In tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha dettato parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno dagli stessi, di modo che – ove titoli e valori soglia risultino positivamente riscontrati – non può non ravvisarsi l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata per negare il richiesto titolo abilitante, risultando i soggetti interessati già inseriti, ad un livello sotto diversi profili adeguato, in un determinato settore scientifico (poiché i parametri in questione – benché formulati in termini quantitativi – sono anche espressione di un positivo spessore della figura professionale di riferimento).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 24 gennaio 2019, n. 928
Abilitazione scientifica nazionale-Obbligo di motivazione del diniego
N. 01019/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05760/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5760 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] Paccagnella, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Sciolti, [#OMISSIS#] Petitto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via A. Bertoloni n. 44;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] Buizza non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del provvedimento MIUR recante l’elenco dei candidati dichiarati abilitati al ruolo di professore di prima fascia Settore concorsuale 04/A4 – Geofisica, pubblicato in data 3.04.2017 sul sito del MIUR (doc. n. 1), nella parte in cui dichiara la dott. Paccagnella non abilitata alla I fascia di docenza, nell’ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale indetta dal MIUR con D.D. n. 1532/2016;
– del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dai prof. Crescentini [#OMISSIS#], Fedi [#OMISSIS#], Sabadini [#OMISSIS#], Budillon [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con riferimento alla ricorrente, con cui la Commissione giudicatrice dell’ASN per il settore concorsuale in oggetto ha ritenuto la candidata non abilitata (doc. n. 2);
– di ogni altro atto o provvedimento connesso e/o presupposto e/o conseguente, e, in particolare, del verbale della Commissione Giudicatrice n. 1 del 10.11.2016 (doc. n. 3) e relazione riassuntiva (doc. n. 4)Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. R. Sciolti e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] (solo nella chiamata preliminare).
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ sottoposta all’esame del Collegio una questione di mancato riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale, in base alla procedura prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario).
Tale procedura è disciplinata anche dal regolamento attuativo, approvato con d.P.R. n. 222 del 14 settembre 2011, come modificato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione, oggetto di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 120 del 7 giugno 2016, oltre che dal bando di selezione.
I limiti del sindacato di legittimità su atti, che, come quelli in esame, costituiscano espressione di discrezionalità tecnica, sono ormai oggetto di giurisprudenza consolidata, anche per quanto riguarda la linea evolutiva, secondo cui può ritenersi censurabile ogni valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia (esattamente in termini: Cons. Stato, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201, nonchè Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888; 27 maggio 2014, n. 3357; 16 aprile 2012, n. 2138; 18 novembre 2008, n. 694; TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 agosto 2016, n. 9086).
Per quanto riguarda la più recente disciplina, vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha dettato parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno dagli stessi, di modo che – ove titoli e valori soglia risultino positivamente riscontrati – non può non ravvisarsi l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata per negare il richiesto titolo abilitante, risultando i soggetti interessati già inseriti, ad un livello sotto diversi profili adeguato, in un determinato settore scientifico (poiché i parametri in questione – benché formulati in termini quantitativi – sono anche espressione di un positivo spessore della figura professionale di riferimento).
Nel citato regolamento n.120 del 2016 si richiede in particolare, all’art. 5, che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “A” al regolamento stesso; detto candidato, inoltre, deve superare almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali (cfr. allegato “C” reg. cit); conclusivamente, quindi, l’abilitazione di cui trattasi potrà essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere gli almeno tre titoli di cui sopra, ottengano (art. 6 reg. cit.) una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata”, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”). Ulteriori precise disposizioni indicano il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza.
Nel caso di specie, l’abilitazione di cui trattasi è stata negata per il settore disciplinare 04/A4 – Geofisica – con cinque giudizi negativi su cinque, in quanto è stato accertato il non pieno raggiungimento della maturità scientifica, necessaria per l’esercizio delle funzioni di professore di I fascia: quanto sopra, nonostante il possesso dei quattro titoli su dieci prescritti per la prima fascia ed il superamento di due valori-soglia. La valutazione negativa è contestata nel ricorso per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, con rilevata contraddittorietà e difetto di motivazione del giudizio finale di non idoneità.
In tale contesto il Collegio ha ravvisato i presupposti per emettere sentenza in forma semplificata e, previo rituale avviso alle parti, ha trattenuto l’impugnativa in decisione, rilevandone la fondatezza.
Appare meritevole di accoglimento ed assorbente, infatti, la censura di illogicità della motivazione, evidenziata dalla mancata valutazione delle pubblicazioni scritte in collaborazione con gli altri autori, in quanto la candidata non apparirebbe come “primo autore”.
Ed invero la Commissione, nel giudizio collegiale finale, ha ritenuto che il contributo personale della stessa nella produzione scientifica prodotta non fosse “globalmente sufficientemente determinante per la posizione di I fascia; in particolare il contributo appare sostanzialmente di supporto, senza significativi apporti originali e con caratteristiche rutinarie”.
In particolare, per la Commissione, 15 pubblicazioni sarebbero “non valutabili”, o comunque non rilevanti, in quanto scritte in collaborazione con altri autori e, per ciò solo, non sarebbe ravvisabile un contributo originale, ma solo un apporto individuale della candidata “di supporto”. In particolare, la Commissione adotta quale criterio dirimente al fine di valutare la rilevanza delle pubblicazioni, l’ordine in cui sarebbero indicati i nomi degli autori, rilevando che la candidata “compare come primo autore in un lavoro”.
Quanto alla sola pubblicazione ritenuta di rilievo, la Commissione ha comunque ritenuto di affermare che “la candidata si focalizza principalmente sullo sviluppo di metodologie di previsione meteorologica con modelli numerici ad area limitata ad alta risoluzione spaziale”. Quanto ai titoli, sebbene il curriculum della dott. Paccagnella presentasse elementi rilevanti di qualificazione scientifica sub specie di attività di ricerca e sviluppo secondo le previsioni di cui all’art. 2 D.M. 120 del 2016 (responsabilità scientifica progetti di ricerca; membro di commissione internazionale di ricerca), è stato ritenuto che “il contributo della candidata alle attività di ricerca e sviluppo svolte non è ancora tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, pervenendo al giudizio finale per cui “si ritiene che la candidata non possieda la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia”.
A ben vedere, nel giudizio collegiale finale, con determinazione assunta all’unanimità, la Commissione mostra di avere ritenuto decisiva la circostanza che delle n. 16 pubblicazioni complessivamente presentate dal candidato, n. 15 sarebbero “non valutabili” in quanto scritte in collaborazione con altri autori senza che sia possibile distinguere l’apporto individuale del ricorrente, lapidariamente definito quale “di supporto”.
Come rilevato dalla ricorrente, appare illogico censurare l’ordine di indicazione dei coautori ai fini della determinazione del contributo individuale, in quanto elemento che finisce per rivolgersi all’impostazione editoriale delle riviste.
Del resto, la Commissione non aveva preventivamente esplicitato alcun criterio allo scopo di definire la modalità con cui “misurare” l’apporto individuale del singolo coautore nei lavori scientifici in collaborazione, né nella motivazione dei giudizi (collegiale ed individuali) è possibile desumere le ragioni che avrebbero indotto la Commissione a ritenere non “globalmente sufficientemente determinante” l’apporto della ricorrente.
Tale illogicità risulta di per sé dirimente; può anche ulteriormente rilevarsi come sia i giudizi collegiali, sia quelli individuali non esprimano una approfondita disamina delle varie pubblicazioni presentate, rese oggetto di una valutazione complessiva ed eccessivamente sintetica (quasi lapidaria), che si limita a ripetere in modo stereotipato la formula dell’assenza di un apporto individuale prioritario nelle pubblicazioni scientifiche.
Per quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento dei giudizi impugnati; ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo (CPA), in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato dovrà essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
Le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla i provvedimenti che hanno giudicato non inidoneo la ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessata entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 25/01/2019