E’ legittimo il regolamento di ateneo che subordini l’iscrivibilità dello studente proveniente da altri corsi di laurea, ad anni successivi al I° del corso in Medicina e Chirurgia, al possesso di un certo numero di CFU.
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 8 gennaio 2019, n.16
Accesso a numero programmato corsi a numero chiuso-Trasferimento corso di studi-Possesso cfu
N. 00016/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01556/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1556 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Martino, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Zicaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita’ degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
nei confronti
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
per l’annullamento
– della nota, ricevuta a mezzo pec in data 25.09.2018, con la quale è stata negata alla ricorrente la domanda di riconversione creditizia della Laurea in farmacia (14/S- Classe delle Lauree specialistiche in farmacia e farmacia industriale di cui al D.M. 509/1999), la valutazione e la conversione dei crediti formativi da essa derivanti nonché la consequenziale iscrizione ad anno successivo al primo del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia, dell’Università degli studi “Magna Graecia” di Catanzaro, nonché, ove occorrer possa, del Regolamento di Ateneo sulle “modalità di trasferimento/passaggi di corso/abbreviazione di corso da altre Università verso i corsi di studio in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e delle Professioni sanitarie”, ivi richiamato nella suddetta nota, approvato dal Senato Accademico della medesima Università in data 24.07.2018 e dal C.d.A. della stessa in data 26.07.2018;
– ove occorrer possa, del bando emanato con D.D.G. n. 702 del 31.07.2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2019 il dott. [#OMISSIS#] Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente, dopo avere conseguito la laurea specialistica a ciclo unico in Farmacia presso l’Università della Calabria, con istanza in data 06.08.2018, ha chiesto la conversione dei crediti formativi conseguiti e la consequenziale iscrizione ad anno successivo al primo del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia presso lo stesso Ateneo.
Nel presente giudizio, impugna la nota del Consiglio di Scuola dell’Università Magna Graecia, pervenutale il 25.09.2018, con la quale ella viene invitata «a proporre formale istanza di iscrizione ad anni successivi al I° del CdL in Medicina e Chirurgia di questa Università, in conformità e nel rispetto dei termini previsti nel “Regolamento sulle modalità di trasferimento/passaggi di corso/abbreviazione di corso da altre Università verso i Corsi di Studio in Medicina e Chirurgia, Odontoiatra e Protesi dentaria e delle Professioni sanitarie”, approvato nella seduta del Senato accademico UMG del 24/07/2018 e del Consiglio di Amministrazione UMG del 26/07/2018».
Impugna, altresì, il Regolamento citato nella predetta nota, quale atto presupposto.
Il ricorso è manifestamente infondato e può essere deciso con sentenza in forma semplificata.
Va esaminata prioritariamente la censura afferente all’incompetenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sul presupposto che l’art 9, comma 8, del regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 609 del 28.07.2017, attribuisce al Consiglio di Scuola la potestà di statuire «nel caso di trasferimenti o passaggi di corso di studio, il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente in altro corso di studi di Ateneo ovvero nello stesso o in un altro corso di studio di altra Università, anche estera».
Il motivo è infondato, limitandosi, in subiecta materia, la competenza della Scuola, all’adozione dei provvedimenti riguardanti il singolo studente, senza possibilità di assumere atti regolamentari che, costituendo espressione dell’autonomia universitaria, devono essere adottati dagli organi universitari principali.
Con la prima censura, la ricorrente lamenta che, attraverso l’art. 5 del Regolamento (trascritto a pag. 8 del ricorso), l’Università Magna Graecia di Catanzaro: “– introduce, surrettiziamente, un sub-procedimento per la valutazione delle istanze; – introduce un tetto minimo di CFU da possedere ai fini dell’iscrizione, giammai previsto dalla legge; – introduce, addirittura, una prova selettiva che, di fatto e senza particolare fantasia da parte dell’estensore della disposizione, reintroduce, in altra forma, il test d’ingresso”.
In particolare, si duole del fatto che, in contrasto con l’art. 4 legge n. 264/1999 e con la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 28 gennaio 2015 n. 1, per l’iscrizione ad anni diversi dal primo del corso di studio in Medicina e Chirurgia sia previsto un test d’ingresso.
L’anzidetta censura va esaminata assieme alla terza, che lamenta la mancata istruttoria sui titoli accademici acquisiti nel precedente percorso universitario, di per sé sufficienti a consentire l’iscrizione.
Entrambe le doglianze devono essere disattese.
Occorre premettere che, con una prima regola, l’art. 5, lett. b), subordina l’iscrivibilità dello studente proveniente da altri corsi di laurea, ad anni successivi al I° del corso in Medicina e Chirurgia, al possesso di un certo numero di CFU (precisamente: 40 CFU per il II° anno; 80 CFU per il III° anno; 120 CFU per il IV° anno; 160 CFU per il V° anno; 200 CFU per il VI° anno).
Tale regola, generale ed astratta, è legittima, in quanto essa – come già statuito nelle sentenze di questa Sezione 31 ottobre 2018 n. 1853 e 15 novembre 2018 n. 1953 – “è del tutto coerente con le corrispondenti norme a regime, di cui agli artt. 3 (“Passaggio di corso verso i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie per studenti già iscritti all’Università di Catanzaro”) e 4 (“Abbreviazione del corso”), le quali stabiliscono la medesima soglia minima, ai fini dell’iscrivibilità al II° anno di corso, di modo che sarebbe stato irragionevole fissare, nella norma transitoria, una soglia inferiore”.
L’art. 5, poi, alla lett. c), stabilisce che «solo gli studenti che avranno un numero di CFU pari o superiore a quelli sopra riportati saranno ammessi alla prova selettiva per la definizione della graduatoria di merito».
Di conseguenza, «la graduatoria di merito risulterà dalla somma dei CFU riconosciuti ed il punteggio conseguito alla prova selettiva, che consisterà in quesiti a risposta multipla su argomenti delle materie degli anni precedenti a quelli per cui lo studente concorre» (lett. d).
Nondimeno, anche tali statuizioni appaiono in linea con le prerogative universitarie, come individuate dalla rammentata decisione del Consiglio di Stato, la quale fa espressamente salvi: a)il potere/dovere dell’Università di valutare il periodo di formazione precedentemente svolto dallo studente; b)il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissati in relazione a ciascun anno di corso.
Ed infatti, la norma contestata si propone proprio di verificare il percorso accademico degli studenti che, provenendo da altre carriere universitarie, chiedano di transitare nel corso di studio in Medicina e Chirurgia, senza essere stati prima immatricolati, previo superamento del test d’ingresso.
Stante la novità della questione affrontata, le spese di giudizio meritano di essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Durante, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] Mazzulla, Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 08/01/2019