TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 gennaio 2019, n. 234

Abilitazione scientifica nazionale-Obbligo di motivazione del diniego-Valutazione titoli

Data Documento: 2019-01-08
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il raggiungimento dei valori-soglia assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati agli stessi di carattere quantitativo (cfr. all.C, D al d.m. 7 giugno 2016, n. 120) e risultando dunque all’uopo preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.3 del d.m. succitato.

Contenuto sentenza

N. 00234/2019 REG.PROV.COLL.
N. 06940/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6940 del 2018, proposto da [#OMISSIS#] Facineroso, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Barone, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di San [#OMISSIS#], 61;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione nazionale di abilitazione, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 11/A3 “Storia contemporanea”, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. A. Barone e, solo nella chiamata preliminare, il Procuratore dello Stato M. D'[#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig. [#OMISSIS#] Facineroso, Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Catania, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 11/A3 “Storia contemporanea”, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.3 della Legge n.241 del 1990, degli artt.3, 4 del D.M. n.120 del 2016 nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, travisamento dei fatti, violazione del verbale n.1 del 2016.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che vi era contraddittorietà tra il giudizio collegiale e i giudizi individuali, tra gli stessi giudizi individuali e finanche all’interno di singoli giudizi dei commissari; che non era stato tenuto in debita considerazione il superamento dei tre valori-soglia; che non poteva essere assunta come elemento negativo della valutazione, in quanto non compreso tra i criteri, la rilevata dimensione locale della ricerca.
L’interessata ha inoltre sostenuto che erano state effettuate anche ricerche su fonti internazionali; che la Commissione aveva operato con disparità di trattamento, anche in relazione ai suindicati profili; che erroneamente non era stato considerato un incarico di insegnamento.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con altra memoria l’interessata ribadiva i propri assunti.
Nella camera di consiglio del 17 ottobre 2018, fissata per l’esame dell’istanza di prelievo, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite e ricorrendone i presupposti, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito, ex art.71 bis c.p.a..
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Al riguardo va premesso quanto segue.
Trattasi di procedura abilitativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010.
Orbene, a fronte di una cornice legislativa rimasta immutata, sono stati introdotti, come disciplina regolamentare in relazione alle nuove tornate, in sostituzione dei pregressi D.P.R. n.222 del 2011 e D.M. n.76 del 2012, il D.P.R. n.95 del 2016 e il D.M. n.120 del 2016.
Nello specifico, ai fini abilitativi viene ora richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all.A, B, C, D del D.M. n.120 del 2016).
Occorre inoltre precisare che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il raggiungimento dei valori-soglia assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati agli stessi di carattere quantitativo (cfr. all.C, D al D.M. n.120 del 2016) e risultando dunque all’uopo preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.3 del D.M. n.120 del 2016 (cfr., già per le mediane, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Quanto all’asserita disparità di trattamento operata dalla Commissione, va detto che la stessa non è configurabile, trattandosi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr. TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Tanto premesso e precisato, il giudizio reso appare in ogni caso viziato, sotto il profilo della contraddittorietà e carenza di motivazione, come censurato nel gravame.
Va invero evidenziato in primo luogo che ben due commissari (Di [#OMISSIS#], Rogari) su cinque si pronunciavano per l’idoneità all’abilitazione e che inoltre la studiosa riceveva positivi apprezzamenti per le sue pubblicazioni anche dagli altri commissari (in particolare De [#OMISSIS#]).
Se a tutto ciò si aggiunge che alla ricorrente veniva riconosciuto il raggiungimento di tre valori-soglia su tre e il conseguimento di quattro titoli, risulta ben difficile comprendere la conclusione di inidoneità all’abilitazione a cui si perviene con il giudizio collegiale, il quale appare dunque scarsamente motivato e contraddittorio oltre che sprovvisto di un adeguato grado di sintesi (cfr. all.1 al ricorso).
L’Amministrazione dovrà pertanto procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite, per difetto di rilevanza, le rimanenti censure.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.6940/2018 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
 Pubblicato il 08/01/2019