In tema di concorso pubblico per l’ammissione a corsi a numero programmato, la scelta di prevedere domande di biologia, chimica, fisica e matematica, spetta unicamente alla amministrazione, nell’esercizio del suo potere tecnico-discrezionale.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 24 gennaio 2019, n. 928
Accesso a numero programmato corsi a numero chiuso-Test preselettivi-Discrezionalità tecnica
N. 00928/2019 REG.PROV.COLL.
N. 14321/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14321 del 2016, proposto da
[#OMISSIS#] Siena, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D’Angiolella, [#OMISSIS#] Brusciano, [#OMISSIS#] Mastellone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Como in Roma, via G. [#OMISSIS#], 49;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Università degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli, Cineca – Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Maselli non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
a) in parte qua e per quanto di ragione, del Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II del 5/7/16 – DR/2016/2237 – di indizione del concorso unico per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria per l’anno 2016-2017;
b) in parte qua e per quanto di ragione delle operazioni di svolgimento e consegna della prova, nonché delle operazioni di correzione espletate in riferimento ai corsi di laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria per l ‘A.A. 2016/2017 e dei relativi verbali redatti dalla proposta Commissione;
c) del D.M. Miur del 30/6/2016 n. 546 con relativi allegati n. 1, 2, 3 e 4, nonché allegato A (sui programma di studio anche in riferimento ai posti da perfezionare con successivi decreti);
d) del D.M. del 20.06.2016 n. 487 di istituzione del tavolo di lavoro per la definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione che occupano;
e) del D.M. del 20.05.2016 n. 312 di istituzione della Commissione incaricata della validazione dei quesiti e dell’eventuale atto e/o provvedimento di recepimento dei relativi lavori;
f) per quanto di ragione del D.M. n. 47/2013;
g) dei verbali, ove esistenti, concernenti i lavori dei “soggetti con comprovata competenza in materia”, incaricati, ex art. 2 del D.M. 546/2016, di elaborare la prova preselettiva; del provvedimento di recepimento, ove esistente, delle operazioni conchiuse in tali verbali, nonché di nomina di tali soggetti
“esperti”;
h) di tutte le graduatorie, tra cui quella unica definitiva e nominativa del 04/10/2016, pubblicate dal MIUR sul sito riservato e redatte all’esito delle prove preselettive per l’ammissione ai corsi di laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per nell’ a.a. 2016/2017, relative all’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II, nella sola parte in cui la ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l’iscrizione della ricorrente;
i) della graduatoria definitiva, nella sola parte in cui la ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l’iscrizione della ricorrente;
j) in parte qua e per quanto di ragione del Decreto del Rettore n. 907 del 22/3/2016 dell’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” di indizione del concorso unico nazionale per l’ammissione di corso di laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno 2016/2017 con indicazione del numero dei posti disponibili e delle delibere di ratifica del Senato Accademico (seduta del 5/4/2016) e del Consiglio di Amministrazione (seduta del 4/4/2016);
k) in parte qua e per quanto di ragione del Decreto Interministeriale del 25 luglio 2016, n. 592 recante la definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2016/2017;
1) di ogni altro atto connesso preordinato e consequenziale;
e per il risarcimento
del danno in forma specifica mediante l’immatricolazione, anche in soprannumero, della ricorrente al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2016-2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di Ministero della Salute e dell’Università degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli e del Cineca – Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udito l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#].
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Siena [#OMISSIS#] in data 5 settembre 2017, ha sosteneva il test di ammissione al corso di laurea, a numero chiuso, di medicina, per l’anno accademico 2017/2018, presso l’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II, conseguendo il punteggio di 37,1 che la colloca in posizione non utile in graduatoria.
La concorrente ha impugnato quindi la mancata ammissione al corso di laurea, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui il D.M. n.477 del 2017 in parte qua, deducendo i seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL DPR 915194 N. 487 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE E DELLA LEX SPECIALIS PREVISTA DAL D.M. MIUR DEL 546 DEL 30/06/2016 E SEGNATAMENTE DELL’ALLEGATO N. 1 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E TRASPARENZA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ E SVIAMENTO.
Alla luce delle prescrizioni della lex specialis, pur non essendo vietato al concorrente di portare in aula delle penne, il candidato avrebbe dovuto svolgere la prova facendo uso esclusivamente di una penna nera fornita dall’Ateneo, che, tuttavia, non sarebbe stata fornita, né ritirata dalla Commissione;
2) STESSA CENSURA SOTTO DIVERSO PROFILO. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA LEX SPECIALIS DEL PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’ANONIMATO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI E DI EVIDENZA PUBBLICA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ E SVIAMENTO.
I quesiti della prova scritta sarebbero stati, predisposti da una ditta privata e validati da una commissione nazionale nominata dal MIUR, non recherebbero quiz del tutto inediti in quanto alcuni di essi sarebbero stati copiati da altri test già editi.
Il fatto di aver somministrato quiz già editi, oltre a non essere in linea con le disposizioni ministeriali, avrebbe leso la par condicio tra i candidati in quanto ha agevolato coloro che si erano preparati sui testi già pubblicati che contenevano quesiti poi oggetto della selezione;
3) STESSA CENSURA SOTTO DIVERSO PROFILO. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIEMNTO E DELLA LEX SPECIALIS DEL PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DEL D.M. MIUR 546/2016 E SEGNATAMENTE DELL’ALLEGATO N. 1 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’ANONIMATO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI E DI EVIDENZA PUBBLICA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ E SVIAMENTO;
4) STESSA CENSURA SOTTO DIVERSO PROFILO. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIEMNTO E DELLA LEX SPECIALIS DEL PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DEL D.M. MIUR 546/2016 E SEGNATAMENTE DELL’ALLEGATO N. 1 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’ANONIMATO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI E DI EVIDENZA PUBBLICA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ E SVIAMENTO.
Dei sessanta quesiti somministrati al candidato, trenta (vale a dire la metà) sarebbero stati di chimica e/o biologia e sarebbero stati validati da commissari (si pensi a quelli specializzati nel settore del SSD ICAR) privi di competenza specifica in relazione alla chimica o alla biologia;
5) STESSA CENSURA SOTTO DIVERSO PROFILO. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO DEI PARTECIPANTI.
Dall’esame della documentazione e dei verbali redatti dalla Commissione presente nell’aula T04 emergerebbe che alcuni candidati sono stati aggiunti successivamente alla lista (prestampata) del Registro Presenze, il che farebbe ritenere che vi sia stato uno spostamento di aula di alcuni candidati che si ipotizza siano stati gemelli. Tuttavia, a fronte di due nominativi aggiunti nell’aula T04, la Commissione nel verbale d’aula relativo allo svolgimento della prova, avrebbe verbalizzato l’aggiunta di un unico candidato. Ciò avrebbe determinato l’illegittimità delle operazioni e dello svolgimento della prova;
6) STESSA CENSURA SOTTO DIVERSO PROFILO. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DEI PARTECIPANTI.
Alcune delle domande somministrate non sarebbero state comprensibili e avrebbero dato adito a equivoci. In particolare, nel corso della procedura, il MIUR ha rilevato che uno dei quesiti, contrassegnato dal numero 16 nel questionario-tipo predisposto dall’Amministrazione, non presentava una sola risposta corretta (originariamente individuata in quella segnata alla lettera “A”), e, pertanto, ha deciso di attribuire indistintamente a tutti i candidati il punteggio di 1,5 per tale quesito.
7) VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 34 E 97 COST. – VIOLAZIONE DELL’ART. 1 L. 241/1990 – VIOLAZIONE DELL’ALLEGATO AAL D.M. MIUR DEL 546 DEL 30/06/2016-VIOLAZIONE E FALSAAPPLICAZIONE DELL’ART. 4 L. 02/08/1999, N. 264 – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PROCEDURE SELETTIVE.
Il livello di preparazione richiesto per il superamento delle prove di ammissione ai corsi di laurea sarebbe stato assai superiore a quello raggiunto all’esito degli studi di scuola superiore;
8) STESSA CENSURA SOTTO DIVERSO PROFILO. VIOLAZIONE DELL’ART. 34 COST. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAZIONALITA’ ED ADEGUATEZZA DELLE PROVE CONCORSUALI;
9) STESSA CENSURA SOTTO DIVERSO PROFILO. VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL’ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI, DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE – ECCESSO DI POTERE PERARBITRARIETA’ -ILLOGICITA’ – CARENZA DI CONTESTUALITA’ – TRASPARENZA E PAR CONDICIO.
I vizi in rubrica deriverebbero dalla presenza, tra il materiale consegnato ai candidati di un codice alfanumerico personale, che, al momento di consegna del foglio contenente le risposte e sottoscrizione del registro di uscita, i commissari avrebbero potuto facilmente associare al nome e cognome del candidato cui esso perteneva.
Tali modalità di svolgimento della prova, sarebbero lesive del principio dell’anonimato e altresì contrarie al bando di concorso (che prevedeva una urna chiusa sia per le schede anagrafiche che per i fogli contenenti le risposte), perché contemplate soltanto nelle istruzioni diramate ai concorrenti.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, l’Università degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli e il Cineca – Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico, si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del gravame ed illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n. 447 del 2017 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente.
Con ordinanza n. 722 del 2018 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio; mentre con ulteriore ordinanza n. 7113 del 2018 sono stati disposti incombenti istruttori.
Successivamente, sia la ricorrente che l’Amministrazione fornivano riscontro alle richiamate ordinanze di questo Tribunale n. 722/2018 e n. 7113/2018, la prima per quanto riguarda l’integrazione del contraddittorio, la seconda per gli incombenti istruttori.
Premesso quanto sopra, il Collegio rileva la inammissibilità ed infondatezza del ricorso, atteso che le contestazioni che investono la procedura concorsuale, risultano esaminate e respinte da questo Tribunale, in numerose pronunce da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi (con conseguente possibilità di attenersi all’art. 74 c.p.a., per una motivazione espressa in forma semplificata: cfr. in tal
senso, per il principio, TAR Lazio, Roma, sez. III, 20 luglio 2018, n. 8263).
Invero, con riferimento al motivo che riguarda la neutralizzazione del quesito n. 16, al fine di disattendere la censura è possibile richiamare le sentenze di questa Sezione n. 11314/2017 e n. 10129/2017, in cui è stato rilevato che (in estrema sintesi) che non compete a questo giudice la soluzione del quesito di cui trattasi, in quanto ogni opzione di scelta, non riconducibile alla volontà Amministrazione, si tradurrebbe in una inammissibile ingerenza nell’apprezzamento di quest’ultima (e, quindi, in eccesso di potere giurisdizionale: cfr., per il principio, fra le tante, Corte di Cassazione SS.UU., 31 maggio 2016, n. 11380). Detto apprezzamento, peraltro, deve ritenersi espressione di una discrezionalità di tipo misto, ovvero in parte tecnica – sulla base di considerazioni di tipo logico/matematico, in cui non è dato rinvenire un’oggettiva erroneità in fatto (dato il margine di ambiguità valutativa sopra descritto) – e in parte amministrativa, per quanto riguarda la determinazione di escludere detto quesito dalla fase di selezione in corso (per formulazione inidonea a garantire – modo chiaro e non controvertibile – il perseguimento delle finalità della selezione stessa).
Con riferimento ai motivi relativi alla scelta di prevedere domande di biologia, chimica, fisica e matematica, occorre rilevare che le decisioni, inerenti all’articolazione e alla struttura del test, sono state assunte dal soggetto pubblico sulla base di tipiche valutazioni tecnico-discrezionali, all’evidenza non irragionevoli, come più volte segnalato dalla Sezione (cfr. in ultimo, tra le altre, TAR Lazio, III, n.8779 del 2018, nonché n. 10129 del 2017).
Con riferimento alla censura riferita ai quesiti somministrati già editi, in quanto contenuti in manuali di preparazione alla prova, va rilevata – ancora una volta, in conformità a numerosi precedenti della sezione – l’irrilevanza del fatto come ragione di invalidità della procedura, atteso che a tutti i candidati sono state sottoposte lo stesso numero e tipo di domande, senza alcuna differenziazione e che i manuali in questione erano agevolmente rinvenibili in commercio per la preparazione degli studenti, il cui impegno di studio non può essere oggetto di penalizzazione (cfr. per tutte TAR Lazio, III, n.10065 e n.10129 del 2017); non sarebbe, del resto, possibile sapere quali dei candidati fossero, in via ipotetica, a conoscenza dei quesiti e in che misura, quali degli stessi abbiano tratto vantaggio dal fatto in questione e in che modo. Analitiche ragioni di rigetto sono state esposte, ugualmente, per quanto riguarda la prospettata violazione del principio di anonimato (cfr. ancora TAR Lazio, III, n.10129 del 2017).
Occorre inoltre evidenziare la genericità del motivo, relativo alla validazione dei test svolta da commissari non competenti, dal momento che non vengono forniti dati sufficienti per inferire da tale censura la possibilità di ammettere l’istante alla facoltà di medicina richiesta.
Le modalità di formazione dei quesiti, validati da esperti del settore, nonchè l’approvazione degli atti da parte del Ministero non appaiono affetti da vizi invalidanti e sono pure stati oggetto di precedenti valutazioni di infondatezza da parte di questo Tribunale.
Quanto alle segnalate irregolarità attinenti i difetti di verbalizzazione, utilizzo di penne non consentite si osserva che non sono emersi fatti più circostanziati, o comunque elementi di pregiudizialità in rapporto al presente giudizio, tali da invalidare l’intera procedura concorsuale, pertanto, l’argomentazione difensiva appare inammissibile per genericità, ferma restando l’autonoma rilevanza anche in ambito amministrativo di una eventuale, futura pronuncia emessa in sede penale, che accertasse responsabilità individuali o collettive.
In relazione alla ipotizzata possibilità di uno scorrimento della graduatoria che consentisse l’immatricolazione della ricorrente l’amministrazione con la relazione depositata a seguito della ordinanza istruttoria ha evidenziato, con riferimento alla graduatoria nazionale inerente alle prove di
accesso ai Corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria – a.a. 2016/2017, che l’ultimo scorrimento è avvenuto in data 11 Maggio 2018 per cui la graduatoria in questione è chiusa, avendo tutti gli Atenei coinvolti, a livello nazionale, saturato il contingente di posti disponibili nei relativi corsi di laurea.
L’ultimo candidato che ha trovato posto utile in graduatoria nazionale medicina e odontoiatria a.a. 2016/2017 si è posizionato al n. 15806 con un punteggio di 57,20.
Ne consegue che l’istante, atteso il punteggio riportato al termine del test, non ha alcun possibilità di ottenere la immatricolazione per effetto dello scorrimento.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del MIUR nella misura complessiva di € 1.000,00 (mille/00) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 24/01/2019