TAR Lazio, Roma, Sez. III, 6 dicembre 2018, n. 11841

Abilitazione scientifica nazionale-Criteri di valutazione

Data Documento: 2018-12-06
Area: Giurisprudenza
Massima

In tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha introdotto parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno da tali parametri e, in caso di positivo riscontro degli stessi, circa l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata, per negare il titolo abilitante a soggetti, che per titoli professionali e produzione pubblicistica risultino, in effetti, già inseriti nel settore scientifico di riferimento.

Contenuto sentenza

N. 11841/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04717/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4717 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] Frasca, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Scala e [#OMISSIS#] Russo, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Visconti, n. 103;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento in data 31.3.2017, con il quale la Commissione ministeriale, nominata per il settore concorsuale 10/F4 – Critica letteraria e Letterature comparate – ha negato al ricorrente l’abilitazione scientifica nazionale come professore di prima fascia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e udito per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
E’ sottoposta alla valutazione del Collegio una questione di mancato riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale, al termine della peculiare procedura, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario). Tale procedura è disciplinata anche dal regolamento attuativo, approvato con d.P.R. n. 222 del 14 settembre 2011, come modificato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione, oggetto di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 120 del 7 giugno 2016, oltre che dal bando di selezione.
L’impugnativa richiede alcune annotazioni preliminari, circa i limiti di sindacabilità degli atti che siano, come quelli in esame, espressione di discrezionalità tecnica nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo; in rapporto a tali giudizi – resi peraltro nell’ambito di procedure di esame a carattere abilitativo e non concorrenziale – non può non sottolinearsi l’estrema difficoltà di un sindacato giurisdizionale non debordante nel merito (di per sè insindacabile) delle scelte compiute dall’Amministrazione, sussistendo di norma, per giudizi appunto di valore, margini di discrezionalità particolarmente ampi, rimessi sia alla sensibilità che all’esperienza, nonché all’alta specializzazione dei docenti, chiamati a far parte della commissione esaminatrice.
Non possono essere trascurate, tuttavia, ulteriori circostanze, attinenti sia all’evoluzione dei principi affermati dalla giurisprudenza, in tema di giudizio di legittimità su atti che siano espressione di discrezionalità tecnica, sia alla peculiare disciplina, dettata in materia di abilitazione scientifica nazionale, istituita per attestare la qualificazione dei professori universitari di prima e di seconda fascia, cui potranno essere successivamente affidati – con la procedura di cui all’art. 18 della citata legge n. 240 del 2010 – incarichi di docenza.
Sotto il primo profilo, infatti, la cognizione del Giudice Amministrativo ha subito nel corso degli anni una significativa evoluzione, a partire dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 601 del 9 aprile 1999, con successivo indirizzo giurisprudenziale, che ha evidenziato come spetti a detto Giudice – anche in base al principio, di rilievo comunitario, della effettività della tutela – una piena cognizione del fatto, secondo i parametri della disciplina in concreto applicabile. A tal fine, può ritenersi censurabile ogni valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia. (cfr. in termini: Cons. Stato, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201).
E’ dunque superata la [#OMISSIS#] di un riscontro giurisdizionale di legittimità sugli atti discrezionali, condotto sul piano del controllo solo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito, dovendo invece il giudizio estendersi all’attendibilità delle operazioni tecniche effettuate, con possibile eccesso di potere giurisdizionale solo quando l’indagine del giudice si sia estesa all’opportunità o alla convenienza dell’atto, con oggettiva sostituzione della volontà dell’organo giudicante a quella dell’Amministrazione competente in materia (Cass., SS.UU., 5 agosto1994, n. 7261).
Per quanto riguarda la disciplina, vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha introdotto parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno da tali parametri e, in caso di positivo riscontro degli stessi, circa l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata, per negare il titolo abilitante a soggetti, che per titoli professionali e produzione pubblicistica risultino, in effetti, già inseriti nel settore scientifico di riferimento.
Nel citato regolamento n.120 del 2016 si richiede in particolare, all’art. 5, che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “A” al regolamento stesso; detto candidato, inoltre, deve superare almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali (cfr. allegato “C” reg. cit); conclusivamente, quindi, l’abilitazione di cui trattasi potrà essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere gli almeno tre titoli di cui sopra, ottengano (art. 6 reg. cit.) una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata”, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”). Ulteriori precise disposizioni indicano il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza.
Nel caso di specie, l’abilitazione scientifica nazionale è stata negata per il settore disciplinare 10/F4 – critica letteraria e letterature comparate -, I^ fascia, a maggioranza dei Commissari, nonostante il pieno superamento dei parametri oggettivi sopra indicati. Nel giudizio collegiale, la Commissione si è espressa nei seguenti termini “Le pubblicazioni risultano in parte coerenti con le tematiche del settore concorsuale e/o con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti, ma non possono essere valutate di qualità sufficiente per la I fascia, dal punto di vista della maturità e del rigore metodologico.
Complessivamente le pubblicazioni presentate NON dimostrano un grado di maturità tale da contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati e NON sono ritenute di qualità sufficientemente elevata in relazione al settore concorsuale.
Alla luce delle valutazioni di cui sopra, e dopo approfondito esame del profilo scientifico del candidato, la commissione a maggioranza di 3/5 dei Commissari rileva che sebbene risulti accertato, rispetto agli indicatori relativi all’impatto della produzione, il raggiungimento di almeno 2 valori soglia su 3, e il possesso di almeno 3 titoli, il candidato presenta complessivamente pubblicazioni tali da NON dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca. I risultati raggiunti fanno ritenere che il candidato NON possieda la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia.”
Tali conclusioni sono contestate nel ricorso introduttivo, in relazione ai giudizi individuali negativi resi dai singoli Commissari, per violazione di legge ed eccesso di potere, con particolare riferimento alla carenza e contraddittorietà della motivazione.
Il Ministero intimato, costituitosi in giudizio, ha rilevato viceversa come dai giudizi negativi in questione, ampi ed accurati, emergano in modo coerente le ragioni del giudizio conclusivo, espresso a maggioranza.
In tale contesto il Collegio ha ravvisato i presupposti per emettere sentenza in forma semplificata e, previo rituale avviso alle parti, ha trattenuto l’impugnativa in decisione, rilevandone la fondatezza.
E’ vero infatti che i giudizi espressi da ciascun commissario e (in parte) lo stesso giudizio collegiale, separatamente considerati, appaiono intrinsecamente coerenti e che i singoli giudizi individuali, in particolare, risultano – come evidenziato dall’Amministrazione resistente – “ampi ed accurati”, tanto da poter suggerire l’insindacabilità degli stessi, in quanto non irragionevoli, illogici o inattendibili in punto di fatto.
E’ anche vero, tuttavia, che fra tali giudizi emergono forti differenze valutative, che non trovano alcuna sintesi in sede collegiale. Nei tre giudizi negativi (espressi dai commissari Cometa, Morace e Scianatico), inoltre, non mancano apprezzamenti positivi: il primo segnala una “curiosità intellettuale inesausta e….consapevolezza delle molteplici direzioni in cui è possibile sviluppare la disciplina”, identificando il ricorrente come “studioso poliedrico, cui si può perdonare anche l’eccesso di dispersione che lo caratterizza”; il secondo sottolinea un profilo di “studioso certamente brillante”, benchè “magmatico e troppo spesso dispersivo”; la terza ([#OMISSIS#] Scianatico) rileva in modo molto sintetico testi “di diversa qualità….con spunti originali o di prevalente carattere compilativo”.
I giudizi positivi (riconducibili ai commissari Mordenti e Pollini) appaiono, viceversa, molto netti e pienamente coerenti, con valutazione analitica di diverse pubblicazioni e conclusioni di “pieno merito” e “sufficiente maturità” per l’abilitazione scientifica nazionale di I^ fascia. Particolarmente significativo, peraltro, appare il giudizio – pure formalmente negativo – del già citato prof. Morace, secondo il quale il ricorrente sarebbe stato “sicuramente meritevole dell’abilitazione alla seconda fascia, per la quale non si è presentato…”. Una maggioranza favorevole di tre su cinque è, dunque, mancata, solo perché uno dei commissari non ha ravvisato il “quid pluris”, certamente richiesto per l’abilitazione alla prima fascia rispetto a quella di seconda, in termini di maggiore ampiezza temporale e di rilevanza anche internazionale della ricerca. Nessun approfondimento al riguardo si rinviene tuttavia nel giudizio collegiale, che appare superficiale e apodittico rispetto ai giudizi individuali, i cui forti contrasti interni avrebbero richiesto ben più analitica comparazione, per una efficace valutazione di sintesi.
Qualche elemento in più, in rapporto alla dimensione anche internazionale della ricerca, è fornito dall’Amministrazione nella propria memoria, che però non può essere in alcun modo integrativa della motivazione, concretamente fornita dall’organo competente.
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto. Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 104/2010, il Collegio stesso ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
– condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in € 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A. e C.P.A.; contributo unificato a carico anch’esso della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 06/12/2018