Nell’articolato procedimento per la chiamata di professori universitari ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 la fase della chiamata (proposta di chiamata da parte del Dipartimento interessato e approvazione della chiamata da parte del Consiglio di amministrazione) non può prescindere dalla fase precedente, “governata” dalla Commissione giudicatrice che si conclude con il provvedimento del Rettore di approvazione degli atti della procedura selettiva e di dichiarazione del vincitore.
Pur essendo i due segmenti procedimentali distinti, di competenza di organi differenti e presidiata da diversi paradigmi di legittimità, la fase di selezione in senso stretto vincola e condiziona quella successiva di chiamata, costituendone il presupposto logico e giuridico indefettibile (T.A.R. Milano sez. III 1° giugno 2018 n. 1410; idem 27 maggio 2015 n. 1250).
Da tale assunto consegue che l’annullamento della fase di selezione che si conclude con l’approvazione degli atti della procedura da parte del Rettore ha effetto caducante della successiva fase di chiamata, senza che vi sia necessità di impugnare i relativi atti, che verrebbero inevitabilmente travolti dall’annullamento della presupposta fase di selezione.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 24 gennaio 2019, n. 132
Procedura concorsuale posto Professore ordinario-Chiamata-Fasi concorso
N. 00132/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02156/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2156 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Angelo Chianale, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Duchi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Largo [#OMISSIS#], n. 3;
contro
Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1;
nei confronti
[#OMISSIS#] Costanza, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. P. da Palestrina, n. 47;
[#OMISSIS#] Venosta, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, viale Regina Margherita, n. 43;
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], non costituito;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
– della procedura selettiva per la copertura di n. 7 posti di Professore Universitario di ruolo di I fascia presso Dipartimenti dell’Università degli Studi di Milano da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010, adottata con Decreto rettorale n. 5982 del 30.11.2015, nella sola parte relativa alla copertura di 1 posto di Professore Universitario di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto;
– del Decreto rettorale 765/2016 del 7 marzo 2016 di nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per la copertura di I posto di professore universitario di I fascia – Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto – settore concorsuale 12/Al – Diritto Privato – SSD IUS01 – Codice Concorso: 3176;
– dei verbali delle sedute della Commissione giudicatrice del 4 aprile 2016 e del 20 maggio 2016 relative alla suddetta procedura;
– della comunicazione, comparsa online sul sito dell’Università in data 13 giugno 2016, con la quale veniva indicata la terzina dei candidati ritenuti idonei a sostenere la prova orale;
– dei provvedimenti successivi di conclusione del procedimento di selezione, dell’approvazione del risultato da parte del Rettore, del decreto di nomina del vincitore, ove sia stato emesso;
– in ogni caso, di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
del decreto del Rettore dell’Università degli studi di Milano n. 197 del 20 gennaio 2017, con il quale, a conclusione del procedimento di riesame avviato con la nota n. 29810 del 1° settembre 2016, sono stati nuovamente approvati gli atti della procedura selettiva.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano e dei controinteressati [#OMISSIS#] Costanza e [#OMISSIS#] Venosta;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, professore ordinario di Diritto Privato (Settore Scientifico Disciplinare IUS/01) è titolare del corso di Diritto Civile presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Torino.
Indetta dall’Università degli Studi di Milano una procedura selettiva per la copertura di 7 posti di Professore di I fascia presso vari Dipartimenti, tra cui un posto presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, il prof. Chianale presentava domanda di partecipazione per un posto del settore 12 A/1 – Diritto Privato – SSD IUS/01 – Diritto Privato presso il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto.
Il Rettore dell’Università di Milano, con decreto n. 765 del 7 marzo 2016, costituiva le commissioni giudicatrici per ogni settore concorsuale.
Riguardo al settore concorsuale 12 A/1 – Diritto Privato – la Commissione risultava composta dai Professori Tenella Sillani, Carota e Tamponi.
La Commissione così nominata, nella prima seduta del 4 aprile 2016, prendeva visione dell’elenco dei candidati, risultanti nel numero di sette (Professori Astone, Chianale, Costanza, Di [#OMISSIS#], la Porta, Maffeis —poi rinunciante – e Venosta).
Procedeva quindi a determinare i criteri di valutazione, e indicava i punteggi da attribuire ai titoli, e cioè 60 punti alle attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche (a queste ultime il 75 per cento dei 60 punti), 30 punti alle attività di didattica e 10 punti alle attività istituzionali.
Nel corso della seconda seduta del 20 maggio 2016, la Commissione predisponeva un prospetto-griglia per ogni candidato, nel quale assegnava i punteggi relativi alle varie attività e pubblicazioni dei candidati.
L’attività di valutazione si concludeva con la seguente graduatoria
1. [#OMISSIS#] Venosta con punti 38,30;
2. Costanza [#OMISSIS#] con punti 36,9;
3. Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con punti 35,4;
4. Chianale Angelo con punti 33,8;
5. Astone [#OMISSIS#] con punti 28,6;
6. La Porta [#OMISSIS#] con punti 24,70,
e con l’ammissione alla prova orale dei primi tre candidati Venosta, [#OMISSIS#] e Di [#OMISSIS#].
L’elenco degli ammessi alla prova orale veniva pubblicato on line sul sito dell’Università in data 13 giugno 2016.
Con ricorso spedito per la notifica in data 12 settembre 2016 e depositato in data 4 ottobre 2016 il prof. Chianale impugnava gli atti della procedura meglio indicati in epigrafe.
Frattanto in data 11 e 12 luglio 2016 si teneva la prova orale.
Il Rettore, con atto del 18 luglio 2016, decretava la regolarità della procedura selettiva e dichiarava vincitore il prof. Venosta.
Tuttavia successivamente il Rettore, con decreto del 4 agosto 2016, revocava il precedente decreto di approvazione degli atti della procedura per ulteriori approfondimenti istruttori relativi alla procedura concorsuale e con nota n. 29810 del 1° settembre 2016 avviava il procedimento di riesame.
Si costituivano il giudizio l’Università degli Studi di Milano, nonché il controinteressato prof. Venosta, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla camera di consiglio del 19 ottobre 2016 il ricorrente rinunciava alla domanda cautelare, proposta contestualmente al ricorso introduttivo.
Successivamente, conclusa l’attività di riesame da parte della Commissione, con decreto n. 197 del 20 gennaio 2017, a conclusione del procedimento di riesame, il Rettore approvava gli atti della procedura selettiva, indetta con decreto n. 5982 del 30 novembre 2015, per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato – Settore scientifico-disciplinare IUS/01 – Diritto privato presso il dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto e dichiarava vincitore il prof. [#OMISSIS#] Venosta
Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 maggio 2017, con contestuale domanda cautelare.
Con decreto n. 1058 del 9 marzo 2017 il Rettore nominava il vincitore con decorrenza 1° marzo 2017.
Alla camera di consiglio del 6 aprile 2017 il ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.
Con ordinanza n. 1282 del 16 maggio 2018 il Tribunale disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di “Costanza [#OMISSIS#] e Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], collocatisi al secondo e al terzo posto, che assumono pacificamente la veste di controinteressati, tenuto conto del segmento procedimentale oggetto di gravame nonché di quanto dedotto con il terzo motivo del ricorso introduttivo, con il quale si muovono censure al punteggio agli stessi attribuito”.
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio anche la prof.ssa Costanza.
In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti depositavano scritti difensivi, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Indi all’udienza pubblica del 21 dicembre 2018 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Viene all’esame del Collegio il giudizio afferente un’articolata vicenda procedimentale relativa ad una selezione per un posto di professore di I fascia presso il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto del settore 12 A/1 – Diritto Privato – SSD IUS/01 – Diritto Privato indetta dall’Università degli Studi di Milano.
1.1. Ed invero nella vicenda può essere individuata una prima fase, iniziata con l’indizione della selezione e terminata con il provvedimento del Rettore del 18 luglio 2016 di approvazione della procedura selettiva e di dichiarazione del vincitore nella persona del prof. Venosta. Il ricorso introduttivo proposto dal ricorrente si colloca, temporalmente, in questa prima fase, ed è stato proposto prima dei provvedimenti finali, precisamente all’esito della graduatoria formata a seguito dalla valutazione dei titoli, ovvero prima dello svolgimento della prova orale, cui il ricorrente stesso non è stato ammesso.
1.2. Vi è poi stata una seconda fase, che ha preso avvio con il decreto del 4 agosto 2016 con cui il Rettore ha revocato la precedente approvazione degli atti della procedura e ha aperto un procedimento di riesame, chiedendo alla Commissione chiarimenti ed approfondimenti istruttori, ed è terminata con il decreto n. 197 del 20 gennaio 2017, con cui sono stati nuovamente approvati gli atti della procedura selettiva e confermato il vincitore. Gli atti e i provvedimenti di questa seconda fase sono stati impugnati con il ricorso per motivi aggiunti.
2. Tenuto conto del dipanarsi della sequenza procedimentale come sopra enucleato, risulta allora prioritario, ad avviso del Collegio, esaminare il ricorso introduttivo.
3. La difesa del controinteressato prof. Venosta ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’atto di nomina del vincitore, atto autonomo, che farebbe seguito ad ulteriori atti, in particolare alla delibera del 25 gennaio 2017 con cui il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto ha proposto la chiamata del prof. Venosta, nonché alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2017, con la quale tale chiamata è stata approvata. Anche tali atti non sono stati impugnati, con conseguente improcedibilità del ricorso.
3.1. L’eccezione non può essere condivisa.
Nell’articolato procedimento per la chiamata di professori universitari ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 la fase della chiamata (proposta di chiamata da parte del Dipartimento interessato e approvazione della chiamata da parte del Consiglio di amministrazione) non può prescindere dalla fase precedente, “governata” dalla Commissione giudicatrice che si conclude con il provvedimento del Rettore di approvazione degli atti della procedura selettiva e di dichiarazione del vincitore.
Pur essendo i due segmenti procedimentali distinti, di competenza di organi differenti e presidiata da diversi paradigmi di legittimità, la fase di selezione in senso stretto vincola e condiziona quella successiva di chiamata, costituendone il presupposto logico e giuridico indefettibile (T.A.R. Milano sez. III 1° giugno 2018 n. 1410; idem 27 maggio 2015 n. 1250).
Da tale assunto consegue che l’annullamento della fase di selezione che si conclude con l’approvazione degli atti della procedura da parte del Rettore ha effetto caducante della successiva fase di chiamata, senza che vi sia necessità di impugnare i relativi atti, che verrebbero inevitabilmente travolti dall’annullamento della presupposta fase di selezione.
4. Superata l’eccezione preliminare, nel merito il ricorso introduttivo è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
I) Eccesso di potere per illogicità e difetto di coerenza. Erronea e mancata applicazione dell’art. 4, comma 2 del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117. Erronea e mancata applicazione dell’art. 13, punto 2 del bando. Violazione dei principi generali in materia. Violazione dei principi di buon andamento dell’Amministrazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e disparità di trattamento:
la domanda del prof. Venosta avrebbe dovuto essere considerata non ammissibile, non avendo il concorrente inserito nel curriculum la propria complessiva produzione scientifica, che sarebbe rilevante, ai sensi del D.P.R. 117/200, per valutare il curriculum complessivo del candidato, quanto alla congruenza della relativa attività con il settore scientifico- disciplinare oggetto della procedura concorsuale, e alla continuità temporale della produzione scientifica;
II) Violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 117/2000. Violazione ed erronea applicazione del bando di indizione della procedura di valutazione comparativa di cui al Decreto Rettorale n. 5982/2015. Violazione del principio del buon andamento dell’azione amministrativa e dell’art. 97 Costituzione. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, difetto di coerenza valutativa. Difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione (dedotta altresì come violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990), disparità di trattamento:
il bando, all’art. 11, prevedeva le modalità di attribuzione dei punteggi entro dei valori massimi indicati in 60 punti per le attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche (di cui a queste ultime il 75 per cento dei 60 punti), 30 punti per le attività di didattica e 10 punti per le attività istituzionali.
La commissione non avrebbe predeterminato i sotto-punteggi per la valutazione dei titoli, ed in particolare delle pubblicazioni scientifiche (corrispondenti a 45 punti). Tale omissione renderebbe incomprensibile il punteggio attribuito al vincitore (5 punti) per la monografia inserita nel Trattato Sacco della UTET (La divisione) a fronte dei soli 3 punti assegnati al ricorrente per la monografia inserita nello stesso trattato (L’ipoteca);
III) Eccesso di potere per istruttoria carente e sviata, difetto di motivazione. Eccesso di potere per valutazioni erronee e incomplete. Difetto di imparzialità. Disparità di trattamento. Difetto di corretta valutazione comparativa. Violazione dei principi generali di buon andamento:
la Commissione avrebbe errato nell’assegnare al ricorrente il punteggio per i titoli e le pubblicazioni del ricorrente, mentre, di contro, avrebbe sopravvalutato la posizione del concorrente risultato vincitore.
5. Ad avviso del Collegio risulta prioritario l’esame del secondo mezzo di gravame, relativo alle censure riguardanti l’omessa predeterminazione dei sottopunteggi di valutazione.
Pare evidente che l’accoglimento di tale motivo renderebbe superfluo lo scrutinio dei mezzi diretti a contestare le valutazioni, determinando l’annullamento degli atti propedeutici alla materiale valutazione dei titoli posseduti dai candidati, e travolgendo nella sostanza l’intera procedura.
5.1. Il motivo è fondato.
5.2. L’art. 11 del bando (“Modalità di attribuzione dei punteggi”) stabilisce la ripartizione massima dei punteggi da assegnare per la valutazione dei seguenti elementi:
– 60 punti per le attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche (di cui a queste ultime il 75 per cento dei 60 punti)
– 30 punti per le attività di didattica
– 10 punti per le attività istituzionali.
5.3. Nella seduta del 4 aprile 2016 la Commissione, nel definire i criteri di valutazione, ha stabilito, per quanto qui rileva, che:
– per la valutazione dell’attività didattica “sono considerati il volume, l’intensità e la continuità delle attività svolte dai candidati”;
– per la valutazione dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche: “Gli standard qualitativi, ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica dei candidati considerano gli aspetti di seguito indicati:
a) autonomia scientifica dei candidati;
b) capacità di attrarre finanziamenti in qualità di responsabile di progetto;
c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l’appartenenza ad accademie scientifiche di riconosciuto prestigio;
d) conseguimento della titolarità dei brevetti nei settori in cui è rilevante;
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
f) partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse internazionale;
g) attività di valutazione nell’ambito di procedure di selezione competitive nazionali e internazionali.
…
Nella valutazione dei candidati verrà considerata anche l’intensità e la continuità temporale della produzione scientifica esibita, con esclusione dei periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario…
I criteri in base ai quali saranno valutate le pubblicazioni scientifiche sono i seguenti:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico di ciascuna pubblicazione e sua diffusione e impatto all’interno della comunità scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire dal SSD IUS/01 e relativo settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
c) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione”;
– per la valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio:
“sono considerati il volume delle attività svolte, con particolare riferimento ad incarichi di gestione e impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali”.
5.4. Tali criteri di valutazione corrispondono pedissequamente a quanto stabilito dall’art. 4 del Regolamento dell’Università resistente per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, e dunque in quanto tali necessariamente ampi e generici.
5.5. Nel definire le modalità di attribuzione dei punteggi, dopo aver indicato il punteggio massimo ripartito tra l’attività didattica, quella di ricerca e le pubblicazioni scientifiche e l’attività gestionale, la Commissione ha individuato per ciascuno di questi “macro-elementi” rispettivamente un elenco di più specifiche attività di didattica, di tipologie di pubblicazioni scientifiche, di ruoli svolti nell’attività di ricerca e di incarichi assunti per l’attività gestionale (cfr. verbale del 4 aprile 2016).
5.6. Tali sotto-elementi, che rivestono un carattere meramente descrittivo dell’oggetto da valutare, non sono stati però accompagnati da una corrispondente declinazione in sottopunteggi da attribuire. E ciò anche considerata la “forbice” assai ampia tra il punteggio minimo ed il massimo, in particolare per le pubblicazioni scientifiche (45 punti), ma anche per l’attività di didattica (30 punti).
E così, a titolo di esempio, la Commissione avrebbe potuto preventivamente determinare una diversa valorizzazione della redazione di una monografia rispetto ad un articolo su riviste nazionali, esplicitando così ex ante, appunto attraverso i sotto-punteggi, il criterio che avrebbe guidato nella concreta valutazione delle pubblicazioni.
5.7. Va inoltre rilevato che in occasione della valutazione dei candidati, nella seduta del 20 maggio 2016, la Commissione ha utilizzato una scheda (definita nel verbale come “prospetto”) su cui ha riportato, da un lato, i titoli valutati, e dall’altro i relativi punteggi attribuiti collegialmente relativamente all’attività didattica, all’attività di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche, nonché all’attività gestionale.
5.8. A titolo esemplificativo, nella scheda relativa al prof. Chianale in relazione alle pubblicazioni nella colonna “tipologia” vengono indicate le seguenti opere, con accanto il punteggi attribuito:
– articolo in rivista: 1 punto
– articolo in rivista: 0,8 punti
– monografia: 5 punti
– monografia: 3,5 punti
— monografia: 2 punti
– saggio in opera collettanea: 1 punto
– monografia: 3 punti
– articolo in rivista: 0,8 punti
– articolo in rivista: 0,5 punti
– saggio in opera collettanea: 0,5 punti
– articolo in rivista: 0,8 punti
– articolo in rivista: 1 punto.
5.9. Ora, a fronte dell’assenza di sottopunteggi di valutazione predeterminati in relazione alle pubblicazioni scientifiche, risulta nella sostanza impossibile ricostruire ex post l’iter logico seguito dalla Commissione nella valutazione.
5.10. D’altro canto va osservato che lo stesso Rettore con nota del 1° settembre 2016 inviata ai singoli componenti della Commissione aveva rilevato “diversi profili di incongruità e contraddittorietà nell’elaborazione dei punteggi attribuiti ai candidati, che sono determinati dall’incompletezza e insufficiente chiarezza di alcune componenti valutative particolarmente importanti che risultano del tutto assenti. Nello specifico le criticità riscontrate riguardano la definizione dei criteri di valutazione, laddove sono stati esplicitati i caratteri, gli aspetti, nonché le sottocategorie dell’attività didattica, di ricerca e gestionale da prendere in considerazione…ma non sono stati fissati ex ante i punteggi corrispondenti massimi per le singole voci. Tale omissione non consente quindi di verificare la corrispondente attribuzione analitica dei punteggi ai singoli candidati in relazione alle loro diverse attività, in particolare per quanto attiene l’attività didattica, quella di ricerca e quella gestionale”.
5.11. In ragione di tali rilievi il Rettore aveva chiesto chiarimenti alla Commissione che, ad avviso del Collegio, non è tuttavia riuscita a dissipare i dubbi sollevati dal Rettore stesso sul punto.
Ed invero la Commissione, in relazione all’assenza di sottopunteggi, ha replicato al Rettore (cfr. note del 13 settembre 2016 e del 23 novembre 2016) sostenendo che né il bando né il Regolamento di Ateneo né lo schema di verbalizzazione consigliato dagli Uffici “impone o suggerisce la preventiva determinazione analitica del punteggio massimo attribuibile ad ogni singolo elemento o dato riferito nel curriculum di ogni singolo candidato. Agli elementi che il bando considera…sono infatti attribuiti punteggi massimi forfettari…”.
5.12. Ciò posto, risulta non revocabile in dubbio che la Commissione abbia omesso di predeterminare, per ogni elemento di valutazione individuato, i sottopunteggi da assegnare.
Di talchè non risulta possibile desumere ex post quale criterio logico-comparativo abbia guidato la Commissione nell’attribuzione dei singoli punteggi per ogni candidato.
5.13. Tale omissione non risulta sanata neppure dalla successiva attività di riesame condotta dalla Commissione su richiesta del Rettore. Invero sotto tale profilo la Commissione, da un lato, ha ribadito la legittimità del proprio operato con le argomentazioni sopra riportate, dall’altro ha (giustamente) ritenuto di non poter rideterminare in fase di riesame, dunque ex post, punteggi non predeterminati ex ante, essendo ormai noti alla Commissione stessa i candidati e i relativi curricula prodotti.
In altri termini l’omissione non poteva essere sanata da alcuna attività di riesame, pena la violazione dei principi cardine in materia di procedimenti selettivi.
5.14. Deve quindi ritenersi che con l’approvazione degli atti da parte del Rettore con il decreto n. 197 del 20 gennaio 2017, a conclusione del procedimento di riesame, impugnato dal ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti, il profilo censurato con il secondo mezzo di gravame del ricorso introduttivo non sia stato oggetto di una nuova valutazione (e non poteva esserlo).
5.15. In conclusione, quindi, la ripartizione dei 100 punti complessivi a disposizione per la valutazione dei curricula nei tre parametri stabiliti dal bando, con l’indicazione del punteggio massimo attribuibile a ciascuno di essi ma senza alcuna graduazione dello stesso, a seconda del giudizio teorico corrispondente, non consente di verificare, ex ante, a quali criteri di giudizio si sarebbe attenuta la Commissione nella valutazione, nonchè, ex post, che la valutazione espressa sia stata coerente con i criteri predeterminati.
5.16. L’omissione della predeterminazione della graduazione dei punteggi rende illegittima l’attività valutativa della Commissione, tenuto conto, da una parte, degli ampi criteri di valutazione indicati dal bando, dall’altra, della natura meramente descrittiva degli elementi indicati dalla Commissione come oggetto di valutazione di ciascun macro-criterio e, dall’altra ancora, dell’assenza di un giudizio, seppur sintetico, espresso dalla Commissione in relazione ai curricula dei candidati.
5.17. Sotto tale profilo se è vero, secondo la netta maggioranza degli orientamenti giurisprudenziali, che nelle procedure concorsuali o di gara la valutazione si può estrinsecare mediante l’attribuzione di punteggi senza la necessità di ulteriore motivazione, è altrettanto vero che a tale conclusione pacifica si perviene solo se è possibile comprendere il giudizio della Commissione sulla base della previa graduazione e ponderazione dei punteggi in concreto assegnati.
Diversamente i giudizi espressi non possono che apparire arbitrari ed ingiustificati, privi di una motivazione coerente con i criteri di valutazione prestabiliti.
6. Per le ragioni che precedono il ricorso introduttivo, assorbiti gli ulteriori profili di censura, va accolto e per l’effetto va disposto l’annullamento dei provvedimenti con lo stesso impugnati, dovendo ritenersi inficiato l’intero procedimento, a partire dal verbale di determinazione dei criteri fino alla graduatoria finale.
7. Dall’accoglimento del ricorso introduttivo consegue, quale diretto effetto caducante, l’annullamento del provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, ovvero del decreto del Rettore dell’Università degli studi di Milano n. 197 del 20 gennaio 2017, assunto a conclusione del procedimento di riesame, con il quale sono stati nuovamente approvati gli atti della procedura selettiva. Ed invero va rilevato che, in relazione al motivo di ricorso esaminato e ritenuto fondato, la questione sottesa (assenza di sottopunteggi) non è stata oggetto della successiva attività di riesame, e dunque, sotto tale profilo, il decreto impugnato è meramente confermativo del precedente di approvazione della procedura e pertanto non può che partecipare della stessa sorte.
Sotto altro profilo, per effetto dell’annullamento degli atti della procedura, è venuto meno lo stesso oggetto del decreto impugnato con il ricorso per motivi aggiunti.
8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Università e sono liquidate in dispositivo a favore del ricorrente. Sussistono invece giustificati motivi per disporne la compensazione nei confronti dei controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso introduttivo nonché il ricorso per motivi aggiunti e per effetto annulla i provvedimenti e gli atti con gli stessi impugnati.
Condanna l’Università degli Studi di Milano al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.000,00 (quattromila) oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. Spese compensate nei confronti dei controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] Celeste Cozzi, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mameli, Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 24/01/2019