TAR Lazio, Roma, Sez. III, 9 novembre 2018, n. 10836

Abilitazione scientifica nazionale-Criteri di valutazione

Data Documento: 2018-11-09
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all. A, B al d.m. 7 giugno 2012, n. 76) e risultando dunque preminente ai suddetti fini il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.5 del d.m. succitato.

Contenuto sentenza

N. 10836/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05070/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5070 del 2014, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via S. [#OMISSIS#] d’Aquino, 47;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] Impellizzeri, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 06/E2 “chirurgia plastica ricostruttiva, chirurgia pediatrica, urologia”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’ANVUR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 luglio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. S. [#OMISSIS#] e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato A. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Dirigente medico presso la Divisione di chirurgia plastica del Policlinico universitario di Messina, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 06/E2 “chirurgia plastica ricostruttiva, chirurgia pediatrica, urologia”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione degli artt.3, 6 della Legge n.241 del 1990, dell’art.4 del D.M. n.76 del 2012, dell’art.4 del D.D. n.222 del 2012, dell’art.1, comma 394 della Legge n.228 del 2012 nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che erano illegittimi i decreti di proroga del termine di conclusione dei lavori della Commissione di valutazione; che non era stato tenuto in debita considerazione il superamento di due “mediane” su tre; che vi era stata disparità di trattamento con altri candidati; che i titoli e le pubblicazioni, oltre che congruenti col settore concorsuale in esame, erano di rilievo e non di base; che in ogni caso non erano stati adeguatamente valutati i titoli; che i giudizi dei commissari [#OMISSIS#] Morgia e Scarpa erano comunque carenti di motivazione, sull’asserita assenza di tematiche cliniche e sul complesso delle pubblicazioni.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’ANVUR si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.3904 del 2014 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.
Con successiva ordinanza n.5275 del 2014 il Consiglio di Stato, Sez.VI, accoglieva l’appello cautelare ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ex art.55, comma 10 c.p.a..
Con memoria l’interessata ribadiva i propri assunti.
Nell’udienza del 18 luglio 2018 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è destituito di fondamento e va pertanto respinto, per le ragioni di seguito esposte.
Occorre in primo luogo evidenziare che gli atti di proroga del termine di conclusione dei lavori della Commissione di valutazione risultano avere fondamento normativo, secondo quanto emerge dalla piana lettura combinata degli articoli 16 della Legge n.240 del 2010, 8 del D.P.R. n.222 del 2011, 1, commi 289, 294 della Legge n.228 del 2012 nonché pienamente giustificati alla luce della complessità della procedura, per la prima volta attivata, del numero dei settori concorsuali e delle domande degli aspiranti all’abilitazione, non essendo stata possibile la sua conclusione nei tempi originariamente previsti (cfr. TAR Lazio, III, n.9403 e n.11500 del 2014).
Va inoltre rilevato che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012) e risultando dunque preminente ai suddetti fini il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.5 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, ancora TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Occorre altresì evidenziare, in relazione all’asserita disparità di trattamento operata dalla Commissione medesima, che la stessa non è configurabile, trattandosi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr. del pari TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Va ancora rilevato che trattasi di procedura abilitativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010; che il giudizio di inidoneità è reso in modo unanime, con motivazione sintetica, ma congrua; che nello specifico, tenuto conto del settore concorsuale in argomento, è richiamata l’attenzione sulla portata ridotta dei lavori pubblicati in ambito chirurgico e dell’attività didattica svolta, richiesta ex art.5 del D.M. n.76 del 2012 (cfr. all.3 al ricorso).
Pertanto le valutazioni tecnico-discrezionali svolte dalla predetta Commissione e che hanno condotto a un esito di non idoneità, risultano all’evidenza non irragionevoli.
Né del resto può essere consentito al Tribunale, con indebito sconfinamento nell’area insindacabile del merito, di sostituire alle valutazioni della predetta Commissione le proprie valutazioni.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.5070/2014 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 09/11/2018