Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2019, n. 729

Abilitazione scientifica nazionale-Giudizio commissione esaminatrice-Motivazione

Data Documento: 2019-01-29
Area: Giurisprudenza
Massima

In tema di abilitazione scientifica nazionale, la commissione è secondo logica, al pari di quanto avviene in tutte le materie caratterizzate da contenuti scientifici, titolare di un’ampia discrezionalità, sindacabile nella presente sede giurisdizionale nei soli casi in cui abbia comportato esiti abnormi, ovvero manifestamente illogici. Facendo un’applicazione concreta di tale principio, la giurisprudenza ha poi ritenuto che, in casi come il presente, qualora il candidato sia in possesso della prima condizione ricordata, ovvero sia stato giudicato positivamente per i suoi titoli, sia richiesta una motivazione particolarmente penetrante per ritenere la qualità non elevata delle sue pubblicazioni, e quindi negare l’abilitazione.

Contenuto sentenza

N. 00729/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03585/2018 REG.RIC.
 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3585 del 2018, proposto dal signor: 
[#OMISSIS#] Del Giudice, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Tacito 41; 
contro
il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca- MIUR; l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR; la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex legein Roma, via dei Portoghesi, 12; 
il Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica e musicale e la ricerca, Direzione generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio presso il MIUR e la Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 13/B4 presso l’Università degli studi “Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”, non costituiti in giudizio; 
nei confronti
del signor Massimo [#OMISSIS#], non costituito in giudizio; 
per la riforma
previa sospensione
della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma sezione III, 22 marzo 2018 n.3241, resa fra le parti, che ha respinto il ricorso n°1391/2018 R.G. proposto per l’annullamento del giudizio finale di inidoneità del ricorrente alle funzioni di professore di I fascia pubblicato il giorno 5 dicembre 2017 sul sito web del Ministero per il settore concorsuale 13/B4 “Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale” nell’ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale indetta con il bando di cui al decreto del Direttore del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – MIUR 29 luglio 2016 n.1532 e di ogni atto presupposto, connesso ovvero consequenziale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero, dell’ANVUR e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato [#OMISSIS#] Lambo su delega di [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Vittoria [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente appellante ha partecipato ad una procedura, indetta con D.D.G. MIUR 29 luglio 2016 n.1532, per conseguire l’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di I fascia nel settore concorsuale 13/B4 “Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale”.
La procedura in questione è disciplinata anzitutto dall’art. 16 della l. 30 dicembre 2010 n.240, che configura l’abilitazione come presupposto per partecipare alle successive procedure di chiamata indette dalle singole università, e quindi per poter in seguito concretamente ricoprire una cattedra nella materia di interesse. In attuazione di tale norma sono intervenuti anzitutto il D.M. 29 luglio 2011 n.336, che ha determinato i settori concorsuali, ovvero in termini semplici le materie alle quali si può riferire una abilitazione, poi il D.P.R. 14 settembre 2011 n.222 e il D.M. 7 giugno 2016 n.120, che hanno previsto la procedura, nonché i criteri ed i parametri per conseguire l’abilitazione stessa.
In particolare, secondo l’art. 6 del D.M. 120/2016, l’abilitazione scientifica nazionale è conferita ai candidati i quali soddisfino tutt’e due le condizioni previste dalla norma, ovvero in primo luogo “ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5”, che disciplina le modalità di questa scelta; in secondo luogo “presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità “elevata” secondo la definizione di cui all’Allegato B”, per cui “Si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”.
A sua volta, secondo l’allegato D del D.M. 120/2016, l’impatto della produzione scientifica si valuta, in settori come quello che qui interessa, con l’ausilio di tre indicatori, correlati in sintesi al numero di articoli e libri pubblicati, ovvero di collaborazioni a libri e pubblicazioni, di un dato livello qualitativo. In dettaglio si tratta di: “a) .. numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicati, rispettivamente, nei dieci anni (prima fascia) e cinque anni (seconda fascia) precedenti; b) … numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti; c) … numero di libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti”. Per soddisfare alla prima delle condizioni previste per l’abilitazione, il candidato deve superare un certo valore soglia per almeno due degli indicatori descritti, oltre a possedere i tre titoli indicati dalla commissione di cui s’è detto.
Tutto ciò posto, il ricorrente appellante all’esito della procedura indicata è stato ritenuto non idoneo, per mancanza della seconda condizione, ovvero per non esser state le sue pubblicazioni giudicate di elevata qualità, anche se ha soddisfatto la prima condizione avendo riportato un punteggio superiore ai valori soglia per tutti e tre gli indicatori, e conseguito più di tre titoli fra quelli valorizzabili (appello, p. 7; il fatto è incontestato; si veda anche il doc. 1 ricorrente appellante, giudizio riportato).
Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR ha respinto il ricorso da lui proposto contro tale esito negativo.
Contro tale sentenza, il ricorrente in primo grado propone ora impugnazione, con appello fondato su tre motivi, in cui ripropone quanto dedotto in primo grado e critica la sentenza impugnata per aver deciso diversamente, così come segue:
– con il primo motivo, deduce in sintesi l’illogicità del giudizio della commissione, nella parte in cui essa lo ha giudicato non idoneo anche se, come si è detto, superava ampiamente, unico fra i candidati esaminati, i parametri richiesti ai fini della prima condizione;
– con il secondo motivo, deduce ulteriore illogicità del giudizio della commissione quanto alle valutazioni espresse sulle sue pubblicazioni, che a suo dire sarebbero in particolare espresse in termini identici per ciascun commissario e per il giudizio finale, dimostrando ciò che una vera valutazione sarebbe mancata.
– con il terzo motivo, ritiene comunque illogica la valutazione espressa.
Con memoria 4 giugno 2018, il ricorrente appellante ha ribadito le proprie conclusioni;
L’amministrazione ha resistito, con memoria 4 giugno 2018, e chiesto che l’appello sia respinto.
Con ordinanza 2 luglio 2018 n.3016, la Sezione ha accolto la domanda cautelare al solo fine della sollecita fissazione dell’udienza per la trattazione del merito.
Con memoria 19 novembre 2018, il ricorrente appellante ha ancora insistito sulle proprie deduzioni.
Alla pubblica udienza del giorno 20 dicembre 2018, fissata con l’ordinanza di cui si è detto, la Sezione ha infine trattenuto il ricorso in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito precisate.
2. Va anzitutto ricordato, come considerazione comune all’esame di tutti e tre i motivi di appello, che si premette per chiarezza, che nella materia in esame, ovvero nella valutazione dei professori universitari al fine di riconoscer loro l’abilitazione scientifica, la commissione è secondo logica, al pari di quanto avviene in tutte le materie caratterizzate da contenuti scientifici, titolare di un’ampia discrezionalità, sindacabile nella presente sede giurisdizionale nei soli casi in cui abbia comportato esiti abnormi, ovvero manifestamente illogici. Facendo un’applicazione concreta di tale principio, la giurisprudenza ha poi ritenuto che in casi come il presente, qualora il candidato sia in possesso della prima condizione ricordata, ovvero sia stato giudicato positivamente per i suoi titoli, sia richiesta una motivazione particolarmente penetrante per ritenere la qualità non elevata delle sue pubblicazioni, e quindi negare l’abilitazione: così per tutte C.d.S. sez. VI 2 novembre 2017 n.5060 e 10 febbraio 2015 n.726. Le due condizioni richieste dalla norma riportata in premesse, infatti, pur distinte, sono secondo logica in qualche misura interdipendenti, dato che di regola, anche se non sempre e comunque, a titoli di valore corrispondono pubblicazioni di qualche pregio.
3. Tutto ciò posto, è infondato il primo motivo di appello, per cui il giudizio della commissione sarebbe illogico sol perché il ricorrente “avendo superato tutte e tre le predette soglie, avrebbe senza alcun dubbio… dovuto ottenere valutazione positiva” quanto alla sua produzione scientifica (appello, p. 7 in fine). Da quanto si è detto sopra, discende infatti secondo logica che le due condizioni per ottenere l’abilitazione, pur essendo come si è detto in qualche modo interdipendenti, rimangono distinte, e quindi è senz’altro possibile che una si consideri verificata e l’altra no. Si tratta se mai di accertare, e ciò è l’oggetto del secondo motivo, se tale giudizio conclusivo sia sorretto da una motivazione idonea.
4. Il secondo motivo, che come si è detto considera illogici sia i giudizi espressi dai singoli commissari, sia quello finale della commissione, sotto gli aspetti particolari di cui si dirà, è però a sua volta infondato, perché tali giudizi, ad avviso del Collegio, sono esenti dai vizi denunciati.
4.1 In sintesi estrema, il giudizio negativo espresso dalla commissione sul candidato fa centro su due punti. In primo luogo, la sua produzione scientifica è giudicata limitata, perché focalizzata soltanto su alcuni temi particolari, ovvero il cd delisting, ovvero l’uscita di un titolo dal listino del mercato finanziario in cui è quotato; le strategie di copertura del rischio per investimenti a termine, i cd social impact bonds, ovvero strumenti finanziari in cui la remunerazione dell’investitore viene pagata se il soggetto finanziato raggiunge un dato risultato di rilievo sociale; nonché la tutela del risparmiatore nel contesto italiano, tutela riferita, come si ricava dai titoli presentati, principalmente agli investitori in obbligazioni bancarie (doc. 1 appellante, giudizio della commissione; doc. 15 appellante, pubblicazioni nel testo integrale presentato; il riferimento è all’articolo “Il silenzio degli agnelli- Risparmiatori e obbligazioni bancarie in Italia”). In secondo luogo, viene valutato sfavorevolmente l’avere presentato due pubblicazioni giudicate non pertinenti al settore concorsuale, ovvero l’articolo “Polynomial pseudo-random number generator via cyclic phase” e l’articolo “La previsione dei tassi di cambio: un’applicazione del modello a soglie al cambio euro/dollaro statunitense”. Il giudizio collegiale della commissione si fonda poi su valutazioni di identico contenuto espresse dai singoli commissari (ancora doc. 1 appellante, cit.).
4.2 Ad avviso del ricorrente appellante, tale giudizio sarebbe viziato perché non vi sarebbe “corretta ed analitica” (appello, p. 11 diciannovesimo rigo) valutazione dei suoi lavori, e ciò sarebbe a sua volta dimostrato anzitutto dalla circostanza per cui “i giudizi espressi individualmente dai commissari risultano pressoché identici tra loro e a quello collegiale” (appello, p. 12 quattordicesimo rigo dal basso), poi da presunti errori compiuti nelle valutazioni sopra riassunte.
4.3 Il Collegio non ritiene di accogliere tali deduzioni. In primo luogo, come si ricava a lettura del relativo documento (doc. 1 appellante, cit.) i giudizi dei commissari ed il giudizio collegiale hanno indubbiamente lo stesso, non favorevole, contenuto – ad esempio, tutti si soffermano negativamente sulla pubblicazione “Polynomial pseudo-random number generator via cyclic phase” – ma sono espressi con parole diverse, e quindi non si possono considerare risultato di una pedissequa ed acritica copiatura. Né è possibile ritenere la sussistenza di un vizio sol perché i giudizi sono tutti nello stesso senso, perché l’identità di valutazione di più esperti sullo stesso oggetto, anche in astratto, non è di per sé nulla di impossibile o illogico.
4.4 In secondo luogo, per dimostrare che si tratterebbe di giudizi errati, il ricorrente appellante si diffonde (appello, § 11 pp. 19 e ss.) in un’analisi approfondita del contenuto delle pubblicazioni in esame, in particolare di quelle giudicate non pertinenti. Si tratta però di considerazioni che esprimono, in sostanza, una valutazione di merito, ovvero un ordine di idee diverso da quello della commissione, che non è valorizzabile in questa sede. Si può soltanto dire, poiché con ciò si rimane nell’ambito delle valutazioni di carattere manifesto, che il più volte citato articolo “Polynomial pseudo-random number generator via cyclic phase” a semplice lettura dell’abstractriguarda un metodo matematico per la generazione di valori numerici apparentemente casuali, del tipo ad esempio di quelli che vengono utilizzati come codici di sicurezza nei sistemi informatici: si tratta di argomento all’evidenza estraneo al settore di concorso. Sul punto, il ricorrente si difende sostenendo (appello, p. 20) che si tratterebbe di argomento legato ad “aspetti matematico statistici… molto utilizzati nelle discipline finanziarie”, il che in assoluto potrebbe esser vero; rimane però evidente che si è fuori dall’oggetto diretto di studio del settore in esame. La valutazione della commissione sotto questo profilo è quindi da ritenere del tutto corretta e congrua.
5. Va respinto anche il terzo motivo di ricorso, che riprospetta il presunto carattere illogico del giudizio della commissione, stavolta considerando tutto il complessivo lavoro del ricorrente appellante. Non si possono che ripetere le considerazioni sin qui svolte, ovvero che si tratta di valutazioni di merito, intese a sostenere un giudizio alternativo a quello della commissione, che non possono, ancora una volta, essere valorizzate in questa sede. Va poi ribadito all’esito dell’esame di tutti i motivi che il giudizio stesso appare complessivamente non illogico, dato che aver focalizzato i propri studi sugli argomenti che si sono visti, certo non marginalissimi, ma comunque immediatamente percepibili come particolari, e aver presentato almeno una pubblicazione sicuramente non pertinente sono ragioni che ben possono sorreggere un giudizio di non piena maturità scientifica per il ruolo di ,professore di I fascia, che è il massimo possibile nell’ambito della ricerca scientifica.
6. Poiché il giudizio della commissione ha resistito alle censure di legittimità che le sono state mosse, si deve ritenere secondo logica che in conclusione il mancato riconoscimento del secondo presupposto per riconoscere l’abilitazione sia stato congruamente motivato: l’appello va respinto.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano così come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato (ricorso n.3585/2018 R.G.), lo respinge.
Condanna il ricorrente appellante a rifondere alle amministrazioni appellate costituite le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in € 3.000 (tremila/00) complessive, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Est
Pubblicato il 29/01/2019