Il giudizio della commissione esaminatrice di un concorso indetto per la copertura di posti di docente universitario, in quanto inteso a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, al quale spetta solo verificare se il procedimento è conforme al parametro normativo e non è inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti (v. TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 29 settembre 2015 n. 1370). Inoltre, la “valutazione comparativa” che la commissione esaminatrice di un concorso per ricercatore e professore universitario è chiamata a svolgere consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati. Dal tenore della disposizione di cui all’art. 4, d.p.r. 23 marzo 2000, n. 117, non si ricava affatto che la Commissione debba in ogni caso esternare attraverso una apposita motivazione le ragioni per le quali ritiene di dover attribuire la vittoria ad un candidato piuttosto che ad altro, in quanto una motivazione siffatta non è certamente necessaria qualora dai giudizi individuali e dal giudizio collegiale emergano elementi di valutazione nettamente favorevoli in favore di alcuni dei candidati, perché in tal caso la valutazione comparativa richiesta può riassumersi nel semplice raffronto dei giudizi già espressi sui singoli candidati. Solo quando i valori non dovessero apparire significativamente differenziati, la scelta della Commissione deve dare esaurientemente conto della avvenuta comparazione e degli esiti di questa.
TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 19
Ricercatore a tempo determinato-Commissione giudicatrice-Valutazione
N. 00019/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00970/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 970 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
dott. [#OMISSIS#] Pieri, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via G. Livraghi n. 1;
contro
Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum – in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici, in Bologna, via Guido Reni n. 4 è domiciliata ex lege;
nei confronti
Dott.ssa Damigela [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Calcagnile, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Galleria [#OMISSIS#] n. 4;
per l’annullamento
Per quanto concerne l’atto introduttivo del giudizio:
A)del provvedimento dell’Università degli Studi di Bologna in data 30/10/2017, recante l’approvazione degli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa di n. 1 Ricercatore a tempo determinato per il Settore Concorsuale 12/H2 – Settore scientifico disciplinare IUS/19 “Storia del Diritto Medievale e Moderno” e della relativa graduatoria ivi approvata; B) degli atti della Commissione Giudicatrice, in particolare del verbale della I adunanza del 16/10/2017 e dei relativi allegati 1) e 2) e del verbale della II adunanza del 18/10/2017; C) della disposizione Dirigenziale del 31/8/2017 di nomina della Commissione Giudicatrice, nonché D) del bando di selezione in data 3/8/2017, con cui è stata indetta la suddetta procedura di valutazione comparativa; E) della delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna del 1/12/2016, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) e, laddove occorra: F) del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Università degli Studi di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29/3/2011; G) nonché per la condanna dell’Amministrazione universitaria al risarcimento del danno subito dal ricorrente con pagamento delle relative somme a tale titolo dovute. Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento: H) del Decreto Direttoriale in data 15/11/2017; I) della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Bologna del 28/11/2017. E per l’accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patiti a causa dei provvedimenti impugnati nonché per la condanna dell’Amministrazione universitaria al pagamento delle relative somme.
Visti il ricorso principale, i motivi aggiunti e i relativi, rispettivi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Bologna e della controinteressata dott.ssa Damigela Xoxha;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2018, il dott. Umberto [#OMISSIS#] e uditi, per le parti, i difensori [#OMISSIS#] Bianchedi, avv. dello Stato [#OMISSIS#] Postacchini e avv. Massimo Calcagnile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio e i successivi motivi aggiunti, il dott. [#OMISSIS#] Pieri, che ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, c. 3 lett. a) L. n. 240 del 2010, bandita dall’Università degli Studi di Bologna in data 3/8/2017 – settore concorsuale 12/H2 – Storia del Diritto Medievale e Moderno per il Settore scientifico disciplinare IUS/19 – chiede l’annullamento degli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, mediante i quali l’Università degli Studi di Bologna, dopo avere approvato gli atti della graduatoria concorsuale nella quale il ricorrente è posizionato in terza posizione, ha affidato il predetto incarico alla candidata dott.ssa Damigela Xoxha, classificatasi al primo posto.
A sostegno dell’atto introduttivo della lite, il ricorrente deduce motivi in diritto rilevanti: violazione dell’art. 24 della L. n. 240 del 2010 e della Carta Europea dei Ricercatori, per avere il Bando del concorso de quo illegittimamente indicato ai candidati un progetto di ricerca troppo particolareggiato, tale da corrispondere esattamente, di fatto, al profilo curriculare della vincitrice. Ulteriore censura riguarda la mancata predeterminazione, sempre nel bando, dei criteri e dei punteggi attribuibili ai candidati, nella specie operazione effettuata dalla Commissione giudicatrice, in asserita violazione dell’art. 8, c. 2, del D.P.R. n. 487 del 1994. A dire del ricorrente manca, infine, nel bando, il necessario riferimento e la citazione della L. n. 125 del 1991 o del successivo D. Lgs. n. 198 del 2006 in tema di pari opportunità per uomini e donne per l’accesso al lavoro. Un ulteriore ordine di rilievi aggredisce l’operazione di nomina della Commissione giudicatrice, che il ricorrente ritiene in contrasto con gli artt. 9 e 11 del D.P.R. n. 487 del 1994 e 35 del D. lgs. n. 165 del 2001, laddove tali disposizioni vietano di ricoprire la carica di componente la Commissione concorsuale ai componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione interessata e ove impongono di astenersi ai componenti nominati che versino in situazioni di incompatibilità come è nel caso del Prof. Tavilla. Il ricorrente ritiene viziato anche l’operato della Commissione giudicatrice per l’asserita illogicità dei criteri e dei punteggi attribuiti ai titoli, con violazione dell’art. 7 del bando e dell’art. 97 Cost. e, inoltre, per l’attribuzione dei punteggi ai titoli posseduti dal ricorrente, in ragione della palese e ingiustificata sotto valutazione degli stessi e per l’altrettanto palese e ingiustificata sopra valutazione di quelli posseduti della prima classificata. Risulterebbe inoltre illogica la motivazione del giudizio collegiale dato al ricorrente con riferimento alla consistenza complessiva della sua produzione scientifica.
Con il ricorso per motivi aggiunti, i provvedimenti e gli atti con esso gravati, sono ritenuti viziati per illegittimità derivata rispetto ai motivi esposti nel ricorso principale e per un’ulteriore motivo rilevante violazione dell’art. 17 Statuto dell’Università degli Studi di Bologna e degli artt. 6 e 9 del Regolamento del Dipartimento di Scienze Giuridiche, sostenendo, il ricorrente, che la gravata proposta di chiamata della Dott.ssa Xoxha sia stata approvata dall’Università in assenza dei presupposti di necessità e urgenza prescritti dall’art. 6, comma 1, lett. f) del citato Regolamento.
L’Università degli Studi di Bologna, costituitasi in giudizio, chiede preliminarmente che il ricorso sia dichiarato parzialmente inammissibile in quanto tutte le censure relative all’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice, impingono direttamente nell’ambito di valutazioni tecnico discrezionali di tale organo. Nel merito, l’Università chiede che entrambi i ricorsi siano respinti respinti, in quanto infondati.
Con ordinanza collegiale n. 4 del 2018, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente. In sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato sez. VI, con ordinanza n. 2098 del 2018 ha accolto la suddetta istanza ai soli limitati fini di cui all’art. 55 comma 10, Cod. Proc. Amm.
Alla pubblica udienza del giorno 24/10/2018, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come indicato nel verbale.
DIRITTO
Il Collegio osserva che é infondato il primo motivo del ricorso principale, poiché dalla semplice lettura del bando di concorso emerge con nettezza che nella lex specialis della procedura non è stato individuato alcun progetto di ricerca particolareggiato, tale da attagliarsi, in concreto, secondo quanto prospetta la difesa del dott. Pieri, al profilo della candidata vincitrice. Il Collegio ritiene che il riferimento al progetto di ricerca contenuto nell’art. 2 del bando “Attività da svolgere”, sia oggettivamente diretto a chiarire ai soggetti interessati a partecipare alla selezione pubblica, quali saranno le effettive attività che il futuro ricercatore dovrà svolgere per l’espletamento dell’incarico (v. Bando doc. n. 1 ric.). Parimenti inconferente, oltre che infondato è il rilievo circa l’asserito mancato riferimento, nel bando, alla L. n. 125 del 1991, risultando il principio posto a tutela delle pari opportunità di rango costituzionale, con conseguente ultroneità della citazione, nel bando di concorso, della normativa ordinaria che formalmente ne prevede la tutela, e, di conseguenza, della stessa censura del ricorrente, in assenza, nell’impugnativa, di alcuna specifica doglianza rilevante la concreta violazione del riferito principio.
Per quanto concerne, inoltre, il mancato riferimento e applicazione, nel bando, ai criteri stabiliti dalla normativa concorsuale generale di cui al D.P.R. n. 487 del 1994, il Collegio osserva che il rilievo è infondato, costituendo fonte primaria per tale particolare procedura selettiva di reclutamento dei Professori ordinari e dei Ricercatori universitari, quella specifica settoriale di cui al D.M. n. 243 del 2011(emanato in applicazione dell’art. 24, comma 2, lett. c) L. n. 240 del 2010). Pertanto, legittimamente l’Ateneo bolognese ha applicato tale specifica disciplina alla procedura concorsuale in parola, trovando applicazione, la riferita disciplina generale di cui al D.P.R. n. 487 del 1994, unicamente in via residuale. Tali considerazioni valgono anche per rilevare l’infondatezza della doglianza con la quale è rilevata la violazione dell’art. 9 del citato D.P.R. n. 487 del 1994. Tale ultima disposizione non è applicabile, per quanto detto, ai concorsi universitari di reclutamento di personale docente, con la conseguenza che, nella specie, l’Ateneo non doveva comunicare la nomina dei componenti la Commissione giudicatrice al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Anche il secondo motivo dell’atto introduttivo è infondato, non rispondendo al vero che i componenti della Commissione giudicatrice del concorso in oggetto Proff. Cavina e Legnano Annichini facciano parte degli organi ai quali è statutariamente attribuita la direzione politica dell’Università, risultando essi ricoprire unicamente la carica, all’interno dell’organigramma dell’Ateneo, di componenti di diritto del Consiglio di Dipartimento; organo che non è incluso tra quelli, precisamente individuati dall’art. 2 della L. n. 240 del 2010, aventi funzione di direzione politica dell’Ateneo. Non si sottrae a giudizio di infondatezza pure l’ulteriore rilievo, con il quale si asserisce che uno dei membri della Commissione (Prof. Tavilla) avrebbe avuto l’obbligo di astenersi perché in potenziale conflitto di interessi con la candidata risultata poi vincitrice del concorso. Il Tribunale deve osservare, al riguardo, sul punto condividendo l’oramai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, che per tale tipologia di concorsi per posti di docente universitario non costituiscono causa di incompatibilità i normali rapporti accademici intercorrenti tra docenti e discenti, risultando essi rapporti del tutto fisiologici all’interno delle Comunità accademiche e all’interno della ancora più ristretta cerchia degli “addetti ai lavori” facenti parte del medesimo settore scientifico disciplinare. Nella specie, non può pertanto considerarsi quale elemento connotante incompatibilità tra componente della Commissione e candidato la pubblicazione, sulla rivista scientifica diretta dal Prof. Tavilla, di n. 4 articoli della candidata dott.ssa Xoxha. Per quanto concerne, infine, l’articolo della dott.ssa Xoxha “…su Pellegrino Rossi…” asseritamente non valutabile secondo parte ricorrente, il Collegio deve rilevare l’infondatezza della censura, risultando in atti che il predetto articolo è stato formalmente accettato dalla Direzione della Rivista su cui è stato pubblicato (v. doc. n. 15 dell’Università), con conseguente legittimità della valutazione del titolo, da parte della Commissione.
Per quanto concerne il terzo motivo, il Collegio ne deve rilevare la palese infondatezza. L’autonoma valutazione preliminare dei candidati operata dalla Commissione ex D.M. n. 243 del 2011, che secondo la difesa del ricorrente sarebbe stata effettuata illegittimamente mediante attribuzione di un autonomo punteggio numerico, in realtà è stata operata dalla Commissione nel pieno rispetto di quanto prevede l’ art. 24, c. 2 lett. c) L. n. 240 del 2010, ossia valutando preliminarmente i candidati non mediante punteggio numerico ma con giudizio motivato, così come è dimostrato dai giudizi complessivi di “buono” e “discreto” rispettivamente attribuiti alla candidata Dott.ssa Xoxa e al ricorrente (v. all. n. 2 del 1° verbale Comm.ne doc. n. 9 ricorrente).
Risulta inoltre destituito di fondamento il rilievo riguardante il peso eccessivo (fino a un max di punti 10) asseritamente attribuito dalla Commissione all’elemento di valutazione “consistenza complessiva della produzione scientifica” in relazione ai punteggi massimi già attribuiti alle singole pubblicazioni, trattandosi di parametro di valutazione oggettivamente rilevante e particolarmente significativo in relazione all’incarico da ricoprire, risultando esso inoltre espressamente previsto dall’art. 3, c. 3 D.M. n. 243 del 2011.
Con il quarto motivo, il ricorrente sostiene, in concreto che i giudizi dati dalla Commissione ai candidati sarebbero irragionevoli ed arbitrari. Il Collegio rileva che la suddetta censura é inammissibile, in quanto, nel caso di specie, i punteggi attribuiti ai tre candidati in competizione, in base ai quali la Commissione ha stilato la graduatoria concorsuale che ha visto la dott.ssa Xoxha vincitrice con punti 56/100; il dott. De [#OMISSIS#] 2° classificato con punti 49/100 e il dott. Pieri inserito solamente in 3^ posizione con punti 41/100, non appaiono ictu oculi irragionevoli o frutto di evidenti errori o travisamento di fatti, o di palesi carenze istruttorie, tenuto anche conto sia dell’oggettivo, considerevole divario di punteggio che il ricorrente tenta in questa sede giurisdizionale di colmare per raggiungere e superare le posizioni dei candidati che lo precedono (9 punti rispetto alla valutazione del dott. De [#OMISSIS#] e ben 16 punti rispetto al punteggio complessivo della dott.ssa Xoxha), sia perché tali giudizi della Commissione hanno portato ad una graduatoria di concorso che vede ben due candidati maggiormente meritevoli – quanto a titoli e pubblicazioni posseduti – rispetto al dott. Pieri. In tale contesto, devono essere valutate le censure del ricorrente aventi quali obiettivi i punteggi illegittimamente attribuiti ai candidati, ed esse si rivelano, per la quasi totalità, quali pretestuosi rilievi inammissibilmente volti a sostituire alle valutazioni tecniche (ampiamente discrezionali e opinabili) effettuate dalla Commissione, con le proprie personali valutazioni ed i relativi punteggi, altrettanto soggettivi e opinabili, sia dei titoli sia delle pubblicazioni presentati dai candidati, il tutto mediante operazioni dirette ad una sistematica sopravalutazione dei titoli posseduti dal ricorrente e ad una altrettanto [#OMISSIS#] opera di svalutazione e ridimensionamento dei titoli e delle pubblicazioni posseduti dagli altri due candidati; operazioni conclusivamente finalizzate alla redazione di una nuova graduatoria, nella quale il ricorrente, in modo del tutto autoreferenziale, si auto colloca al primo posto. Nel dettaglio, si segnala, a titolo esemplificativo di tale modus operandi la censura relativa alla asserita illegittimità del punteggio di p. 10 (ritenuto eccessivo) attribuito alla dott.ssa Xoxha per il titolo attività didattica svolta, con riferimento al fatto che il ricorrente, non avendo svolto attività didattica alcuna, se non il tutorato valutato con punti 1 (come alla dott.ssa Xoxha), non aveva alcun argomento per dimostrare detta presunta sopravalutazione del parametro in parola. Si segnala, altresì, la generica asserzione di sopravalutazione delle pubblicazioni presentate dagli altri due candidati, che, a dire del ricorrente, sarebbero scarsamente inerenti e congruenti con il Settore Scientifico Disciplinare oggetto della procedura: “Storia del Diritto Medievale e Moderno”, con successiva apodittica affermazione che ciascuna di tali pubblicazioni, avrebbe al massimo meritato non più di 0,50 punti. Infine si ritiene direttamente impingente nel merito della valutazione operata dalla Commissione la censura concernente la presunta sotto valutazione delle pubblicazioni del ricorrente, avendo ciascun membro della Commissione e la Commissione stessa collegialmente spiegato, nei propri giudizi, le ragioni in base alle quali: a) la monografia sul filosofo Leibniz rivela “ …una difficoltà a identificare un oggetto sicuro e ben delineato di ricerca…”, mentre l’ulteriore produzione del ricorrente, pur essendo “…di interesse e di qualche rilievo, non appare comunque in grado di documentare una lineare continuità dell’attività di ricerca…” (v. all n. 2 al verbale Comm.ne doc. n. 9 Università).
Su tale punto, giurisprudenza consolidata ha affermato il principio secondo cui il giudizio della Commissione esaminatrice di un concorso indetto per la copertura di posti di docente universitario, in quanto inteso a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, al quale spetta solo verificare se il procedimento è conforme al parametro normativo e non è inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti (v. T.A.R. Piemonte, sez. I, 29/9/2015 n. 1370; T.A.R. Basilicata 14/9/2015 n. 579). Inoltre, sempre secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, la “valutazione comparativa” che la commissione esaminatrice di un concorso per ricercatore e professore universitario è chiamata a svolgere consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati. Dal tenore della disposizione di cui all’art. 4, d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, non si ricava affatto che la Commissione debba in ogni caso esternare attraverso una apposita motivazione le ragioni per le quali ritiene di dover attribuire la vittoria ad un candidato piuttosto che ad altro, in quanto una motivazione siffatta non è certamente necessaria qualora dai giudizi individuali e dal giudizio collegiale emergano – come è avvenuto nella controversia in esame – elementi di valutazione nettamente favorevoli in favore di alcuni dei candidati, perché in tal caso la valutazione comparativa richiesta può riassumersi nel semplice raffronto dei giudizi già espressi sui singoli candidati. Solo quando i valori non dovessero apparire significativamente differenziati, la scelta della Commissione deve dare esaurientemente conto della avvenuta comparazione e degli esiti di questa. Nella specie, invece, la graduatoria segnala un consistente differenziale di punteggio tra il ricorrente ed i due candidati che lo precedono. Inoltre, i vizi che inficerebbero le valutazioni operate dalla Commissione risultano oggettivamente insussistenti, in definitiva traducendosi, i rilievi del ricorrente, in inammissibili censure di merito dell’operato della Commissione, volte a riscrivere la graduatoria stilata dalla Commissione con l’indebito posizionamento del ricorrente quale vincitore del concorso.
Nemmeno è censurabile l’operato dell’Amministrazione ove ha attribuito al ricorrente un punto per la partecipazione a gruppi di ricerca, dato che, pur essendo vero che al criterio di valutazione “Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionale” erano attribuiti max punti 5, è altrettanto certo, come dal citato verbale della Commissione docc. n. 9, all. n. 1 e n. 10) che per la semplice partecipazione ai suddetti gruppi di ricerca sarebbe stato attribuito al massimo un punto. In ultimo, rimane da esaminare l’unica autonoma censura proposta con il ricorso per motivi aggiunti, con la quale si sostiene, in concreto, la intempestività dell’atto di chiamata della candidata vincitrice dott.ssa Xoxha a ricoprire il ruolo messo a concorso per mancanza del presupposto dell’urgenza. Il rilievo è inammissibile per carenza di concreto interesse a proporlo, attesa l’accertata infondatezza del ricorso principale che ha confermato la graduatoria concorsuale stilata dalla Commissione giudicatrice, con conseguente insussistenza di alcun interesse del ricorrente a censurare l’atto di chiamata al posto di ricercatore che il medesimo non potrà in alcun caso conseguire. Detta censura è inoltre palesemente infondata, stante che l’amministrazione universitaria ha dimostrato la tempestività dell’atto, sulla base del chiaro enunciato dell’art. 6, c. 11 del Regolamento di Ateneo laddove è stabilito che la delibera contenente la proposta di chiamata del candidato al Consiglio di Amministrazione debba essere effettuata entro il termine di mesi 2 decorrente dalla data di approvazione degli atti concorsuali. Nella specie, la proposta è stata inviata tempestivamente il 15/11/2017, scadendo detto termine il 30/12/2017, ovvero dopo 2 mesi dall’approvazione degli atti avvenuta il 30/10/2017 (v. Regolamento doc. n. 11 ricorrente).
Per i suesposti motivi, il ricorso principale e il ricorso aggiuntivo sono respinti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi. Condanna il ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore delle controparti resistenti, al pagamento delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano per l’importo onnicomprensivo di €. 4.000,00 (Euro quattromila /00) oltre accessori di legge, di cui €. 2.000,00 oltre accessori di legge in favore dell’Università degli Studi di Bologna e di cui 2.000,00 oltre accessori di legge in favore della controinteressata dott.ssa Damigela Xoxha.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
Umberto [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 14/01/2019