TAR Lazio, Roma, Sez. III, 11 febbraio 2019, n. 1719

Abilitazione scientifica nazionale-Giudizio commissione esaminatrice-Discrezionalità tecnica

Data Documento: 2019-02-11
Area: Giurisprudenza
Massima

In tema di abilitazione scientifica nazionale, la cognizione del Giudice Amministrativo ha subito nel corso degli anni una significativa evoluzione, fino a ritenere censurabile ogni valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia. (cfr. in termini: Cons. Stato, Sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201; Id., Sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888).

Contenuto sentenza

N. 01719/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05294/2017 REG.RIC.
 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5294 del 2017, proposto da 
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Flaminia 79; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Commissione Giudicatrice per il Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (Di Seguito, Asn); 
PER L’ANNULLAMENTO
della valutazione del ricorrente per il conseguimento della ASN alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 10/E1 – Filologie e Letterature Medio-Latina e Romanze, come elaborata dalla relativa Commissione giudicatrice, pubblicata in data 30 marzo 2017 sul sito istituzionale dell’Abilitazione Scientifica Nazionale – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella parte in cui è stata negata l’abilitazione al ricorrente;
nonché, ove occorra, di tutti i verbali adottati dalla medesima Commissione giudicatrice nel corso della procedura di valutazione e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, allo stato non conosciuto e non conoscibile;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. F. [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
E’ sottoposta all’esame del Collegio una questione di mancato riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale, nella peculiare procedura prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario). Tale procedura è disciplinata anche dal regolamento attuativo, approvato con d.P.R. n. 222 del 14 settembre 2011, come modificato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione, oggetto di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 120 del 7 giugno 2016, oltre che dal bando di selezione.
L’impugnativa richiede alcune annotazioni preliminari, circa i limiti di sindacabilità degli atti che siano, come quelli in esame, espressione di discrezionalità tecnica nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo; in rapporto a tali giudizi – resi peraltro nell’ambito di procedure di esame a carattere abilitativo e non concorrenziale – non può non sottolinearsi l’estrema difficoltà di un sindacato giurisdizionale non debordante nel merito (di per sè insindacabile) delle scelte compiute dall’Amministrazione, sussistendo di norma, per giudizi appunto di valore, margini di discrezionalità particolarmente ampi, rimessi sia alla sensibilità che all’esperienza, nonché all’alta specializzazione dei docenti, chiamati a far parte della commissione esaminatrice.
Non possono essere trascurate, tuttavia, ulteriori circostanze, attinenti sia all’evoluzione dei principi affermati dalla giurisprudenza, in tema di giudizio di legittimità su atti che siano espressione di discrezionalità tecnica, sia alla peculiare disciplina, dettata in materia di abilitazione scientifica nazionale, istituita per attestare la qualificazione dei professori universitari di prima e di seconda fascia, cui potranno essere successivamente affidati – con la procedura di cui all’art. 18 della citata legge n. 240 del 2010 – incarichi di docenza.
Sotto il primo profilo, infatti, la cognizione del Giudice Amministrativo ha subito nel corso degli anni una significativa evoluzione, fino a ritenere censurabile ogni valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia. (cfr. in termini: Cons. Stato, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201; Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888; 27 maggio 2014, n. 3357; 16 aprile 2012, n. 2138; 18 novembre 2008, n. 694; TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 agosto 2016, n. 9086).
L’indagine, tuttavia, deve limitarsi all’attendibilità delle valutazioni effettuate, con possibile eccesso di potere giurisdizionale qualora l’indagine del giudice si estendesse all’opportunità o alla convenienza dell’atto, o al merito di scelte tecniche opinabili, con oggettiva sostituzione della volontà dell’organo giudicante a quella dell’Amministrazione competente in materia (Cass., SS.UU., 5 agosto1994, n. 7261).
Per quanto riguarda la disciplina, vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha introdotto parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno da tali parametri e, in caso di positivo riscontro degli stessi, circa l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata, per negare il titolo abilitante a soggetti, che per titoli professionali e produzione pubblicistica risultino, in effetti, già inseriti nel settore scientifico di riferimento (purchè, ovviamente, vi sia coerenza di tale settore con quello concorsuale).
Nel citato regolamento n.120 del 2016 si richiede in particolare, all’art. 5, che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “A” al regolamento stesso; detto candidato, inoltre, deve superare almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali (cfr. allegato “C” reg. cit); conclusivamente, quindi, l’abilitazione di cui trattasi potrà essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere gli almeno tre titoli di cui sopra, ottengano (art. 6 reg. cit.) una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata”, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”). Ulteriori precise disposizioni indicano il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza.
Nel caso di specie, l’abilitazione di cui trattasi è stata negata all’unanimità per il settore disciplinare 10/E1 – Filologie e Letterature medio-latina e romanze–, II^ fascia, nonostante il riconoscimento degli almeno tre Titoli (in realtà: otto su nove), tra quelli individuati dalla Commissione, e del superamento di due su tre valori-soglia.
La valutazione negativa è contestata nel ricorso per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto il peculiare profilo del difetto di motivazione e di istruttoria.
Per quanto riguarda la motivazione, il giudizio collegiale risulta espresso nei seguenti termini: “…Il dott. [#OMISSIS#] DI [#OMISSIS#] è ricercatore universitario nel SSD L-FIL-LET/08 dal 1°/12/2005 presso l’Università degli Studi Roma Tre. Il contributo personale del candidato alle ricerche svolte non permette di riconoscere un livello positivo quanto alla qualità e originalità dei risultati raggiunti, tale da conferire una posizione di rilievo nel panorama almeno nazionale degli studi.
Impatto della produzione scientifica
Il candidato è valutato positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016, atteso che gli indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica raggiungono due valori-soglia sui tre previsti dal D.M. 602/2016.
Pubblicazioni scientifiche
Il candidato ha presentato complessivamente N. 10 pubblicazioni scientifiche (1993-2015), a fronte delle 6 inoltrate per il superamento dei valori-soglia…………..Le pubblicazioni risultano in parte non coerenti con le tematiche del settore concorsuale e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti, in parte non possono essere valutate di elevata qualità e originalità. La produzione scientifica del candidato appare discontinua sotto il profilo temporale.
Complessivamente, le pubblicazioni presentate non dimostrano pertanto un grado di originalità tale da contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati e non sono ritenute di qualità elevata in relazione al settore concorsuale.
Sia dal giudizio collegiale sopra riportato, sia dai giudizi individuali emergano le seguenti valutazioni non positive: discontinuità e solo parziale congruenza della produzione scientifica, rispetto alle tematiche del settore: tale produzione investe un ampio arco temporale (1993 – 2015) e, soprattutto nei primi tempi, è ritenuta attinente alla tematica (non congruente con il settore scientifico di riferimento) della letteratura cristiana antica. In particolare, tre commissari su cinque (Canettieri, Formisano e [#OMISSIS#]) individuano solo tre articoli “pienamente congruenti” con il settore e proprio questi ultimi non sono ritenuti di qualità sufficiente (Commissario Virdis), ovvero risultano “apprezzabili ma non sufficienti, per sviluppo tematico e di trattazione” (Commissario Formisano)
In tale contesto il Collegio ha ravvisato i presupposti per emettere sentenza in forma semplificata e, previo rituale avviso alle parti, ha trattenuto l’impugnativa in decisione, rilevandone l’infondatezza.
Contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, infatti, i giudizi espressi dai singoli commissari appaiono differenziati nelle argomentazioni (espresse in modo autonomo e non ripetitivo), nonchè concordi nei rilievi e nelle conclusioni, in cui si enunciano con chiarezza e coerenza ragioni adeguate per il diniego di abilitazione.
Di particolare evidenza risulta una valutazione non superficiale della produzione scientifica del ricorrente, che appare puntualmente analizzata, con ampi riferimenti alle singole opere prodotte: opere che – appunto in quanto “in parte non coerenti con le tematiche del settore concorsuale” – non potevano ragionevolmente contribuire al progresso della ricerca ed essere ritenute “di qualità elevata” in rapporto al settore concorsuale.
La lunga attività di docenza del ricorrente, il pregio del profilo curriculare del medesimo ed il superamento dei valori-soglia non possono d’altra parte ritenersi sufficienti, in assenza dell’ulteriore profilo sopra indicato, né è consentito al Collegio di confutare argomentazioni coerenti e comprensibili, come quelle espresse dalla Commissione esaminatrice, senza entrare nel merito insindacabile delle valutazioni, dalla medesima espresse.
Nei ricordati limiti, entro cui può effettuarsi il sindacato di legittimità sugli atti discrezionali, non si ravvisano pertanto elementi tali da evidenziare vizi funzionali, o di violazione di legge.
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto; nulla per le spese, non essendosi costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso specificato in epigrafe. Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
 Pubblicato il 11/02/2019