In tema di concorsi universitari per l’assegnazione di un incarico di insegnamento, la previsione di preventiva fissazione dei criteri di valutazione alla prima riunione deve essere inquadrata nell’ottica della trasparenza amministrativa, la quale impone che l’attività di determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi intervenga in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 marzo 2015 n. 1411; TAR Lazio Roma, Sez. I, 10 gennaio 2017 n. 368). Conseguentemente, e applicando le suindicate coordinate ermeneutiche alla varie fasi procedimentali in cui si articolano le operazioni concorsuali successive all’ammissione dei candidati-quali lo svolgimento e la correzione della prova scritta, la valutazione dei titoli e l’espletamento della prova orale con relativa valutazione-, deve convenirsi che i criteri di valutazione vanno fissati, per ciascuna prova concorsuale, non oltre l’avvenuta attribuzione ai singoli concorrenti del giudizio o del punteggio per i titoli o per altra prova concorsuale, dal momento che il giudizio o punteggio assegnato in tali occasioni, costituendo il risultato di un primo apprezzamento delle capacità professionali dei candidati, ben potrebbe influenzare, attraverso la valorizzazione di alcuni aspetti a scapito di altri, l’attività della commissione esaminatrice diretta ad individuare i criteri di valutazione della successiva prova concorsuale, rendendo concreto il pericolo che l’organo valutativo possa propendere per i candidati allo stato ritenuti più promettenti (cfr. in tal senso TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, 11 marzo 2013, n. 88).
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 5 gennaio 2019, n. 62
Incarico di insegnamento-Criteri di valutazione
N. 00062/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05203/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 c.p.a.
[#OMISSIS#] IVANOVA, rappresentata e difesa dall’Avv. [#OMISSIS#] Caporaso, con il quale è elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via M. Cervantes n. 55/27;
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE”, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è domiciliata per legge in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
nei confronti
DMYTRO NOVOKHATSKYI, EKATERINA DOKTOROVA, [#OMISSIS#] NOVIKOVA, YULIA NEKRASOVA, LIUDMILA MAMONKA, [#OMISSIS#] KOCHETOVA, [#OMISSIS#] SERGIEVSKAYA, MARIIA PETRISHCHEVA e NATALYA KULOVA, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
a) del decreto direttoriale dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” n. 99 del 22 luglio 2015, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica per titoli e colloquio per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua russa, individuando come vincitore il Dott. Dmytro Novokhatskyi;
b) degli atti della procedura e in particolare dei verbali delle operazioni concorsuali;
c) in via subordinata, del provvedimento di nomina della commissione esaminatrice e del bando di selezione pubblica;
d) dei contratti di assunzione eventualmente stipulati con il vincitore e/o con i soggetti che hanno preceduto in graduatoria la ricorrente;
e) di ogni altro atto ai precedenti presupposto, connesso e/o conseguente;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
f) del decreto direttoriale dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” n. 139 del 22 dicembre 2015, con il quale, a seguito dell’annullamento in autotutela del decreto direttoriale n. 99 del 22 luglio 2015, è stata approvata una nuova graduatoria di merito della selezione pubblica di cui sopra, confermando come vincitore il Dott. Dmytro Novokhatskyi;
g) degli atti della procedura e in particolare dei verbali delle operazioni concorsuali e del provvedimento di nomina della commissione ispettiva;
h) in via subordinata, del provvedimento di nomina della commissione esaminatrice e del bando di selezione pubblica;
i) del decreto direttoriale dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” n. 131 del 4 dicembre 2015, con il quale è stato annullato in autotutela il decreto direttoriale n. 99 del 22 luglio 2015;
l) dei contratti di assunzione eventualmente stipulati con il vincitore e/o con i soggetti che hanno preceduto in graduatoria la ricorrente;
e per la condanna
dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni conseguenziali patiti dalla ricorrente, in termini di perdita di chance di assunzione e di pregiudizio alla figura professionale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Visto l’atto di integrazione del contraddittorio, eseguito in adempimento dell’ordinanza n. 2890 del 2 maggio 2018;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2018 il dott. [#OMISSIS#] Dell’Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso si presta ad essere definito con sentenza in forma semplificata, giacché si presenta manifestamente fondato, sebbene nei limiti di seguito specificati;
Premesso che:
– la ricorrente, che si è collocata quarta nella graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua russa, impugna, anche mediante la proposizione di motivi aggiunti, il decreto direttoriale n. 139 del 22 dicembre 2015 di approvazione definitiva di detta graduatoria unitamente agli altri atti della procedura concorsuale meglio in epigrafe individuati, nonché, in via subordinata, il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice e lo stesso bando di selezione pubblica;
– la medesima chiede anche l’annullamento dei contratti di assunzione eventualmente stipulati con il vincitore e/o con i soggetti che l’hanno preceduta in graduatoria ed insta per la condanna dell’amministrazione universitaria al risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimità degli atti impugnati, in termini di perdita di chance di assunzione e di pregiudizio alla sua figura professionale;
Considerato che:
– con una pregnante e radicale censura, ripetuta anche nei motivi aggiunti, parte ricorrente contesta la legittimità di tutta la procedura concorsuale per come condotta dall’organo valutativo dell’amministrazione, evidenziando che quest’ultimo sarebbe incorso nella violazione del d.P.R. n. 487/1994 in tema di concorsi pubblici e nella violazione dei principi di imparzialità e par condicio. In particolare, la ricorrente deduce che la “individuazione dei criteri per la valutazione dell’unica prova orale (il colloquio), in assenza di alcuna previsione del bando, è stata fatta illegittimamente dalla Commissione Esaminatrice non ex ante ma ex post, ovvero dopo che essa aveva già esaminato i curricula dei 42 candidati e dopo che la stessa Commissione aveva già assegnato i punteggi per i titoli”, con la conseguenza che la medesima “avrebbe potuto individuare un criterio (nella assai impalpabile gestione e valutazione del colloquio) più favorevole per un candidato (anche alla luce dei curricula che necessariamente aveva esaminato) rispetto ad altri”;
– la doglianza è fondata e merita accoglimento, alla luce del dato pacifico, confermato dalle evidenze processuali (cfr. verbali delle operazioni concorsuali n. 1 del 15 giugno 2015 e n. 2 del 1° luglio 2015), che effettivamente la commissione esaminatrice ha individuato i criteri di valutazione dell’unica prova orale dopo aver effettuato, una volta conosciuti i profili curricolari dei singoli candidati, la valutazione dei titoli con attribuzione del relativo punteggio;
– ebbene, l’art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994 statuisce che le “commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”;
– la suddetta disposizione è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza in maniera elastica, in modo tale da non rendere indefettibile per la commissione esaminatrice la fissazione dei criteri di valutazione delle prove alla prima riunione e, allo stesso tempo, da assicurare che, in caso di determinazione dei criteri nelle riunioni successive e nel corso dello svolgimento delle operazioni concorsuali, fosse fatta un’applicazione del precetto normativo conforme alla sua ratio, come riguardata alla luce dei superiori principi di imparzialità e parità di condizioni, ratio che è propriamente quella di evitare condizionamenti dell’attività di giudizio della commissione causati dalla possibile anticipata conoscenza dei profili e delle attitudini professionali dei singoli candidati; pertanto, si è condivisibilmente affermato che la previsione di preventiva fissazione dei criteri di valutazione alla prima riunione deve essere inquadrata nell’ottica della trasparenza amministrativa, la quale impone che l’attività di determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi intervenga in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 marzo 2015 n. 1411; TAR Lazio Roma, Sez. I, 10 gennaio 2017 n. 368);
– applicando le suindicate coordinate ermeneutiche alla varie fasi procedimentali in cui si articolano le operazioni concorsuali successive all’ammissione dei candidati, quali lo svolgimento e la correzione della prova scritta, la valutazione dei titoli e l’espletamento della prova orale con relativa valutazione, deve convenirsi che i criteri di valutazione vanno fissati, per ciascuna prova concorsuale, non oltre l’avvenuta attribuzione ai singoli concorrenti del giudizio o del punteggio per i titoli o per altra prova concorsuale, dal momento che il giudizio o punteggio assegnato in tali occasioni, costituendo il risultato di un primo apprezzamento delle capacità professionali dei candidati, ben potrebbe influenzare, attraverso la valorizzazione di alcuni aspetti a scapito di altri, l’attività della commissione esaminatrice diretta ad individuare i criteri di valutazione della successiva prova concorsuale, rendendo concreto il pericolo che l’organo valutativo possa propendere per i candidati allo stato ritenuti più promettenti (cfr. in tal senso TAR Trentino Alto Adige Bolzano, 11 marzo 2013 n. 88);
– nel caso di specie, essendo i criteri di valutazione della prova orale stati introdotti dopo l’attribuzione del punteggio per i titoli, è evidente come la commissione esaminatrice abbia contravvenuto alla regola di condotta sopra illustrata, inficiando così la bontà di tutte le operazioni concorsuali espletate fino alla definitiva approvazione della graduatoria di merito;
Ritenuto, in conclusione, che:
– ribadite le suesposte considerazioni, va ravvisata l’illegittimità del decreto direttoriale n. 139/2015 di approvazione definitiva della graduatoria di merito, nonché di tutti i precedenti atti della procedura concorsuale quivi gravati, per violazione dell’art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994 e dei principi di imparzialità e par condicio, con la conseguenza che essi meritano di essere annullati con assorbimento delle rimanenti censure meno invasive quivi non esaminate, nonché con ulteriore assorbimento delle censure articolate in via subordinata avverso il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice ed il bando di selezione pubblica (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 27 aprile 2015 n. 5);
– l’amministrazione universitaria sarà, pertanto, tenuta ad indire una nuova procedura concorsuale da espletare in assenza delle anomalie individuate in questa sede;
– viceversa, va dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda di annullamento dei contratti di assunzione eventualmente stipulati, attenendo tale questione al diritto di assunzione di pubblici impiegati con rapporto di lavoro in regime di diritto privato (non si tratta, infatti, di personale rientrante nell’ambito della docenza universitaria), la cui cognizione spetta istituzionalmente al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (cfr. art. 63 del d.lgs. n. 165/2001);
– infine, va disattesa la spiegata domanda risarcitoria, ben potendo le aspettative di futura assunzione e di accrescimento professionale della ricorrente essere integralmente soddisfatte mediante la riedizione della selezione pubblica in parola;
– nei limiti sopra precisati va accolto l’odierno ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, mentre le spese processuali devono essere addebitate alla soccombente amministrazione universitaria nella misura liquidata in dispositivo, disponendosi l’attribuzione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla il gravato il decreto direttoriale n. 139 del 22 dicembre 2015 e tutti gli altri atti della procedura concorsuale parimenti impugnati.
Condanna l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” a rifondere le spese processuali, liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA ed importo del contributo unificato come per legge, di cui dispone l’attribuzione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Dell’Olio, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Refere
Pubblicato il 05/01/2019