La cognizione del giudice amministrativo ha subito nel corso degli anni una significativa evoluzione, fino a ritenere censurabile qualunque valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità ogni qual volta non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata o di dottrina dominante in materia. Per quanto riguarda la richiamata disciplina vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha introdotto parametri oggettivi, ulteriormente puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente in ordine allo scostamento o meno da tali parametri e, in caso di positivo riscontro degli stessi, circa l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata per negare il titolo abilitante a soggetti che per titoli professionali e produzione pubblicistica risultino, in effetti, già inseriti nel settore scientifico di riferimento ad un livello, sotto diversi profili, adeguato.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 25 gennaio 2019, n. 1011
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Discrezionalità tecnica
N. 01011/2019 REG.PROV.COLL.
N. 10740/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10740 del 2017, proposto da
Yoh Tanimoto, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] D’Aloia e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il loro studio [#OMISSIS#] D’Aloia in Roma, via [#OMISSIS#] de’ Cavalieri, n. 11;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Commissione Giudicatrice per il Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, Agenzia Universitaria di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – ANVUR e Presidenza del Consiglio dei Ministri, tutti non costituiti in giudizio;
nei confronti
Gargano [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale (indetta con decreto direttoriale del MIUR n. 0001532 del 29 luglio 2016) alle funzioni di Professore di II fascia del settore concorsuale 01/A4 “Fisica Matematica”, espresso dalla Commissione giudicatrice nei confronti del ricorrente e dei giudizi individuali dei singoli commissari, pubblicati sul sito del MIUR in data 31 luglio 2017;
– per quanto di interesse, di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e dei relativi giudizi del ricorrente, ivi compresa la “Relazione Riassuntiva” redatta dalla Commissione giudicatrice nella quale si richiama il contenuto dei verbali e dei giudizi espressi sul candidato, e quindi, del giudizio di non abilitazione espresso nei confronti dei ricorrente;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale nei limiti d’interesse, ivi compresi i non conosciuti provvedimenti di approvazione ministeriale della procedura abilitativa in esame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ sottoposta all’esame del Collegio una questione di mancato riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale, di cui alla peculiare procedura introdotta dall’art. 16 della l. n. 240 del 30 dicembre 2010 (recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) e disciplinata – oltre che dal bando di selezione di cui al D.D. del MIUR n. 1532/2016 – dal relativo regolamento di attuazione, da ultimo approvato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati”, di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 120 del 7 giugno 2016.
L’impugnativa impone, innanzi tutto, alcune annotazioni preliminari circa i limiti di sindacabilità degli atti che siano, come quelli in esame, espressione di discrezionalità tecnica nella peculiare forma di giudizi di valore implicanti competenze specialistiche di alto profilo.
In rapporto a tali giudizi – resi, peraltro, nell’ambito di procedure di esame a carattere abilitativo e non concorrenziale – non può, infatti, non sottolinearsi l’estrema difficoltà di un sindacato giurisdizionale non debordante nel merito (di per sé insindacabile) delle scelte compiute dall’amministrazione, sussistendo, di norma, per siffatte valutazioni margini di discrezionalità particolarmente ampi, rimessi sia alla sensibilità che all’esperienza nonché all’alta specializzazione dei docenti chiamati a far parte della commissione esaminatrice.
Non possono, tuttavia, essere trascurate ulteriori circostanze, attinenti sia allo sviluppo dei principi affermati dalla giurisprudenza in tema di giudizio di legittimità su atti che siano espressione di discrezionalità tecnica, sia alla peculiare disciplina in materia di abilitazione scientifica nazionale, istituita per attestare la qualificazione dei professori universitari di prima e di seconda fascia ai quali potranno essere successivamente affidati – con la procedura di cui all’art. 18 della citata l. n. 240/2010 – incarichi di docenza.
Sotto il primo profilo, infatti, la cognizione del giudice amministrativo ha subito nel corso degli anni una significativa evoluzione, fino a ritenere censurabile qualunque valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità ogni qual volta non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata o di dottrina dominante in materia (in termini, questa Sezione n. 9086/2016 nonché Consiglio di Stato, sezione IV, n. 6201/2003, n. 2138/2012, n. 3357/2014 e n. 2888/2015).
L’indagine deve, comunque, limitarsi all’attendibilità delle valutazioni effettuate, con possibile eccesso di potere giurisdizionale qualora l’indagine del giudice si estendesse all’opportunità o alla convenienza dell’atto o, ancora, al merito di scelte tecniche opinabili, con oggettiva sostituzione della volontà dell’organo giudicante a quella dell’amministrazione competente in materia (in tal senso, Sezioni Unite 5 agosto 1994, n. 7261).
Ciò premesso, per quanto riguarda la richiamata disciplina vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha introdotto parametri oggettivi, ulteriormente puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente in ordine allo scostamento o meno da tali parametri e, in caso di positivo riscontro degli stessi, circa l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata per negare il titolo abilitante a soggetti che per titoli professionali e produzione pubblicistica risultino, in effetti, già inseriti nel settore scientifico di riferimento ad un livello, sotto diversi profili, adeguato.
Nel citato regolamento di cui al d.m. n.120/2016 si richiede, in particolare, all’art. 5 che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “A” al regolamento stesso nonchè superi almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali di cui al relativo allegato “C” al d.m..
Conclusivamente, quindi, l’abilitazione di cui trattasi potrà essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e le pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata”, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”). Ulteriori precise disposizioni indicano, poi, il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza.
Orbene, nel caso di specie, l’abilitazione scientifica di professore di II^ fascia di cui trattasi è stata negata al ricorrente per il settore concorsuale 01/A4 “Fisica Matematica”, ritenendo il Collegio, con giudizio collegiale (espresso sulla scorta di quattro conformi giudizi individuali ed un solo giudizio individuale favorevole), che “il candidato non possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia”.
Tale valutazione negativa è, in particolare, contestata per eccesso di potere sotto vari profili, con rilevata contraddittorietà e difetto di motivazione del giudizio finale di non idoneità, contestando, in particolare, la valutazione, sottesa al gravato giudizio di inidoneità, di parziale coerenza con il settore concorsuale degli argomenti trattati dal ricorrente nelle proprie pubblicazioni scientifiche, riguardando esse prevalentemente problemi di “meccanica quantistica”.
In tale contesto, il Collegio ha ravvisato i presupposti per emettere sentenza in forma semplificata e, previo rituale avviso alle parti, ha trattenuto l’impugnativa in decisione, rilevandone la fondatezza.
Contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, infatti, i giudizi individuali sfavorevoli appaiono accurati e – pur nell’inevitabile valutazione degli stessi parametri, previsti dalla normativa vigente – non presentano affatto quei caratteri di ripetitività, persino lessicale, che la giurisprudenza ha individuato come indice di difetto di motivazione nella procedura in esame.
Essi appaiono, al contrario, ragionevolmente autonomi, espressi in modo coerente e, nelle conclusioni, convergenti, nei termini analiticamente espressi nel giudizio collegiale, che fa esplicito riferimento alla non raggiunta “maturità scientifica”, nella misura richiesta per la docenza universitaria di II^ fascia, ritenendo la Commissione che i titoli e le pubblicazioni presentati siano “complessivamente … tali da non dimostrare ancora una posizione riconosciuta nel panorama nazionale della ricerca come emerge dai risultati in termini di qualità e originalità per il settore concorsuale rispetto alle tematiche scientifiche affrontate”, tanto da non poter essere le pubblicazioni “ritenute di qualità elevata in relazione al settore concorsuale”, non dimostrando, in relazione al necessario carattere innovativo e all’originalità delle stesse nell’ambito della fisica e matematica, “un grado di originalità tale da contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca tipici del settore”.
Come già in precedenza illustrato, d’altra parte, ai parametri oggettivi di riscontro – nel caso di specie nemmeno entrambi positivamente apprezzati – deve aggiungersi un parametro ulteriore: quello della qualità mediamente “elevata” della produzione scientifica, parametro, quest’ultimo, su cui deve prioritariamente esprimersi la discrezionalità tecnica della Commissione e che non è sindacabile nel merito, come pure in precedenza chiarito, ove attendibile e non erronea in fatto.
Nella situazione in esame il Collegio non ravvisa, al riguardo, nelle prospettazioni di parte ricorrente circostanze convincenti.
Ciò vale, innanzi tutto, per quel che riguarda la pretesa congruenza delle tematiche affrontate con il settore concorsuale considerato, che, tuttavia, non appare del tutto evidente, esprimendosi ben quattro commissari su cinque atteso in termini di parziale coerenza delle pubblicazioni.
Trattasi, inoltre, di questione afferente un aspetto di discrezionalità tecnica che – pur accedendo ad un orientamento favorevole ad ampliare i margini valutativi rimessi all’organo giudicante e i relativi poteri di vaglio in sede giudiziale – comunque sfugge, come accennato, al sindacato giurisdizionale.
Infatti, anche volendo aderire a quell’orientamento giurisprudenziale che ritiene superata l’equazione che assimilava la discrezionalità tecnica al merito insindacabile (con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della amministrazione può ora svolgersi non in base al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo – al riguardo, ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2295/2014), non può giungersi ad ammettere che l’autorità giudiziaria, sotto l’asserita egida del vaglio sull’esercizio della discrezionalità tecnica, possa spingersi sino a sostituire le proprie valutazioni di merito rispetto a quelle espresse dagli organi amministrativi a ciò deputati, finendosi, altrimenti, per demandare al giudice la stessa valutazione dei candidati (in tal senso, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4219/2015).
Né appare, ugualmente, determinante ai fini del preteso annullamento del contestato giudizio di inidoneità, la riconosciuta continuità e prevalente collocazione editoriale su riviste di rilievo internazionale della produzione scientifica, non valendo tali notazioni positive a superare l’assorbente giudizio di scarsa innovatività ed originalità della stessa per il settore concorsuale considerato.
Tale ragionevole conclusione non può, inoltre, risultare inficiata né da un unico giudizio individuale positivo, né tanto meno dal giudizio ugualmente negativo espresso da altra commissione nell’ambito della medesima procedura di abilitazione scientifica nazionale per un diverso settore concorsuale (“01/A3 – Analisi matematica, probabilità e statistica matematica”), giudizio, peraltro, non impugnato da parte ricorrente.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui esposte, il Collegio non ravvisa – nei ricordati limiti entro cui può effettuarsi il sindacato di legittimità sugli atti discrezionali – elementi tali da evidenziare vizi funzionali o di violazione di legge.
Il ricorso deve, dunque, essere respinto.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 25/01/2019