TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 7 febbraio 2019, n. 1579

Corso post universitario- Specializzazione-

Data Documento: 2019-02-07
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Contenuto sentenza

N. 01579/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01549/2010 REG.RIC.
 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1549 del 2010, proposto da 
Dilla Mazzaracchio, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Michelangelo Pinto, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Ombrone, 12 Pal B; 
contro
Università degli Studi De L’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la medesima domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
del provvedimento di esclusione dal corso di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva – cautelare provvisoria;
di tutti gli atti ad esso presupposti e comunque in esso citati, ivi inclusi il verbale del Consiglio di Scuola di Specializzazione del 17 novembre 2009, nonché la relazione del Presidente del Corso di Specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva allegata al predetto verbale relativi all’esame finale del IV anno;
del D.P.C.M. del 6 luglio 2007 “Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici” che si impugna nella parte in cui, nel definire l’impegno richiesto allo specializzando, non fa salve le cause di giustificazione delle assenze stabilite dall’autorità accademica, ovvero derivanti da cause di forza maggiore come gli eventi sismici;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi De L’Aquila;
Vista la memoria del 3 gennaio 2019 con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza straordinaria del giorno 18 gennaio 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha conseguito nel 2005, presso l’Università degli Studi dell’Aquila, la laurea specialistica in Medicina e Chirurgia,
Nell’anno accademico 2005/2006 si è iscritta alla Scuola di Specializzazione in “Chirurgia plastica e ricostruttiva”, istituita presso la medesima Università.
La Commissione esaminatrice ha escluso la dott.ssa Mazzaracchio dall’esame per non aver acquisito la firma di frequenza di un docente del corso.
Il Rettore con il provvedimento impugnato ha deciso di non rinnovare il contratto tra l’Università degli Studi dell’Aquila, la regione Abruzzo e la dott.ssa Mazzaracchio, escludendo quest’ultima dal Corso.
Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessata deducendo i seguenti motivi:
1. Violazione di legge — violazione Legge n. 241/1990. Eccesso di potere — difetto di istruttoria — difetto di motivazione — erronea presupposizione – violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa — violazione della circolare della Preside di facoltà del 17 aprile 2009, reiterata 1119 aprile 2009;
2. Violazione di legge – violazione art. 38 del D.lgs. n. 368/1999 e dell’art. 3, comma 2 del contratto di formazione specialistica. Eccesso di potere – carenza di potere.
3. Violazione di legge — violazione art. 15 del Regolamento didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia che si applica anche agli studenti dei corsi di specializzazione — violazione art. 23 del Regolamento didattico per la formazione specialistica medica — Eccesso di potere per falsa causa — violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa;
4. Omessa comunicazione di avvio del procedimento — violazione art. 7 della Legge n. 241/1990. Violazione del principio del giusto procedimento;
5. Violazione di legge — violazione art. 10-bis Legge n. 241/1990.
6. Violazione di legge — violazione Legge n. 241/1990. Eccesso di potere — difetto di istruttoria — violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa — violazione della circolare della Preside di facoltà del 17 aprile. 2009, reiterata il 19 aprile 2009.
7. Illegittimità derivata degli atti impugnati dal DPCM del 6.7.2007 “Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici” — violazione del D.Lgs. n. 368/1999 —violazione del principio dell’autonomia universitaria ex art. 33 e 34 Cost..
L’Università degli Studi De L’Aquila si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 1061 del 5.3.2010 la domanda cautelare di sospensione è stata respinta. La medesima decisione è stata riformata con ordinanza resa in sede di appello dal Consiglio di Stato n. 1363 del 23.3.2010 accogliendo la domanda cautelare della ricorrente.
Con memoria in data 3.1.2019 depositata il successivo 8 gennaio, il patrono della ricorrente ha rappresentato che la propria assistita non ha più interesse alla definizione della controversia in esame, avendo nel frattempo conseguito il titolo di specializzazione dopo aver frequentato, con profitto, il quarto e quinto anno di corso in virtù della ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1363/2010 che aveva disposto la riammissione al corso in questione.
Al Collegio non resta, quindi, che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del gravame.
L’interesse a ricorrere, invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia.
Si ritiene, comunque, equo disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti atteso, peraltro, il consenso espresso al riguardo dall’istante nella predetta memoria del 3.1.2019.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Emiliano [#OMISSIS#], Primo Referendario
 Pubblicato il 07/02/2019