Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo conseguito il ricorrente l’immatricolazione al secondo anno del corso di laurea in Fisioterapia.
TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 4 dicembre 2018, n. 2295
Accesso a numero programmato corsi a numero chiuso-Fisioterapista
N. 02295/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01215/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1215 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] Cannella, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Di Braccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliata ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per dichiarare
la mancata esecuzione della sentenza n. 676/2018 del T.A.R. Sicilia, sez. dist. Catania, I sez. e, per l’effetto, dichiarare nulla e/o inefficace la delibera del Consiglio di Facoltà del Corso di Laurea in Fisioterapia prot. 44988/18 del 12 giugno 2018 e tutti gli altri atti assunti in violazione o elusione della sentenza stessa;
e per ordinare
all’Università di Messina l’ottemperanza, determinandone le modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione:
– nominare, ove occorra, un commissario ad acta perché provveda, in luogo dell’Università a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l’esecuzione del giudicato, e sovrintenda a tutte le operazioni necessarie;
– determinare la somma di denaro dovuta dall’Università di Messina per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione della sentenza n. 676/2018;
– condannare l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha esposto che, con la sentenza n. 676/2018 del 3 aprile 2018, il TA.R. Sicilia Catania, sezione I, in accoglimento del ricorso dallo stesso proposto, ha annullato la deliberazione del Consiglio di Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università degli Studi di Messina Prot. n. 70338 in data 3 ottobre 2017, con la quale era stata respinta l’istanza del ricorrente volta all’iscrizione ad anno successivo al primo del Corso di Studi in Fisioterapia. Tale sentenza è stata notificata all’Università in data 17 aprile 2018 ed è passata in giudicato.
Ha rappresentato che, in pretesa esecuzione della sentenza n. 676/2018, il Consiglio di Corso di laurea in Fisioterapia, con delibera prot. 44988/18 del 12 giugno 2018, ha approvato all’unanimità i lavori della Commissione Didattica che, nella riunione del 1 giugno 2018, ha nuovamente rigettato l’istanza di iscrizione del ricorrente; la predetta Commissione, pur ammettendo che il dott. Cannella ha raggiunto un numero di crediti che gli permetterebbero eventualmente l’iscrizione al 2° anno di corso, senza peraltro determinarne il numero esatto, per la seconda volta ha negato l’iscrizione al ricorrente, questa volta adducendo la circostanza che non vi sarebbero posti disponibili per l’accesso al secondo anno del corso di laurea in Fisioterapia, mentre sarebbe provato documentalmente che, in realtà, vi siano tre posti disponibili al secondo anno.
Ha fatto presente che il contenuto di tale deliberazione è stato portato a conoscenza dell’avv. Di Braccio con comunicazione dell’Università degli Studi di Messina in data 22 giugno 2018 e che la deliberazione in oggetto non è stata comunicata.
Ha, quindi, chiesto la declaratoria circa la mancata esecuzione della sentenza n.676/2018 del TAR Catania e di ordinare all’Università di Messina l’ottemperanza della stessa, con nomina – ove occorra – di un commissario ad acta; ha chiesto, altresì, di determinare la somma di denaro dovuta dall’Università di Messina per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione della detta sentenza, con condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio.
2. Si è costituita l’Università resistente la quale ha rappresentato che “come risulta dalla nota prot. n. 64893 dell’11 settembre 2018 del Dipartimento Amministrativo Servizi didattici e alta formazione (all.1) – in esecuzione della sentenza n. 676/18 il ricorrenteè stato immatricolato al secondo anno del corso di laurea in Fisioterapia, a.a. 2017/2018”; ha, altresì, allegato il verbale di riunione del consiglio del corso di studio in Fisioterapia del 12 giugno 2018 e la nota del Dipartimento Servizi didattici e Alta formazione prot. n 59791 del 6 agosto 2018, rivolta al Coordinatore del Corso di laurea in Fisioterapia, nonché il D.R. n. 1853 del 14 settembre 2018 di ratifica dell’immatricolazione.
L’Università ha, quindi, chiesto di dichiarare improcedibile il ricorso, con compensazione delle spese di lite.
3. Alla camera di consiglio del 25 ottobre 2018, il difensore di parte ricorrente, pur confermando l’esecuzione della sentenza in questione, ha insistito per la condanna dell’amministrazione alle spese ed ha chiesto un rinvio; il difensore dell’amministrazione resistente si è opposto al rinvio, chiedendo la compensazione delle spese; indi, il ricorso è stato posto in decisione.
4. Alla luce di quanto esposto e documentato dall’amministrazione resistente, confermato peraltro in udienza dal difensore presente per la parte ricorrente, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo conseguito il ricorrente l’immatricolazione al secondo anno del corso di laurea in Fisioterapia, a.a. 2017/2018 in data 10 agosto 2018, giusta documentazione in atti.
5. Le spese, in considerazione della circostanza che l’esecuzione della sentenza da parte dell’Università risulta essere avvenuta successivamente all’instaurazione del presente giudizio, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida complessivamente in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Stella [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 04/12/2018