Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2019, n. 4

Preside di Facoltà-Elegibbilità ante riforma Gelmini

Data Documento: 2019-01-02
Area: Giurisprudenza
Massima

L’elezione del Preside avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto alla prima votazione. Nel caso in cui questa non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti.

Contenuto sentenza

N. 00004/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05359/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5359 del 2012, proposto da 
Università degli Studi di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
contro
Bruno Venerando, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Crucioli, [#OMISSIS#] Cuocolo, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] in Roma, viale Liegi 35/B; 
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Veicsteinas non costituiti in giudizio; 
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 01419/2012, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Bruno Venerando;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 25 settembre 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dell’Avvocatura Generale dello Stato e [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Prof. Bruno Venerando, già professore ordinario presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Milano in primo grado, aveva impugnato davanti al TAR Lombardia i provvedimenti del Rettore dell’Università di Milano con i quali erano state annullate o dichiarate non valide, per due volte consecutive, le elezioni a Preside della Facoltà di Scienze Motorie, tenutesi rispettivamente l’1.10.2010 ed il 15.11.2010, nelle quali il Prof. Venerando era risultato vincitore, nonché con motivi aggiunti i successivi provvedimenti con cui era stata disposta la terza tornata elettorale, all’esito della quale era stato eletto e conseguentemente nominato Preside di Facoltà il Prof. [#OMISSIS#] Veicsteinas.
Con la sentenza appellata n. 1419 del 2012 erano stati annullati il provvedimento rettorale del 19.11.2010, il verbale del Consiglio di Facoltà di Scienze Motorie del 15.12.2010 e il decreto rettorale del 3.01.2011. Pertanto ne risultava annullata la nomina del controinteressato Prof. Veicsteinas a Preside di Facoltà, quale risultante dall’elezione avutasi nella terza tornata elettorale (dichiarata invalida) e dichiarata valida la nomina del Prof. Venerando, come eletto nel secondo scrutinio.
L’appello è stato proposto dalla Università di Milano, con atto notificato il 2.7.2012, e la sospensiva è stata respinta con ordinanza di questa sezione n. 3198 dell’1.8.2012, e tuttavia l’Università di Milano non ha eseguito la sentenza appellata n. 1419/2012 del TAR Lombardia, nonostante ciò le fosse stato più volte richiesto con note del 5.6.2012 e del 7.8.2012 dall’odierno appellato, in quanto l’imminente applicazione della c.d. riforma [#OMISSIS#] (l. n. 240/2010) avrebbe determinato la soppressione dell’incarico di preside di Facoltà e la sua sostituzione con quello di presidente del Comitato di Direzione. Pertanto, non sarebbe stato conforme ai principi di buona amministrazione reintegrare il Prof. Venerando nella carica di Preside, incarico questo che avrebbe di lì a poco cessato di esistere. E difatti l’attuazione della riforma, così come preannunciata dall’Università di Milano, è stata completata nel corso del 2012 e il Prof. [#OMISSIS#] Veicsteinas ha cessato dalla fusione di Preside, mentre il Prof. Venerando, che è stato collocato a riposo, chiede ora la dichiarazione di improcedibilità dell’appello dell’Università, richiamando in subordine i motivi di diritto già esposti nell’atto di costituzione e nell’appello incidentale.
La causa è passata in decisione nell’udienza del 25 settembre 2018.
DIRITTO
1. Con la sentenza appellata, il primo giudice aveva innanzitutto respinto i motivi di ricorso relativi ad entrambe le votazioni del 01.10.2010 e del 15.11.2010, nei quali era dedotta incompetenza del Rettore ad annullare gli atti dell’elezione del Preside detta Facoltà, e violazione della normativa sul procedimento per mancato avviso dell’avvio del procedimento di annullamento.
La sentenza aveva, invece, annullato in parte qua la seconda tornata elettorale delle votazioni svoltasi il 15.11.2010, perché la mancata presenza nella prima sessione di voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, prevista per l’elezione del Preside a norma dell’art. 25 dell’allora vigente Statuto, non avrebbe comportato l’invalidità della stessa, essendo necessario passare alla seconda votazione, per il cui esito la citata norma statutaria prevedeva una diversa maggioranza qualificata.
In particolare, nella sentenza si riteneva che l’art. 25 dello Statuto disciplini soltanto il c.d. quorum deliberativo (o funzionale) ma non anche quello strutturale, per il quale doveva applicarsi l’art. 49 del medesimo Statuto che prevede la validità delle votazioni con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto
Per effetto della ritenuta illegittimità del provvedimento di annullamento delle votazioni del 15.11.2010, è conseguito l’annullamento della terza tornata elettorale tenutasi il 15.12.2010 e del D.R. del 03.01.2011 di nomina del Preside di Facoltà.
2. Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di improcedibilità sollevata dal resistente ed appellante incidentale, il quale ritiene che, una volta entrata in vigore la riforma [#OMISSIS#], non vi sia più spazio per eseguire l’eventuale giudicato di annullamento e che dunque l’appello dell’Università sia improcedibile. L’improcedibilità sarebbe conseguenza dell’intervenuta soppressione della figura del Preside di facoltà e delle stesse facoltà universitarie, concretamente avutasi nell’università di Milano nel corso del presente giudizio, e più precisamente nella seconda metà del 2012.
Questo argomento, tale da non potersi equiparare ad una rinuncia al ricorso di primo grado e sul quale l’Università di Milano non ha svolto alcuna controdeduzione, ad avviso del collegio tuttavia non sembra fondato.
L’appello non è, innanzitutto, improcedibile, essendo ovvio che l’università appellante ha evidente interesse a far affermare, attraverso la riforma della sentenza appellata, la legittimità dei propri atti da questa annullati, e non ha manifestato alcuna intenzione di rinunciare all’impugnazione.
Anche il resistente ha interesse alla definizione della controversia, che lo vede vincitore in primo grado e dunque avente titolo ad ottenere una nomina a preside della facoltà ora per allora, cioè con effetto sino alla scadenza dell’incarico del suo controinteressato, già intervenuta per effetto della riforma.
D’altra parte, l’appellante ha dichiarato che, solo per avere preventivato la riorganizzazione dell’Ateneo, non ha ritenuto di poter prestare esecuzione alla sentenza n. 1419/2012, essendo l’incarico di Preside non più previsto dal nuovo Statuto.
3. Nel merito tuttavia l’appello dell’Università si rivela infondato.
Il Consiglio della Facoltà di Scienze motorie aveva eletto Preside il prof. Venerando il 1 ottobre 2010. Tuttavia il Rettore dell’Università degli Studi di Milano in data 21 ottobre 2010, con proprio provvedimento prot. n. 0040356, annullava l’esito delle predette elezioni, che erano ripetute in data 15 novembre 2010, con nell’elezione del medesimo prof. Venerando, questa volta all’esito della seconda votazione. Con provvedimento prot. 0045013 del 19 novembre 2010, anche queste elezioni erano annullate dal Rettore. Infine, in seguito alle elezioni tenutesi in data 15 dicembre 2010 è risultato eletto Preside della Facoltà il prof. [#OMISSIS#] Veicsteinas.
Il ricorso del primo è stato accolto con la sentenza impugnata nella censura circa l’illegittimità del provvedimento del 19 novembre 2010, come ribadito in data 29 novembre successivo, ritenendosi che il Rettore avesse erroneamente ritenuto invalide le elezioni svoltesi in data 15 novembre, nel presupposto del mancato raggiungimento del quorum strutturale necessario per la validità della prima seduta, che, pur non essendosi conclusa con l’elezione del Preside, avrebbe permesso di dar corso alla seconda seduta in cui, essendo previsto un quorum deliberativo più basso, sarebbe stato eletto il ricorrente.
4. Le conclusioni alle quali è pervenuto il primo giudice debbono essere condivise sulla base di una corretta lettura dell’allora vigente art. 25, punto 3, dello Statuto dell’Università degli Studi di Milano, secondo cui “l’elezione del Preside avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto alla prima votazione. Nel caso in cui questa non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti”.
In punto di fatto, alla prima votazione tenutasi il 15 novembre 2010, erano presenti 14 aventi diritto al voto su un totale di 31 dopo che era andato a vuoto il primo scrutinio: poiché nessun candidato aveva conseguito la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto correttamente si era proceduto alla seconda votazione che ha determinato l’elezione del ricorrente con 14 voti.
Viceversa, secondo il provvedimento del Rettore, la mancata presenza nella prima sessione di voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto (cioè di un minimo di 16 componenti), avrebbe comportato l’invalidità della stessa seduta ed in via derivata anche della successiva.
5. Al riguardo è esatta la considerazione secondo cui l’art. 25 citato si riferisce testualmente al solo quorum deliberativo, cioè al numero di voti necessari per eleggere il Preside in prima, seconda o terza seduta. Ed è parimenti esatto il rilievo secondo cui la seduta deve considerarsi valida o meno (cd. quorum strutturale), con riferimento esclusivo all’art. 49 dello Statuto, in base al quale sono da considerarsi valide le votazioni “se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto”.
Ogni diversa interpretazione, in specie quella accolta dal Rettore, si rivelerebbe contraria ad elementari principi di buona amministrazione, e potrebbe condurre in ipotesi estreme al rinvio tecnico delle elezioni attraverso la mancata concreta possibilità di pervenire alla seconda votazione.
Nel caso in esame erano presenti nella prima votazione 14 elettori, ossia più di un terzo degli aventi diritto (come richiesto dall’art. 49 dello Statuto), dovendosi quindi ritenere valida tale seduta, seppure al limitato fine di passare alla seconda votazione, nella quale doveva considerarsi validamente eletto il Venerando, che in quella seduta, alla quale avevano partecipato più di un terzo degli aventi diritto, aveva ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi dai presenti (14 voti).
6. La fondatezza del motivo accolto dal primo giudice esime il collegio dall’esame dei restanti motivi logicamente subordinati a quello accolto e riproposti in questo grado con l’appello incidentale. Non vanno neppure esaminati i motivi autonomi rispetto a quello accolto, tenuto conto che l’appello incidentale è stato condizionato all’accoglimento di quello principale dell’Università.
In considerazione della reciproca soccombenza delle parti nell’esito complessivo della lite, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 02/01/2019