Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 dicembre 2018, n. 7213

Personale tecnico amministrativo-Scorrimento di graduatoria

Data Documento: 2018-12-24
Area: Giurisprudenza
Massima

Il generale principio di favore dell’ordinamento per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei in ragione dell’evidente finalità di contenimento della spesa pubblica a fronte dei necessari costi connessi all’espletamento di una nuova procedura concorsuale, può recedere solo in presenza di speciali discipline di settore (ovvero di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente) che devono in ogni caso essere puntualmente indicate nelle motivazioni del provvedimento che vi deroghi.
In particolare, l’Adunanza Plenaria (Cons. Stato, Ad. plen., 28 luglio 2011, n. 14) ha specificato che l’esigenza di stabilizzare precedenti rapporti di lavoro “precari” non esime l’amministrazione dall’obbligo di “valutare, comparativamente, in ogni caso, anche le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei. La normativa speciale in materia, infatti, non risulta formulata in modo da imporre la indiscriminata prevalenza delle procedure di stabilizzazione, ma lascia all’amministrazione un rilevante potere di valutazione discrezionale in ordine ai contrapposti interessi coinvolti”. Ne consegue che la scelta dell’amministrazione di anteporre la stabilizzazione alla regola generale dello scorrimento deve essere sempre adeguatamente motivata, dovendosi dare “conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico che devono essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione di un nuovo concorso”.

Contenuto sentenza

N. 07213/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04767/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4767 del 2017, proposto da 
[#OMISSIS#] Mureddu, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Bazzoni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Cervone in Roma, via dei Gracchi, n. 56; 
contro
Università degli Studi Sassari, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Sodini, [#OMISSIS#] Lobina, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Arru non costituiti in giudizio; 
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 909/2016.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Sassari e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2018 il Cons. Giordano [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati Bazzoni [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 – L’Università degli Studi di Sassari ha bandito due procedure concorsuali per l’assunzione di n. 2 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato, una di categoria D — area amministrativo gestionale — esperto nell’ambito delle procedure di accesso e gestione dei finanziamenti, in forza di D.D.A. n. 2411 del 18.10.2011 ed un’altra per categoria C — area amministrativa —supporto operativo nella gestione delle procedure di accesso ai finanziamenti in forza di D.D.A. n. 2796 del 28.11.2011.
L’appellante ha partecipato alla seconda procedura concorsuale indetta per la categoria C, conseguendo l’idoneità al profilo, classificandosi in quinta posizione in forza della graduatoria approvata con D.D.A. n. 10630 del 4.4.2012.
2 – Con deliberazione del 18.12.2014, approvata con successiva deliberazione del 26.02.2015, il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Sassari ha deliberato: a) di autorizzare la presa di servizio, dal 1 gennaio 2015, di n. 2 unità di personale, una di categoria C e una di categoria D, mediante scorrimento delle seguenti graduatorie: – Categoria D – area amministrativo-gestionale – esperto nell’ambito delle procedure di accesso e gestione dei finanziamenti, bandita con DDG 2144 del 18.10.2011; – Categoria C – area amministrativa – supporto operativo nella gestione delle procedure di accesso ai finanziamenti, bandita con DDG 2796 del 28.11.2011; b) di autorizzare la stabilizzazione di n 3 unità di personale a tempo determinato, due di categoria D ed una di categoria C, mediante l’iter concorsuale di reclutamento speciale transitorio, ai sensi del D.L. 101/2013, convertito nella l. 125/2013, art. 4 c. 6, al fine di poter procedere alla proroga dei contratti del personale interessato fino all’espletamento del concorso e, comunque, fino alla definitiva assunzione a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2016.
L’Università ha proseguito nell’iter avviato attraverso l’indizione delle procedure di mobilità volontaria compartimentale ed intercompartimentale preordinata alla procedura di stabilizzazione di una unità di personale categoria C area amministrativa, con Decreto del Direttore Generale dell’Università di Sassari n. 1315 del 20.5.2015 rettificato con D.D.G n. 1373 del 22.05.2015, e per due unità di categoria D area amministrativa gestionale, con Decreto del Direttore Generale dell’Università di Sassari n. 1314, del 20.5.2015 rettificato con D.D.G 1374 del 22.05.2015.
3 – Riferisce l’appellante che dalla lettura del bando di mobilità intercompartimentale per categoria D emergerebbe che per tali posti sarebbero richieste le stesse prestazioni di gestione e rendicontazione dei progetti nazionali e comunitari richieste per la categoria C, come dal bando per il concorso a tempo indeterminato del 28.11.2011 per cui la stessa aveva conseguito l’idoneità.
Per tale ragione, l’appellante ha impugnato la scelta di procedere alla stabilizzazione del personale di categoria D, assumendo che le stesse esigenze di servizio e organizzative potevano e dovevano essere soddisfatte attingendo alla graduatoria di categoria C già esistente, riferita al profilo effettivamente corrispondente alle mansioni richieste.
In altre parole, secondo la prospettazione dell’appellante, la scelta di far fronte alle suddette esigenze tramite la stabilizzazione del personale precario di categoria D sarebbe stato un mero espediente per non scorrere la graduatoria di categoria C relativa alle professionalità effettivamente necessarie, con l’intento di favorire i soggetti destinatari della stabilizzazione.
4 – Nelle more, l’Università ha proseguito l’iter delle procedure di mobilità, che hanno avuto esito negativo, ed ha quindi indetto – con i Decreti del Direttore Generale n. 20514 e 2516 del 24.8.2015, in attuazione della deliberazione del consiglio di amministrazione dell’Università del 18.12.2014 – le procedure di reclutamento speciale per la stabilizzazione, rispettivamente di n. 2 unità di categoria D – area amministrativa-gestionale e di una unità di categoria C, posizione economica C1 – area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 4 comma 6 del D. Lgs 31.08.2013 n. 101, convertito con modificazioni nella l. 30.10.2013 n. 125.
4.1 – Secondo l’appellante, anche in forza del bando di stabilizzazione per categoria D, così come per il precedente avviso di mobilità, sarebbero richieste le stesse prestazioni di gestione e rendicontazione dei progetti nazionali e comunitari richieste per la categoria C, in forza del bando per concorso a tempo indeterminato del 28.11.2011.
5 – L’appellante ha quindi promosso motivi aggiunti, impugnando anche gli ulteriori atti della procedura, ovvero l’esito (verbali e provvedimenti di approvazione) delle procedura di mobilità compartimentale ed intercompartimentale approvata in data 14.7.2015, nonché i bandi per la stabilizzazione di 2 unità di categoria D ed una di categoria C di cui ai sopracitati DDG del 24.8.2015.
5.1 – La ricorrente ha quindi proposto dei secondi motivi aggiunti, notificati in data 1.3.2016, per impugnare anche gli atti di approvazione delle procedure di reclutamento speciale, con nomina delle relative vincitrici nonché gli atti consequenziali e presupposti.
6 – Con sentenza n. 909 del 2016, il T.A.R. ha rigettato il ricorso e i relativi motivi aggiunti, sul presupposto che l’unità di personale per cui era stata disposta la procedura impugnata apparterrebbe ad un profilo professionale diverso rispetto a quello ricoperto dal ricorrente e perché, comunque, la scelta in questione sarebbe stata adeguatamente motivata dall’Amministrazione.
L’appellante ha impugnato tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
Si è costituita l’Università per resistere all’appello.
All’udienza del 22 novembre 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1 – Prima di esaminare le singole censure proposte dall’appellante giova ricordare il quadro normativo entro il quale si colloca la vicenda.
L’art. 4, comma 6, del D. L. n. 101/2013 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge (1° settembre 2013) e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall’art. 35, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001, a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di mobilità cui all’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 “procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici”.
E’ stato messo in luce come i nuovi concorsi riservati previsti nel D.L. n. 101/2013 si presentano come misure urgenti di “stabilizzazione dei precari”, speciali rispetto alle ordinarie procedure di reclutamento, limitate temporalmente (triennio 2013-2015) e indirizzate ad una platea ben definita di precari. La ratio di fondo di limitare l’uso dei contratti a termine, in favore del contratto a tempo indeterminato che assurge a forma di impiego privilegiata, è confermata dal fatto che le amministrazioni pubbliche potranno utilizzare i contratti a tempo determinato e le altre forme flessibili di lavoro “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale” (art. 36, comma 1, d.lgs. n. 165/2001).
2 – La giurisprudenza ha inoltre approfondito la compatibilità tra la speciale procedura innanzi sommariamente descritta ed il principio in base al quale l’amministrazione, nel momento in cui decide di assumere nuovo personale, deve tendenzialmente privilegiare lo scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi.
Va infatti ribadito (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 6004; Sez. V, 27 agosto 2014, n. 4361; Sez. VI, 15 luglio 2014, n. 3707) che il generale principio di favore dell’ordinamento per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei in ragione dell’evidente finalità di contenimento della spesa pubblica a fronte dei necessari costi connessi all’espletamento di una nuova procedura concorsuale, può recedere solo in presenza di speciali discipline di settore (ovvero di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente) che devono in ogni caso essere puntualmente indicate nelle motivazioni del provvedimento che vi deroghi.
In particolare, l’Adunanza Plenaria (Cons. Stato, Ad. plen. 28 luglio 2011, n. 14) ha specificato che l’esigenza di stabilizzare precedenti rapporti di lavoro “precari” non esime l’amministrazione dall’obbligo di “valutare, comparativamente, in ogni caso, anche le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei. La normativa speciale in materia, infatti, non risulta formulata in modo da imporre la indiscriminata prevalenza delle procedure di stabilizzazione, ma lascia all’amministrazione un rilevante potere di valutazione discrezionale in ordine ai contrapposti interessi coinvolti”. Ne consegue che la scelta dell’amministrazione di anteporre la stabilizzazione alla regola generale dello scorrimento deve essere sempre adeguatamente motivata, dovendosi dare “conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico che devono essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione di un nuovo concorso”.
3 – A differenza del giudizio proposto da Arru [#OMISSIS#] (RG 4771/17) – il quale ha contestato il mancato scorrimento della graduatoria relativa alla posizione C per aver l’amministrazione stabilizzato una unità della medesima categoria C – l’impugnazione in esame non può trovare accoglimento.
Invero, le doglianze dell’appellante, in questo caso, sono rivolte a contestare la stabilizzazione –in luogo dello scorrimento della graduatoria di concorso per categoria C – delle unità di categoria D.
3.1 – Per tale ragione, deve trovare integrale conferma la decisione del T.A.R. che ha correttamente constatato la dirimente circostanza che: “l’unità di personale per cui è stata disposta la stabilizzazione appartiene pacificamente ad un profilo professionale diverso rispetto a quello ricoperto dalla Mureddu.
4 – I motivi di appello proposti avverso tale capo della sentenza sono infondati.
A questo riguardo, l’appellante rileva che il T.A.R. avrebbe totalmente trascurato la circostanza che la stabilizzazione oggetto dell’impugnativa è stata posta in essere in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università del 18.12.2014. Con tale atto, in forza del quale è stata indetta la stabilizzazione, dopo aver rappresentato le esigenze organizzative che si intendeva perseguire, ovvero la finalità di dare supporto organizzativo al fine di rafforzare le procedure di accesso, gestione e rendicontazione dei finanziamenti comunitari e non, l’Università ha dato atto dell’esistenza delle due graduatorie specifiche, una per categoria D e l’altra per categoria C (ovvero la stessa in cui è collocata l’appellante), ed ha deliberato di assumere un’unità di personale di categoria D ed una di categoria C, attingendo dalle 2 graduatorie inerenti proprio il profilo corrispondente; quindi, preso atto dell’esaurimento della graduatoria per la categoria D, ha deliberato di coprire altri 3 posti per far fronte alle medesime finalità, due di categoria D ed uno di categoria C, mediante la procedura di stabilizzazione del personale precario ex art. 4 comma 6 D.L. 101/2013, senza tenere in considerazione e senza dare conto che la graduatoria per la categoria C (a differenza di quella per categoria D) non era e non è ancora esaurita.
5 – Alla luce degli stessi argomenti dedotti dall’appellante, è destituita di fondamento la conclusione a cui la stessa vorrebbe giungere, e cioè che la procedura di stabilizzazione è stata indetta proprio per un profilo equivalente a quello per cui la stessa ha conseguito l’idoneità.
Invero, è pacifico che l’appellante è risultata idonea per un posto di categoria C, mentre la procedura di stabilizzazione contestata dall’appellante riguarda un posto di categoria D.
5.1 – Al riguardo, deve precisarsi che le due categorie, come si evince anche dai CCNN, sono nettamente distinte: essendo sufficiente per la prima il solo diploma, mentre per la seconda è necessaria la laurea. Non solo, alle due categorie si collegano differenti responsabilità, a cui è connessa anche una retribuzione tabellare differente.
Risultano invece irrilevante ai fini del presente giudizio le mansioni che di fatto le unità di categoria D sono state chiamate a svolgere.
5.2 – In altri termini, la incontrovertibile differenza tra categoria C e D, che si risolve in differenti requisiti per l’accesso, differenti responsabilità e una differente retribuzione, esclude di poter sindacare, sotto il profilo dedotto dall’appellante, la scelta dell’Università di volersi avvalere di persona di categoria D piuttosto che di personale di categoria C.
Invero, ciò risponde ad una scelta ampiamente discrezionale dell’amministrazione, libera di valutare le proprie esigenze di personale, quanto a specifiche caratteristiche ed inquadramento contrattuale degli assunti, nel modo che ritiene più opportuno, non essendo oltretutto emersi profili di abnorme illogicità nella scelta di utilizzare personale di categoria D, piuttosto che C.
Ne è conferma che la medesima delibera, con la quale è stata prevista la procedura di stabilizzazione del personale, aveva anche previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso relativo alla posizioni di categoria D, a dimostrazione del fatto che, indipendentemente dall’esigenze di stabilizzare il personale precario, l’amministrazione aveva valutato comunque di avvalersi di personale di categoria D.
6 – Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi che l’appellante, idonea a seguito di un concorso per categoria C, non è titolare di alcun interesse diretto a sindacare la scelta dell’Università di procedere alla stabilizzazione del personale di categoria D, dovendosi pertanto concludere per l’inammissibilità degli ulteriori motivi di appello dedotti.
6.1 – Ne l’appellante potrebbe dolersi della scelta di stabilizzare anche un’unità di categoria C (ma l’appellante non pare rivolgere specifiche censure in questo senso), dal momento che, alla luce della propria posizione in graduatoria, essendo preceduta da Arru [#OMISSIS#], non potrebbe comunque ambire a tale posto.
In riferimento a tale precisazione, giova ricordare che nelle procedure concorsuali il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ove risulti che anche nel caso ipotetico accoglimento di tutte le censure, il ricorrente non possa mai riuscire vincitore (cfr.Cons. St., Sez. VI, 6 ottobre 2014, n. 4986).
Come già detto, nel caso di specie, all’accoglimento del ricorso non conseguirebbe affatto lo scorrimento per un posto di categoria C in favore della ricorrente, essendo la stessa preceduta in graduatoria da Arru [#OMISSIS#].
7 – Le considerazioni che precedo assorbono gli ulteriori motivi di appello, da considerarsi inammissibili, non essendo ravvisabile alcun interesse dell’appellante al loro accoglimento.
In definitiva, la sentenza impugnata deve essere confermata con condanna dell’appellante alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, rigetta l’appello e condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite in favore della controparte che si liquidano in €1.500, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
Giordano [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Italo Volpe, Consigliere
 Pubblicato il 24/12/2018