Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2019, n. 564

Abilitazione Scientifica Nazionale-Giudicato-Riesercizio del potere

Data Documento: 2019-01-22
Area: Giurisprudenza
Massima

Laddove il giudice annulli il giudizio di non idoneità prescrivendo, quale effetto conformativo, il riesercizio del potere da parte di una diversa commissione, quest’ultima deve esprimere una nuova valutazione che sostituisca integralmente la precedente, con il solo rispetto dei vincoli posti dalla sentenza. Non è,infatti, ipotizzabile una parcellizzazione del giudizio tra le due commissioni, atteso che è la natura stessa della procedura concorsuale a richiedere una valutazione unitaria e globale. Ne consegue che non è possibile scindere le parti “positive” del giudizio già reso da quelle “negative”.

Contenuto sentenza

N. 00564/2019REG.PROV.COLL.
N. 03762/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3762 del 2018, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati Gian [#OMISSIS#] Conti e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Esposito, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Lungotevere [#OMISSIS#] Da Brescia 11; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministropro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel Settore Concorsuale 12/D1, Commissione di Valutazione per Conseguimento Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Ordinario, non costituiti in giudizio; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Avanzini, non costituita in giudizio; 
per la riforma
della sentenza 9 novembre 2017, n. 11162 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione III-bis.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] Asciano, per delega dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Esposito, e [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] dell’Avvocatura Generale dello Stato.
FATTO e DIRITTO
1.˗La prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], professore associato di diritto amministrativo presso l’Università di Pisa, dopo l’eliminazione del settore scientifico Ius/9 (Istituzioni di diritto pubblico) e la sua confluenza settori concorsuali 12/C1 (Diritto costituzionale) e 12/D1 (Diritto amministrativo), ha presentato, nel 2013, domanda per l’abilitazione scientifica nazionale per quest’ultimo settore 12/D1.
La commissione giudicatrice ha espresso un giudizio di non idoneità.
2.˗La prof. [#OMISSIS#] ha impugnato tale giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, che, con sentenza 11 luglio 2016, n. 1930, ha accolto il ricorso.
In particolare, il Tribunale, dopo avere riportato il contenuto del settore scientifico in esame, ha ritenuto che la illegittimità derivava dal fatto che «la valutazione delle pubblicazioni della ricorrente è stata effettuata senza considerare la sua provenienza dal settore delle istituzioni del diritto pubblico e senza considerare, altresì, che (…) nell’ambito del settore del Diritto amministrativo è espressamente ricompreso il settore delle istituzioni del diritto pubblico».
3.˗L’amministrazione ha nominato una nuova commissione, che ha espresso un nuovo giudizio di inidoneità.
4.˗La prof. [#OMISSIS#] ha impugnato anche tale nuovo giudizio innanzi al stesso Tribunale, che, con sentenza 9 novembre 2017, n. 11162, ha rigettato il ricorso.
5.˗La ricorrente in primo grado ha proposto appello.
5.1.˗Si è costituita in giudizio l’amministrazione statale, chiedendo il rigetto dell’appello.
6.˗La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 18 dicembre 2018.
7.˗L’appello è, nei limiti di seguito indicati, fondato.
8.˗In via preliminare, è opportuno ricostruire, in sintesi, il quadro normativo di riferimento, vigente ratione temporis.
L’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario) disciplina la procedura selettiva finalizzata all’ottenimento dell’abilitazione scientifica nazionale.
In attuazione di tale disposizione, sono stati adottati il D.P.R. 14 settembre 2011 n. 222 (Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’ articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240) e il D.P.R. 7 giugno 2012 n. 76 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222).
L’art. 5 del decreto ministeriale. n. 76 del 2012, nel fissare i criteri e i parametri che la commissione deve seguire nel valutare i titoli universitari e le pubblicazioni scientifiche, stabilisce che detta valutazione deve essere volta «ad accertare la maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca».
Il successivo art. 6 indica, sul piano quantitativo, quali sono gli indicatori bibliometrici che la commissione deve utilizzare per la misurazione dell’impatto della produzione scientifica complessiva.
La riforma, di cui sono state riportate soltanto alcune norme, ha chiaramente perseguito l’obiettivo di ridurre la discrezionalità delle commissioni mediante l’attribuzione di una funzione selettiva rilevante a criteri di tipo quantitativo.
Ciò comporta che le commissioni possono non attribuire l’abilitazione ai candidati che superino le mediane per il settore di appartenenza, ma sulla base di un giudizio di merito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l’abilitazione a candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano stati valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo.
Il Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare che, a fronte del superamento di tre “mediane”, la commissione deve indicare in maniera analitica e rigorosa i motivi per i quali l’interessato non può conseguire l’abilitazione a professore. In particolare, si è precisato che la commissione «deve motivare analiticamente (in modo rafforzato, proprio per il constatato superamento delle tre mediane) la valutazione del candidato, che già di per sè deve essere stata condotta in modo analitico» (Cons. Stato, sez. VI, 3 ottobre 2017, n. 4596; Id.,19 gennaio 2017, n. 226; Id. 26 maggio 2015, n. 2665; Id.10 febbraio 2015, n. 723).
9.˗Con un primo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ravvisato la violazione del giudicato, in quanto la commissione avrebbe espresso una nuova integrale valutazione e non si sarebbe limitata, invece, a valutare solo gli aspetti del pregresso giudizio ritenuti illegittimi.
Il motivo non è fondato.
Nella fattispecie in esame, il Tribunale amministrativo ha annullato il giudizio di non idoneità prescrivendo, quale effetto conformativo, il riesercizio del potere da parte di una diversa commissione.
La nuova commissione avrebbe dovuto esprimere, pertanto, una nuova valutazione che sostituisse integralmente la precedente, con il solo rispetto dei vincoli posti dalla sentenza. Non sarebbe, infatti, ipotizzabile una parcellizzazione del giudizio tra le due commissioni, atteso che è la natura stessa della procedura concorsuale a richiedere una valutazione unitaria e globale. Ne consegue che non è possibile scindere le parti “positive” del giudizio già reso da quelle “negative”.
10.˗Con un secondo motivo, l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ravvisato la violazione del giudicato, in quanto la commissione avrebbe continuato a considerare «le istituzioni di diritto pubblico come altro rispetto al diritto amministrativo».
Il motivo è fondato.
La prima sentenza del Tribunale amministrativo, passata in giudicato, era stata chiara nell’imporre all’amministrazione di non distinguere tra istituzioni di diritto pubblico e di diritto amministrativo.
La nuova commissione ha continuato, invece, a scindere, in alcune parti della sua valutazione, la natura delle pubblicazioni non esprimendo un giudizio effettivo sul contenuto di quelle ritenute non specificamente afferenti al diritto amministrativo.
Nel giudizio collegiale si legge, infatti, che «alcuni lavori trattano specificamente di tematiche tipiche del settore scientifico disciplinare del Diritto costituzionale e quindi presentano un impatto non particolarmente rilevante all’interno del settore concorsuale 12/ D1». Dopo averli elencati si conclude affermando che tali lavori costituiscono «contributi ben informati, non privi di spunti di originalità, ma nei quali predomina la componente ricognitiva, si da impedire di scorgere, con specifico riguardo al settore specifico disciplinare del Diritto amministrativo, risultati significativamente apprezzabili».
Nella parte successiva il giudizio collegiale esamina, invece, gli scritti riconducibili al settore amministrativo.
Nella parte finale si ribadisce che la prof. [#OMISSIS#] ha affrontato tematiche afferenti «soprattutto al diritto costituzionale».
Tali valutazioni, non consentite dal giudicato, compaiono anche nei giudizi individuali.
In particolare: i) nel giudizio individuale del prof. Astone si afferma che «la produzione scientifica, complessivamente considerata, non denota un impatto particolarmente significativo all’interno del settore 12 D/1, risultando al contrario assai più afferente al diritto costituzionale»; ii) nel giudizio individuale del prof. Comporti si afferma che alcuni lavori non possono essere valutati positivamente apparendo limitato il loro impatto nel settore di pertinenza; iii) nel giudizio individuale del prof. Fracanzani si afferma che la monografia del 2013 è «parzialmente congruente con il settore messo a concorso»; iv) nel giudizio individuale della prof.ssa Gola si afferma che si ravvisa «una maggiore concentrazione della candidata sugli aspetti costituzionalistici delle tematiche affrontante».
10.˗Con un terzo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata, per non avere la stessa rilevato l’illegittimità dell’operato della commissione che non avrebbe provveduto alla valutazione del superamento delle c.d. mediane.
Il motivo è fondato.
La necessità che il nuovo giudizio abbia [#OMISSIS#] unitaria e globale imponeva che venisse effettuata anche la valutazione in ordine alle mediane che, invece, è mancata.
11.˗Alla luce di quanto esposto, è necessario, pertanto, che l’amministrazione rieserciti nuovamente il potere nel rispetto dei vincoli derivanti dal giudicato formatosi con la sentenza del primo giudizio, sopra riportato, alla luce di quanto affermato in questa decisione.
12.˗L’amministrazione intimata è condannata al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si determinano in complessive euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:
a) accoglie, nei limiti indicati nella parte motiva, l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe;
b) condanna l’amministrazione intimata al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si determinano in complessive euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Silvestro [#OMISSIS#] Russo, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Giordano [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 22/01/2019