In tema di abilitazione scientifica nazionale, la cognizione del Giudice Amministrativo ha subito nel corso degli anni una significativa evoluzione, fino a ritenere censurabile ogni valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia. (cfr. in termini: Cons. Stato, Sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201; Id., Sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 11 febbraio 2019, n. 1714
Abilitazione scientifica nazionale-Giudizio commissione esaminatrice-Discrezionalità tecnica
N. 01714/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05213/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5213 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] Montanari, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Belli e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la prima a Bologna, Strada Maggiore 47;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento di approvazione degli atti della commissione giudicatrice della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, ex art. 16 della l.240/2010, a professore di prima fascia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
E’ sottoposta all’esame del Collegio una questione di mancato riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale, in base alla peculiare procedura prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario). Tale procedura è disciplinata anche dal regolamento attuativo, approvato con d.P.R. n. 222 del 14 settembre 2011, come modificato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione, oggetto di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 120 del 7 giugno 2016, oltre che dal bando di selezione.
I limiti del sindacato di legittimità su atti, che, come quelli in esame, costituiscano espressione di discrezionalità tecnica, sono ormai oggetto di giurisprudenza consolidata, anche per quanto riguarda la linea evolutiva, secondo cui può ritenersi censurabile ogni valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia. (esattamente in termini: Cons. Stato, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201, nonchè Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888; 27 maggio 2014, n. 3357; 16 aprile 2012, n. 2138; 18 novembre 2008, n. 694; TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 agosto 2016, n. 9086).
Per quanto riguarda la più recente disciplina, vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha dettato parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno dagli stessi, di modo che – ove titoli e valori soglia risultino positivamente riscontrati – non può non ravvisarsi l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata per negare il richiesto titolo abilitante, risultando i soggetti interessati già inseriti, ad un livello sotto diversi profili adeguato, nel settore scientifico interessato .
Nel citato regolamento n.120 del 2016 si richiede in particolare, all’art. 5, che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “A” al regolamento stesso; detto candidato, inoltre, deve superare almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali (cfr. allegato “C” reg. cit); conclusivamente, quindi, l’abilitazione di cui trattasi potrà essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere gli almeno tre titoli di cui sopra, ottengano (art. 6 reg. cit.) una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata”, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”). Ulteriori precise disposizioni indicano il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza.
Nel caso di specie, l’abilitazione di cui trattasi eÌ€ stata negata per il settore disciplinare 09/H1 “Sistemi di elaborazione delle informazioni”,I Fascia, alla professoressa Montanari [#OMISSIS#] per la mancanza di almeno 3 titoli, tra quelli individuati e definiti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016, nonostante una valutazione positiva sull’apporto individuale nei lavori in collaborazione e pur risultando la produzione scientifica pertinente al settore di riferimento, originale e di buona qualità. In base alla normativa richiamata il possesso di almeno tre titoli è un requisito necessario, seppur non sufficiente, all’ottenimento dell’abilitazione scientifica rilevante anche per la dimostrazione della famigerata “piena maturità scientifica” per lo svolgimento delle funzioni di professore di I^ fascia.
In particolare, nel giudizio collegiale si legge quanto segue: “La commissione, relativamente ai criteri (a), (b), (c), (d), (e), (f) di cui al comma 1 art 4 del DM n. 120 del 6 giugno 2016 (nel seguito riportati) esprime questi giudizi per il candidato [#OMISSIS#] MONTANARI relativamente all’abilitazione scientifica al ruolo di professore di I fascia. La coerenza delle pubblicazioni scientifiche presentate con le tematiche del settore concorsuale o con le tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti (criterio (a)) e’ totale. L’apporto individuale nei lavori in collaborazione (criterio (b)) e’ molto buono. La qualita’ della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo (criterio (c)) e’ buona. La collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita’ del prodotto da pubblicare (criterio (d)) e’ buona. Il numero e tipo delle pubblicazioni presentate nonche’ la continuita’ della produzione scientifica sotto il profilo temporale (criterio (e)) e’ del tutto adeguato. La rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico disciplinari ricompresi (criterio (f)) e’ molto buona per il ruolo di professore di I fascia.
Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico del candidato la commissione all’unanimitaÌ€ ritiene che lo stesso – sebbene presenti complessivamente pubblicazioni di buona qualitaÌ€ rispetto alle tematiche scientifiche affrontate – non risulta in possesso di almeno 3 titoli. Atteso, pertanto che il possesso di almeno 3 titoli costituisce requisito, ancorcheÌ€ non sufficiente, certamente necessario per il conseguimento dell’Abilitazione, si ritiene che il candidato NON possieda la piena maturitaÌ€ scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia”.
Tali conclusioni sono contestate dal ricorrente nell’impugnativa per violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto la Commissione avrebbe omesso e/o erroneamente valutato i titoli offerti dal ricorrente. In tale contesto il Collegio ha ravvisato i presupposti per emettere sentenza in forma semplificata e, previo rituale avviso alle parti, ha trattenuto l’impugnativa in decisione, rilevandone la fondatezza.
E’ di tutta evidenza, infatti, come l’esito negativo della prova abilitativa di cui trattasi sia riconducibile, in via esclusiva, al profilo curriculare, essendo risultato del tutto soddisfacente ogni altro parametro: anche nei giudizi individuali, infatti, la qualità della produzione scientifica dell’interessata è valutata come “molto buona”, o anche “ottima; ugualmente riconosciuti sono la continuità, il rigore scientifico, l’apporto individuale, l’originalità, il carattere innovativo di tale produzione, nonché la rilevanza, anche a livello internazionale, della collocazione editoriale delle pubblicazioni. Una studiosa, quindi, sicuramente brillante non meriterebbe di conseguire l’abilitazione scientifica di cui trattasi, solo per mancato riconoscimento (in effetti obbligatorio) di almeno altri due titoli, oltre all’unico che le viene attribuito. La ricorrente, tuttavia, contesta in modo efficace l’assenza di ulteriori titoli, con particolare riferimento a quelli sub “C” (Responsabilità di studi e ricerche scientifiche, affidati da qualificate Istituzioni pubbliche o private) ed “F” (Partecipazione al Collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero). Quanto sopra con riferimento, rispettivamente, ai seguenti titoli:
Quanto al requisito sub “C”: responsabilità scientifica per il progetto denominato SACHER – Smart Architecture for Cultural Heritage in Emilia Romagna, affidato dalla Regione e che ha permesso l’attivazione di un contratto di ricerca avente ad oggetto lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto dal titolo “Analisi dello stato dell’arte e progetto di soluzioni Cloud Computing per smart management di Beni Culturali”, affidato dall’Alma Mater Studiorum e di durata almeno semestrale (1.4.2016 – 31.3.2018);
Quanto al requisito sub “F”: la ricorrente segnala di essere membro del Collegio dei docenti del corso di dottorato “Diritto e Nuove Tecnologie” ciclo XXIX dell’Ateneo di Bologna, dall’anno accademico 2013/2014 e di durata triennale, regolarmente accreditato dal Ministero.
A fronte di tali articolate controdeduzioni, le motivazioni fornite dalla Commissione – che si limita a riprodurre il contenuto dei due titoli anzidetti, negandone apoditticamente il possesso – appaiono realmente inadeguate, tenuto anche conto dell’alto profilo scientifico, pacificamente attribuito alla ricorrente.
Il ricorso in esame appare, pertanto, meritevole di accoglimento; ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessata debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidonea la ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessata entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
– condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in € 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A. e C.P.A.. Contributo unificato a carico anch’esso della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 11/02/2019