Non può applicarsi il principio del favor partecipationis, a fronte del chiaro tenore degli atti di gara e della conseguente prevalenza, in assenza di dubbi interpretativi, della tutela della par condicio tra i partecipanti.
TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 23 gennaio 2019, n. 67
Gara pubblica in materia di appalti-Favor partecipationis
N. 00067/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00340/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 340 del 2014, proposto da
Ing. [#OMISSIS#] Vitaliani – Studio Tecnico ed Altri, Studio di Architettura e Restauro Cristinelli e Cristinelli, Arch. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Ing. Giovanni Paolazzo, Uni.S.Ve. S.r.l., Arch. [#OMISSIS#] Zatta, Dott. Geol. [#OMISSIS#] Colleselli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via della Zecca n.1;
contro
Universita’ degli Studi di Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata ex lege in Bologna, via Guido Reni 4;
per l’annullamento
della nota protocollo n.6125 del 10 marzo 2014, con cui è stata comunicata al ricorrente l’esclusione del costituendo R.T.P. dalla procedura aperta comunitaria per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneri relativi al restauro e miglioramento sismico dei palazzi storici dell’Università degli Studi di Ferrara;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente al provvedimento impugnato tra cui il verbale di gara del 6 marzo 2014 in cui è stata disposta l’esclusione, non in possesso di questa difesa e di cui si chiede ordine di esibizione da parte dell’amministrazione che lo detiene;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato la nota indicata in epigrafe con la quale è stato escluso dalla procedura aperta comunitaria per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per il restauro e miglioramento sismico dei palazzi dell’Università di Ferrara, danneggiati dal sisma del 2012.
In fatto la vicenda in giudizio può essere così ricostruita:
– con avviso di gara pubblicato sulla GUUE del 6 dicembre 2013 e all’Albo Ufficiale di Ateneo, veniva dato avvio alla procedura aperta, per l’affidamento dei servizi inerenti l’architettura e l’ingegneria relativi al restauro e al miglioramento sismico dei palazzi storici dell’Ateneo, siti sull’asse di Via Savonarola e danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012;
– in data 6 marzo 2014 si svolgeva presso l’Università degli Studi di Ferrara la prima seduta della gara in oggetto, nel corso della quale la Commissione giudicatrice nominata per la procedura, effettuava il controllo dei plichi inviati dai partecipanti ed il controllo formale della documentazione amministrativa prescritta nel bando e contenuta nella Busta A), nonché il sorteggio per la verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006;
– a seguito dell’esame della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice decretava l’esclusione, tra gli altri, del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti R.T.P. avente come capogruppo lo Studio tecnico Ing. [#OMISSIS#] Vitaliani di Padova per la seguente motivazione: “all’interno della Busta A – documentazione amministrativa – risulta mancante la dichiarazione sostitutiva relativa ai titoli di studio e abilitativi (Modello C) riferita a [#OMISSIS#] Ballarin, inserita in qualità di giovane professionista tra i componenti del gruppo di progettazione rappresentato nel Modello B. Poiché la mancanza del Modello C è a pena di esclusione ai sensi dell’Art. 7.5 lettera A) punto 3 del disciplinare di gara, e vista l’esplicita previsione riportata in testa al Modello C medesimo – la presente dichiarazione deve essere resa da ciascun componente del gruppo di progettazione che svolgerà i servizi affidati, quindi da tutti i soggetti indicati nel modello B”;
– con lettera a firma del Responsabile del Procedimento di prot. n. 6125 del 10 marzo 2014 veniva comunicata al R.T.P. guidato dallo Studio tecnico Ing. [#OMISSIS#] Vitaliani, l’esclusione dalla procedura in oggetto con la motivazione sopra riportata;
– con comunicazione del 12 marzo 2014 (prot. Unife n. 7005 del 18 marzo 2014) l’Ing. [#OMISSIS#] Vitaliani, per il tramite del proprio legale, ritenendo illegittima l’esclusione del raggruppamento da lui presieduto, chiedeva all’Amministrazione universitaria di riammettere il raggruppamento medesimo alle operazioni di gara, ma a ciò l’Ente non provvedeva.
Sulla base di fatti come appena esposti, parte ricorrente ha impugnato la decisione assunta dall’Università lamentandone l’illegittimità per violazione di legge, con riferimento all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 253 comma 5 del D.P.R. 270/2010, in quanto a suo dire nel provvedimento di esclusione del 10 marzo 2014 l’Amministrazione avrebbe erroneamente ricollegato l’esclusione medesima al fatto che l’arch. Ballarin, nonostante fosse stata inserita in qualità di giovane professionista nell’elenco contenuto nel Modello B, non aveva provveduto alla compilazione del Modello C attestante i requisiti di ordine professionale.
Ad avviso del ricorrente, tale documento risultava infatti superfluo, atteso che la professionista in questione era stata inclusa nel team di lavoro quale mera addetta alla collaborazione nella progettazione architettonica, senza alcuna attribuzione dei servizi di ingegneria ed architettura che il disciplinare di incarico individuava quali servizi oggetto di gara, non facendo infatti l’Arch. Ballarin parte del raggruppamento temporaneo, ai cui soli componenti doveva intendersi richiesta la compilazione del Modello C.
L’Università degli Studi di Ferrara si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 197 del 2014 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare articolata dal ricorrente, per l’insussistenza del necessario fumus [#OMISSIS#] iuris.
All’esito del giudizio, sulla base delle difese assunte, degli atti prodotti e dei principi applicabili alla materia, ad avviso del Collegio non si ravvisano motivi per adottare una decisione diversa da quella assunta in sede cautelare, risultando nel merito infondate le censure articolate dal ricorrente.
Invero, la decisione adottata della Commissione giudicatrice della gara di escludere il concorrente si basa sull’assenza all’interno della documentazione amministrativa del “Modello C” relativo all’Arch. Ballarin, che la stessa avrebbe dovuto invece compilare in quanto professionista inserito nel “Modello B” nell’elenco dei componenti il gruppo costituito per lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento, come chiaramente richiesto a pena di esclusione dal disciplinare, dove al punto 7.5, nell’individuazione dei documenti da produrre a pena di esclusione nella Busta A relativa alla documentazione amministrativa, si prevedeva espressamente: “un modello B consistente nella dichiarazione riportante i nomi di tutti i tecnici che svolgeranno i servizi da affidare, con l’indicazione di ruoli ed attività di ciascuno e della relazione intercorrente con il soggetto concorrente; un modello C attestante i requisiti di ordine professionale di ciascuno dei componenti del gruppo che svolgerà i servizi da affidare” e, quindi, necessariamente di tutti quelli elencati nel modello B perché chiamati allo svolgimento dei servizi oggetto della gara.
Peraltro, tale circostanza era stata chiarita dalla stazione appaltante all’interno del fac simile del modello C, allegato al disciplinare, e destinato a fungere da ausilio ai partecipanti nella compilazione delle dichiarazioni, dove sul punto si precisava infatti “la presente dichiarazione deve essere resa da ciascun componente del gruppo di professionisti che svolgerà i servizi da affidare, quindi da tutti i soggetti indicati nel modello B”.
Pertanto, atteso che l’Arch. Ballarin era stato indicato nel modello B quale componente del gruppo di professionisti deputati allo svolgimento dei servizi da affidare, non vi sono dubbi sul fatto che anche essa dovesse necessariamente compilare il modello C richiesto a pena di esclusione.
Né può supplire a tale lacuna il richiamato principio del favor partecipationis, a fronte del chiaro tenore degli atti di gara e della conseguente prevalenza, in assenza di dubbi interpretativi, della tutela della par condicio tra i partecipanti.
Conclusivamente, quindi, il ricorso va respinto.
Le spese di lite della fase di merito possono essere compensate, tenuto conto dell’esito e dello svolgimento del giudizio, ferma restando la liquidazione delle spese operata in sede cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– rigetta il ricorso;
– compensa le spese di questa fase del giudizio, ferma restando la condanna alle rifusione delle spese già operata in sede cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Mozzarelli, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Russo, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 23/01/2019