TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 17 luglio 2015, n. 9653

Personale universitario non docente-Provvedimenti emanati con l’esercizio di poteri datoriali-Giurisdizione

Data Documento: 2015-07-17
Area: Giurisprudenza
Massima

Le controversie concernenti provvedimenti emanati dall’amministrazione con l’esercizio di poteri datoriali in materia di pubblico impiego, successivamente alla stipula del contratto di lavoro, e quindi con riferimento a un rapporto di lavoro già instaurato, appartengono alla giurisdizione del Giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro (il caso di specie riguarda l’atto con cui è stata disposta la decadenza dal rapporto di impiego dell’interessato, per effetto della asserita falsità della dichiarazione in merito alla particolare qualificazione professionale conseguente dalla precedente esperienza lavorativa).

Contenuto sentenza

N. 09653/2015 REG.PROV.COLL.
N. 07713/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7713 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] Maccaus, rappresentato e difeso dall’avvocato. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto ex art.25 cpa presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189; 
contro
Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
della disposizione n. 1390/2 015 prot. n. 0023639 del 01/04/2015 VII/1″ emanato dal Direttore dell’Area Risorse Umane Ufficio Personale tecnico amministrativo Settore Concorsi personale TAB Universitario e CEL, con la quale è stata disposta la decadenza del Dr. [#OMISSIS#] Maccaus dal rapporto di impiego instaurato con Sapienza Università di Roma con contratto sottoscritto in data l 6.03.2015, (allegato in atti) nonché per l’annullamento del provvedimento prot. n. 0023662 del 01/04/2015 classif. VII/2 firmato dal Capo Settore Concorsi personale TAB Universitario e CEL Dott. [#OMISSIS#] Vergari (allegato in atti);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite e rilevato che le stesse non hanno dichiarato l’intenzione di proporre ulteriori motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza ovvero regolamento di giurisdizione, ritiene che il ricorso possa essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art.60 c.p.a., per manifesto difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nella presente controversia, di spettanza del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro.
Oggetto del presente ricorso è, infatti, la disposizione n. 1390/2 015 prot. n. 0023639 del 01/04/2015 emanata dal Direttore dell’Area Risorse Umane Ufficio Personale tecnico amministrativo Settore Concorsi personale TAB Universitario e CEL, con la quale, in conformità alla clausola risolutiva apposta nel contratto sottoscritto in data l 6.03.2015, è stata disposta la decadenza del Dr. [#OMISSIS#] Maccaus dal rapporto di impiego instaurato con Sapienza Università di Roma, per effetto della asserita falsità della dichiarazione in merito alla «particolare qualificazione professionale specifica attinente al ruolo richiesto e ricavabile da precedente esperienza lavorativa almeno annuale presso- Oviesse Spa, con l’incarico di consegnatario di magazzino (direttore di punto vendita, c.d. store manager) dal 03.02.2007 al 31.07.2008».
La presente controversia, pertanto, attendendo a provvedimento emanato con l‘esercizio di poteri datoriali in materia di pubblico impiego, successivamente alla stipula del contratto di lavoro, e quindi con riferimento a un rapporto di lavoro già instaurato, appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro (T.A.R. Lecce (Puglia) sez. II, 20/12/2014, 3148; T.A.R. Trento (Trentino-Alto Adige) sez. I, 16/12/2013, n.407).
Per le superiori considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e va ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale tale parte della controversia andrà riassunta nei termini indicati dall’art. 11 c.p.a., fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda.
La delicatezza delle questioni trattate consente di ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale la controversia andrà riassunta secondo i termini e le modalità in motivazione indicati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)