, lett. b), DM n. 120 del 2016), sembra emergere ove si consideri che il ricorrente ha presentato certificazioni comprovanti la propria partecipazione, in qualità di relatore, a quattro congressi nazionali (con riferimento al Titolo A), i quali sono stati definiti “di scarso impatto” dalla Commissione, senza alcun chiarimento circa gli elementi di fatto addotti a sostegno di una simile affermazione. La medesima carenza motivazionale è ravvisabile nella valutazione del Titolo L, in relazione al quale il dott. Ragazzi ha indicato diverse attività professionali e di ricerca svolte senza che la Commissione abbia esplicitato le ragioni per le quali le attività contemplate sarebbero state giudicate “non attinenti il settore disciplinare”.
Quanto al requisito della “qualità elevata” delle pubblicazioni scientifiche (artt. 4 e 7 del DM n. 120 del 2016), la Commissione ha espresso un giudizio complessivamente positivo del candidato, sottolineando la coerenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale, il carattere innovativo ed originale di alcune di esse, l’avvenuta pubblicazione dei testi su riviste di rilievo e la continuità temporale. Nonostante ciò, la Commissione sembra contraddirsi successivamente, nel sostenere il negativo apporto individuale fornito dal ricorrente nei lavori collegiali, ancora una volta senza esplicitare alcun concreto supporto motivazionale.
La stessa censura appare applicabile anche ai singoli giudizi individuali, i quali consistono in lapidarie affermazioni, riduttive rispetto alle pur contraddittorie e lacunose asserzioni del giudizio collegiale.
Per quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento dei giudizi impugnati; ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo (CPA), in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato dovrà essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
Le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla i provvedimenti che hanno giudicato non inidoneo il ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente;
– condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 06/11/2018