In materia di assunzione di personale docente universitario, laddove ciò avvenga tramite concorso o procedura selettiva, vale certamente il principio secondo il quale “sono pienamente sindacabili dal giudice amministrativo le valutazioni della Commissione nominata nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario, tali valutazioni costituiscono infatti espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, la quale può essere sindacata non solo mediante un mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì anche mediante la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo; ciò è a maggior ragione ammissibile qualora, nell’ambito delle valutazioni dei candidati, risultino elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà immediatamente rilevabile” (Cons. Stato, Sez. VI, 18 maggio 2018, n. 3013)
TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 13 novembre 2018, n. 1238
Professore universitario-Chiamata
N. 01238/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00236/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 236 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] Neri, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Cotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Botero n. 17;
contro
Miur, Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” non costituiti in giudizio;
Universita’ del Piemonte Orientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Torino, via Arsenale, 21;
per l’annullamento
della deliberazione n. 14 adottata dal consiglio di dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” nella seduta del 21.12.2017 e comunicata il 29.12.2017 con cui il consiglio di dipartimento ha deliberato che “rispetto alla data del 25.07.2007 data in cui venne proposta l’istanza da parte del dottor [#OMISSIS#] Neri finalizzata alla chiamata presso l’allora facoltà di Scienze MSN in quanto non sussistevano gli estremi in termini di pianificazione organico, per una chiamata a professore associato per il SSD INF/01 Informatica per cui si potesse accogliere la domanda supra menzionata” e conseguentemente ha deciso “di respingere l’istanza presentata dal Dott. Neri in data 25.5. 2007 per le motivazioni indicate in premessa.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ del Piemonte Orientale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Neri [#OMISSIS#], a seguito di una procedura di valutazione comparativa indetta dalla Libera Università di Bolzano, chiedeva, con istanza in data 25/5/2007, all’allora Facoltà di Scienze MFN dell’Università del Piemonte Orientale di valutare la sua possibile chiamata come Professore Associato presso la predetta Facoltà (quando egli era ricercatore nel settore disciplinare INF/01 in servizio presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale).
Il Consiglio della Facoltà, nella seduta del 27/2/2008, esaminava l’istanza e, postala in votazione, dei 43 membri presenti due non prendevano parte alla votazione, due si astenevano motivatamente e tutti gli altri si astenevano.
Avverso tale deliberazione il ricorrente proponeva ricorso al TAR. Piemonte che, con sentenza n. 873/16, depositata il 17 giugno 2016, accoglieva il ricorso annullando la deliberazione medesima.
Con successiva delibera del 22.3.2017 il Consiglio di dipartimento deliberava di “rispondere negativamente alla richiesta del prof. Neri come identificata nella Sentenza emessa dal T.A.R per il Piemonte, Sezione prima, del 25 maggio/17 giugno 2016 numero 873, di essere chiamato nel ruolo di Professore Associato del S.S.D. INF/01 presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica”.
Il Neri, quindi, proponeva ricorso ex art. 112 cpa notificato il 9.6.2017 lamentando la violazione e comunque l’elusione del giudicato di cui alla sentenza n. 873/16 citata.
L’intestato Tar, con sentenza 1273/2017, accertava e dichiarava la nullità della predetta deliberazione evidenziando che “l’esatta ottemperanza della statuizione contenuta nella sentenza avrebbe dovuto portare l’Università a riesaminare la domanda del ricorrente in base alla statuizione vigente al momento della presentazione dell’istanza motivando le ragioni del suo eventuale rigetto ovvero accogliendo e nominando il professor Neri professore associato”; la pronuncia evidenziava che, ai fini dell’esatta esecuzione della statuizione, l’Università “avrebbe dovuto vagliare la domanda del ricorrente ora per allora in applicazione dell’articolo 8, comma 2, lett. H, del regolamento di facoltà in base al quale il consiglio di facoltà deve provvedere alla chiamata dei docenti dei ricercatori applicando il principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle del chiamato”.
Nella seduta del 21.12.2017 il consiglio di dipartimento adottava la deliberazione n. 14 con la quale respingeva l’istanza presentata dal Neri in data 25.5.2007.
Avverso il predetto provvedimento il Neri proponeva ricorso depositato in data 21.3.2018 chiedendone l’annullamento per eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta per disparità di trattamento.
Si costituiva in giudizio l’Università del Piemonte Orientale contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Le parti depositavano, quindi, ulteriori memorie difensive.
All’udienza del 24.10.2018 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In ordine alle censure sollevate da parte ricorrente.
Secondo il Neri:
a) sotto un primo profilo, la deliberazione n. 14, laddove precisa “… che particolare attenzione [a favorire assunzioni di organico] sarebbe stata rivolta ai gruppi che avevano subito maggiori riduzioni …..”, si pone in contraddizione con il fatto che le assunzioni negli anni precedenti erano state di gran lunga superiori alla sola assunzione di due ricercatori posto che era stato messo a concorso sia un posto da Ricercatore Universitario, che un posto da Professore Associato entrambi sul SSD Informatica (poi vinti dal Dott. Canonico e dalla Prof.ssa Egidi.) chiamati nel 2006 dal Consiglio di Facoltà come risulta dai decreti di nomina (rispettivamente decreto n. 402 del 31/08/2006 e decreto di n.591 del 31/10/2006) e, sempre nel 2006, era avvenuta inoltre l’ulteriore chiamata di un Professore Ordinario sul SSD Informatica, in seguito a idoneità su concorso esterno (Prof. [#OMISSIS#]); in tal senso, secondo il ricorrente, il Piano Triennale di Programmazione dell’Organico 2005-2008 non era stato rispettato sin da subito dal Consiglio di Facoltà che lo aveva approvato oltre al fatto che durante il triennio 2005-2007 la facoltà aveva chiamato molti altri docenti superando il limite di due posti da ricercatore per tutta la facoltà come indicato nel Piano Triennale di Programmazione dell’Organico senza che tale limite venisse mai opposto alle chiamate dei docenti indicati nell’elenco;
b) è erronea l’asserzione secondo la quale il ricorrente “non aveva carico didattico” in quanto il Neri svolgeva attività didattica complementare a quella frontale prevista per i ricercatori universitari dall’art. 32 l. 382/1980 allora vigente;
c) sebbene la deliberazione n. 14 motivi il rigetto dell’istanza del ricorrente asserendo che il fabbisogno dei docenti e dei ricercatori da assumere, suddivisi tra i settori scientifico disciplinari della facoltà – matematica, informatica, fisica e chimica – è stato determinato in relazione all’impegno richiesto dei singoli settori in ragione del rapporto tra crediti formativi e il numero dei docenti, tale criterio era stato disatteso in tutti i settori scientifico disciplinari della facoltà in quanto il numero dei docenti nominati nel triennio di validità del piano triennale di programmazione dell’organico non rispecchia i rapporti tra crediti formativi e il numero dei docenti; più precisamente, a fronte di una media cfu/docenti di 17,2 nel settore didattico disciplinare di matematica sono stati nominati un professore associato, un professore ordinario e un ricercatore universitario mentre nel settore di informatica, benché il rapporto cfu/docenti sia di 14,1 (cioè inferiore rispetto a quello di matematica), sono stati nominati ugualmente un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore universitario; diversamente, relativamente al settore disciplinare di chimica a fronte di un coefficiente cfu/docenti di 16,5 – quindi inferiore a quello di matematica – sono stati assunti tre ricercatori universitari e un professore associato, mentre nel settore scientifico disciplinare di biologia, il cui rapporto tra cfu/docenti è pari al 18,2 ( il più alto tra tutti i settori della facoltà) è stato assunto un solo professore associato.
d) il fatto che il ricorrente non avesse presentato la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per un posto di professore di seconda fascia di cui alla deliberazione del 20.10.2015, non rileva in quanto, in primo luogo, il decreto rettorale, Num. di Repertorio 416-2005, Prot. N. 25032 del 26/10/2005, con cui erano state indette le procedure di valutazione comparativa per 4 posti di professore universitario di seconda fascia presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, tra i quali vi era quello nel settore disciplinare INF/01-INFORMATICA, richiedeva quale tipologia di impegno scientifico e didattico che il candidato avesse una consolidata esperienza di ricerca scientifica su aspetti fondazionali dell’Informatica e, in particolare, su tematiche di sicurezza e crittografia, inclusi sia aspetti metodologici che applicazioni alle reti telematiche, dovendo altresì essere disposto a contribuire attivamente all’ulteriore consolidamento della ricerca sul suddetto argomento, già in essere presso l’Ateneo; requisiti, questi, non posseduti a quel tempo dal ricorrente il quale lamenta, altresì, di non essere stato messo a conoscenza dell’indizione della procedura di valutazione comparativa stante il clima a lui ostile;
e) nonostante la deliberazione 14 abbia evidenziato che la Facoltà di Scienze MFN non disponeva in generale di risorse finanziarie per coprire il costo di una eventuale chiamata del ricorrente in esito all’istanza presentata e che non disponeva, nel periodo 2005-2007, di risorse vincolate al SSD INF/01 liberate dalla cessazione (turn over) di Professori del SSD INF/01- Informatica il cui utilizzo era diretto alla copertura del posto resosi vacante, in realtà i fondi della Facoltà di Scienze MFN, assegnati per il SSD Informatica, dovevano ritenersi superiori alle esigenze anche se fosse stato chiamato il ricorrente.
2. Il ricorso non è fondato.
Al riguardo, devono ritenersi assorbenti, con riferimento a tutti i motivi dedotti dal ricorrente, le considerazioni che seguono.
Profes.
D’altronde, nel caso di specie, parte ricorrente non ha partecipato ad una selezione comparativa o ad un concorso non avendo preso parte alla procedura indetta con decreto n. 416/05 del 26.10.2005 per la copertura di n° 4 posti di professore universitario di II fascia.
Il Neri, diversamente, ha avanzato istanza, in data 25.5.2007, per la valutazione di una possibile chiamata come professore associato presso la Facoltà stessa.
Non essendo connessa ad una procedura di concorso vera e propria in atto, la chiamata in assunzione da parte dell’Università, per quanto eventualmente sottoposta ai limiti che lo stesso Ente si è in precedenza dato, in conformità alla normativa vigente, è suscettibile di una valutazione altamente discrezionale da parte dell’Università a fronte della quale il sindacato del Giudice è ristretto ad ipotesi di macroscopiche illogicità o irrazionalità o manifeste irregolarità.
Si rammenta, al riguardo, che, con riferimento ai casi di assunzione di soggetto partecipante ad una procedura di valutazione comparativa, ma non vincitore, l’art. 5, comma 9, d.p.r. 117/00, stabilisce che l’università che ha nominato in ruolo un professore ordinario o associato a seguito di una procedura di valutazione comparativa da essa bandita può procedere a chiamare, per ulteriori motivate esigenze didattiche, candidati risultati idonei nella medesima procedura, a condizione che sia decorso il termine di cui al comma 4 e che sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.
In tal senso l’Università “può”, non “deve” chiamare i candidati idonei nella medesima procedura.
Se quanto sopra vale per i soggetti partecipanti ad una procedura comparativa, a fortiori, una discrezionalità ancora più ampia va riconosciuta all’Università in caso di istanze presentate al di fuori di una procedura comparativa.
La determinazione n. 14 del 21.12.2017, oggetto di contestazione, a questo proposito, è ampiamente motivata nel negare l’accoglimento all’istanza del Neri, e specifica chiaramente, tra gli altri, tre argomenti a sostegno della decisione:
– il primo concerne il fatto che dalle rilevazioni effettuate dal Consiglio di Facoltà già nel 2005 e poi negli anni immediatamente successivi risultava il “minor impegno didattico medio dei Professori e dei ricercatori del raggruppamento degli informatici rispetto ai raggruppamenti dei Matematici, dei Chimici, dei Biologi e dei Fisici;
– in considerazione di quanto sopra, alla data della richiesta del Neri <>;
– la Facoltà, alla data del 25.5.2007, non intendeva investire risorse, anche minime nella fase iniziale, in Professori o ricercatori appartenenti a SSD con un impegno didattico medio notevolmente inferiore rispetto a quello dei Professori e dei Ricercatori di altri Settori scientifico disciplinari, in quanto non deve essere l’elemento economico che guida la Facoltà nell’acquisizione di risorse umane, poiché <>.
In tal senso, quindi, l’Università ha concluso che <> (cioè quello del Neri) <>.
Come si può notare, la decisione dell’Università è priva di elementi denotanti un’intrinseca manifesta illogicità o irrazionalità.
Al riguardo, il ricorrente non ha tempestivamente e specificamente contestato il dato di base del “minor impegno didattico medio dei Professori e dei ricercatori del raggruppamento degli informatici rispetto ai raggruppamenti dei Matematici, dei Chimici, dei Biologi e dei Fisici”, ma il fatto che in occasione di precedenti assunzioni, l’Università non avrebbe effettuato scelte ponderate e proporzionali all’effettivo carico didattico dei diversi settori. Quindi, secondo il Neri, l’Università avrebbe posto in essere un’illegittima disparità di trattamento rispetto a situazioni precedenti.
Tale censura, d’altronde, non può essere valorizzata ed accolta.
Infatti, si è già sottolineato come in capo all’Università, nell’ambito di una fattispecie come quella in esame sussista una discrezionalità elevatissima in ordine all’”an” dell’assunzione: escluso infatti il caso di dimostrazione di una effettiva discriminazione ad personam (di cui in atti non emerge prova) l’Università, a fronte dell’istanza del Neri, ha valutato se in relazione al settore di competenza dello stesso vi fosse una necessità di copertura tale da giustificare altresì un impegno di spesa, concludendo per una risposta negativa alla luce dei dati in proprio possesso.
La determinazione così concepita non appare censurabile, e il fatto che in precedenza l’Ente non abbia proceduto ad una precisa applicazione proporzionale dei criteri predeterminati per le assunzioni di personale docente con riferimento ad altri settori di insegnamento, non esclude che ciò fosse motivato da specifiche esigenze organizzative in quel momento sussistenti, e, comunque, non è tale da rendere illegittimo per contraddittorietà un provvedimento che rispetto a quegli stessi criteri, risulta essere maggiormente conforme.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
3. Le spese di lite, attese le peculiarità della fattispecie in esame, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giordano, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 13/11/2018