Per la distribuzione dei posti destinati agli studenti extracomunitari non residenti lasciati liberi, è necessario che la normativa corrispondente vada intesa alla luce del rilievo costituzionale attribuito al diritto allo studio, a norma degli articoli 33 e 34 della Costituzione (cfr. anche, per le ipotesi di cosiddetto “numero chiuso”, Corte Cost. n.383 del 1998); ne consegue che, ai sensi dell’art.3 della Legge n.264 del 1999, si deve dare preminenza al criterio della capacità ricettiva dell’Ateneo, rispetto a quello, che può considerarsi recessivo (purchè contenuto nei modesti limiti numerici dei posti, rimasti inutilizzati dagli originari riservatari), del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 11 marzo 2019, n. 3192
Accesso ai corsi a numero chiuso-Posti destinati agli studenti extracomunitari rimasti liberi-Criteri
N. 03192/2019 REG.PROV.COLL.
N. 13067/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13067 del 2017, proposto da:
Sabelli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Sabelli, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino, 47, come da procura in atti;
contro
Ministero Istruzione Università e Ricerca in persona del Ministro p.t., Universita’ degli Studi Roma Tor Vergata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Delcuratolo non costituita in giudizio;
per l’annullamento
1) del D.M. del 28 giugno 2017 n. 477 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 17/18 e dei relativi allegati;
1 bis) del medesimo D.M. n. 477/17 nella parte in cui dispone che “la prova di ammissione (…) è predisposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale”;
1 ter) del medesimo D.M. n. 477/17 nella parte in cui dispone che “la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti” così distinti “due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica”;
1 quater) dell’allegato I (art. 5) al medesimo D.M. n. 477/17 nella parte in cui dispone che “il Presidente di commissione redige altresì il verbale d’aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal MIUR”;
2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell’allegato A e dell’allegato B al D.M. 28 giugno 2017 n. 477, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;
3) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università in epigrafe;
4) della nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”.
5) della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2017/2018 pubblicata sul sito www.universitaly.it, in data 5 ottobre 2017, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l’iscrizione di parte ricorrente;
6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;
7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;
8) dei verbali della Commissione del concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d’aula;
9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
10) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell’allegato A e dell’allegato B al D.M. 477/17, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quello n. 24 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti;
11) del D.M. 477/2017, con specifico riferimento all’art. 10 comma 3 e 9, nella parte in cui non consentono la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari ai comunitari e nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;
12) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell’Unione Europea;
13) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;
14) del Decreto Interministeriale 3 agosto 2017 n. 580 nella parte in cui limita a soli 8650 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e del Decreto Interministeriale 27 luglio 2017 n. 523 nella parte in cui limita a soli 910 il numero dei posti banditi per Odontoiatria imponendo una riduzione della programmazione dei posti rispetto alle effettive possibilità di ricezione degli Atenei;
15) del decreto ministeriale n. 293/2017 con cui è stata nominata una commissione di esperti per la validazione delle domande;
16) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente
per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Istruzione Università e Ricerca e di Universita’ degli Studi Roma Tor Vergata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso ritualmente proposto la dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Sabelli ha impugnato gli atti in epigrafe, che le hanno precluso l’immatricolazione al corso di laurea in Odontoiatria per l’anno accademico 20172018.
2. – La ricorrente, premesso di avere conseguito in data 10.11.2016 la laurea in Igiene Dentale, materia affine ad Odontoiatria e Protesi dentaria, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore con votazione di 110/110 e lode, e di avere frequentato anche i corsi singoli presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “Tor Vergata” di Roma, impugna gli atti in epigrafe sia in relazione alla propria condizione di laureata in materia affine che deve, ciò malgrado, sottoporsi ai test di accesso al Corso di laurea in Odontoiatria, avendo visto rigettare la propria istanza di ammissione al secondo anno di corso (I motivo), che sotto aspetti specifici della procedura selettiva, legati alla stessa strutturazione dei test di ingresso, alle materie ivi trattate e alla istruttoria relativa al fabbisogno professionale svolta dal MIUR in via preliminare, che, ancora, sotto l’aspetto di violazione del principio di segretezza e di anonimato che deve informare le prove d’esame.
3. – Il MIUR si è costituito in giudizio senza depositare memorie difensive.
4. – In occasione della pubblica udienza del 5 dicembre 2018 il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso è fondato nei limiti che si esporranno di seguito.
Il primo motivo, legato alla pretesa necessità di iscrivere la ricorrente ad un anno di corso successivo al primo in ragione della sua condizione di laureata in Igiene dentale, è infondato.
Invero, con ordinanza cautelare n. 13502018 il Collegio aveva disposto l’accoglimento della relativa istanza della ricorrente nel limitato senso di ordinare all’Ateneo di valutare se i crediti formativi universitari maturati da parte ricorrente ne consentano l’iscrizione ad anni di corso successivi al primo.
La relazione del MIUR versata in atti, non smentita ex adverso, attesta però che, a seguito di istruttoria del competente Ateneo, “presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Ateneo non vi sono, per il corrente anno accademico, posti liberi per nessuno dei sei anni di corso, essendo quelli assegnati dal MIUR tutti occupati”; inoltre, “dal confronto tra i piani di studio dei due corsi di laurea risulta che nessuno degli esami sostenuti dalla Dott.ssa Sabelli presso il corso di laurea in Igiene Dentale può essere riconosciuto. Tali esami, infatti, non sono assolutamente paragonabili ai corrispondenti esami del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Il motivo va pertanto respinto.
5. – Tanto premesso, osserva il Collegio che, per il resto, il ricorso in esame ricalca impugnazioni relative al medesimo anno accademico che, sebbene proposte in impugnativa al diniego di accesso al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, constano di motivi identici a quelli svolti nel giudizio oggi in decisione.
In ragione di tanto può fasi utile riferimento, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., alla sentenza della Sezione n. 9698 depositata il 2 ottobre 2018, alla stregua della quale il Collegio rileva la solo parziale fondatezza del ricorso, che, per il resto, si palesa inammissibile ed infondato.
Le contestazioni che investono la procedura concorsuale, infatti, risultano già in buona parte esaminate e respinte da questo Tribunale, in numerose pronunce da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi (con conseguente possibilità di attenersi all’art. 74 c.p.a., per una motivazione espressa in forma semplificata: cfr. in tal senso, per il principio, TAR Lazio, Roma, sez. III, 20 luglio 2018, n. 8263).
Ed invero:
– i motivi che censurano la formulazione dei quesiti sono inammissibili, mirando in sostanza la censura a contestare nel merito la formulazione dei medesimi, che è però riservata in via esclusiva all’apprezzamento dell’Amministrazione;
– con riferimento ai motivi relativi alla scelta di prevedere, da un lato, n.20 quesiti di logica e dall’altro n.38 domande di biologia, chimica, fisica e matematica, occorre rilevare che le decisioni, inerenti all’articolazione e alla struttura del test, sono state assunte dal Soggetto pubblico sulla base di tipiche valutazioni tecnico-discrezionali, all’evidenza non irragionevoli, come più volte segnalato dalla Sezione (cfr. in ultimo, tra le altre, TAR Lazio, III, n.8779 del 2018, nonché n. 10129 del 2017);
– con riferimento alla censura sui quesiti somministrati già editi, in quanto contenuti in manuali di preparazione alla prova, va rilevata – ancora una volta, in conformità a numerosi precedenti della sezione – l’irrilevanza del fatto come ragione di invalidità della procedura, atteso che a tutti i candidati venivano sottoposte lo stesso numero e tipo di domande, senza alcuna differenziazione e che i manuali in questione erano agevolmente rinvenibili in commercio per la preparazione degli studenti, il cui impegno di studio non può essere oggetto di penalizzazione (cfr. per tutte TAR Lazio, III, n.10065 e n.10129 del 2017); non sarebbe, del resto, possibile sapere quali dei candidati fossero, in via ipotetica, a conoscenza dei quesiti e in che misura, quali degli stessi abbiano tratto vantaggio dal fatto in questione e in che modo;
– analitiche ragioni di rigetto sono state esposte, ugualmente, per quanto riguarda la prospettata violazione del principio di anonimato (cfr. ancora TAR Lazio, III, n.10129 del 2017);
– risulta poi generico il motivo relativo ad un’offerta ministeriale formativa, asseritamente inferiore alle capacità ricettive didattiche degli Atenei, dal momento che non vengono forniti dati sufficienti sul numero di posti da aggiungere all’offerta formativa per pareggiare detta capacità ricettiva, in raffronto alla posizione occupata dall’interessato in graduatoria, tali da consentire al medesimo di essere ammesso ai corsi di laurea in argomento (cfr. in ultimo TAR Lazio, III, n.4626 del 2018), con conseguente inammissibilità delle relative censure;
– le modalità di formazione dei quesiti, validati da esperti del settore, nonchè l’approvazione degli atti da parte del Ministero, anche per “facta concludentia”, non appaiono affetti da vizi invalidanti e sono pure stati oggetto di precedenti valutazioni di infondatezza da parte di questo Tribunale;
– quanto al segnalato problema dell’algoritmo (ovvero di un sistema predisposto per la soluzione dei quesiti di cui trattasi, fraudolentemente diffuso tra i candidati per l’anno accademico di riferimento) la sezione ha più volte chiarito che la notizia di reato, al riguardo circolata, può solo essere oggetto di accertamento nella competente sede penale, già al riguardo attivata, senza tuttavia che siano ancora emersi fatti più circostanziati, o comunque elementi di pregiudizialità in rapporto al presente giudizio: in rapporto a quest’ultimo, pertanto, l’argomentazione difensiva appare inammissibile per genericità, ferma restando l’autonoma rilevanza anche in ambito amministrativo di una eventuale, futura pronuncia emessa in sede penale, che accertasse responsabilità individuali o collettive.
5. – Per quanto riguarda, invece, l’utilizzo dei posti destinati agli studenti extracomunitari non residenti lasciati liberi è necessario che la normativa corrispondente vada intesa alla luce del rilievo costituzionale attribuito al diritto allo studio, a norma degli articoli 33 e 34 della Costituzione (cfr. anche, per le ipotesi di cosiddetto “numero chiuso”, Corte Cost. n.383 del 1998); ne consegue che, ai sensi dell’art.3 della Legge n.264 del 1999, si deve dare preminenza al criterio della capacità ricettiva dell’Ateneo, rispetto a quello, che può considerarsi recessivo (purchè contenuto nei modesti limiti numerici dei posti, rimasti inutilizzati dagli originari riservatari), del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo (cfr. TAR Lazio, Roma, sez.III, n.6248 e n.3197 del 2014, nonchè n.248 del 2018).
Va peraltro considerato, sul punto, che non tutti gli studenti portano a termine il loro corso di studi e che non tutti i laureati esercitano poi la loro professione all’interno del sistema ove si sono formati (cfr. ancora TAR Lazio, III, n.6248 del 2014 e n.248 del 2018).
E’ dunque fondata l’impugnazione dell’art. 10, comma 3, secondo capoverso, del decreto ministeriale n. 477 del 28 giugno 2017, secondo cui “I posti eventualmente risultati non coperti, nell’ambito della graduatoria riservata ai candidati cittadini extracomunitari residenti all’estero, non potranno essere utilizzati a beneficio dei candidati cittadini comunitari e non comunitari, di cui all’art. 26 della legge n. 189 del 2002, in quanto appartenenti a contingenti separati e destinati a finalità tra loro distinte, non rientrando i posti riservati ai candidati cittadini extracomunitari residenti all’estero nella programmazione di posti, di cui all’art. 1 della legge n. 264/1999….I posti, eventualmente risultati non occupati nella graduatoria riservata ai cittadini non comunitari residenti all’estero possono essere utilizzati dagli Atenei per i trasferimenti ad anni successivi al primo di studenti di cittadinanza dell’Unione Europea soggiornanti in Italia, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 189/2002, nonché studenti iscritti presso una Università italiana, ai sensi dell’art. 46 del DPR 394/1000”.
Detta norma, quale espressione di discrezionalità amministrativa, non appare in effetti ispirata ai parametri di ragionevolezza, sindacabili in sede di giudizio di legittimità, tenuto conto dell’importanza dei principi coinvolti (in primis articoli 33, 34 e 97 della Costituzione) e delle altre circostanze in precedenza segnalate, a fronte dell’alto numero di aspiranti alla professione di medico, anche con buona collocazione in graduatoria, la cui immatricolazione resterebbe preclusa pur in presenza di posti disponibili, certamente ricompresi nelle capacità formative degli Atenei interessati, senza che il numero complessivo di tali posti (circa 200 unità a livello nazionale) possa ritenersi tale da sovvertire l’ulteriore parametro rimesso al discrezionale apprezzamento dell’Amministrazione, per quanto riguarda le potenzialità di assorbimento del sistema sanitario.
Il Collegio non ignora che, con sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2268/18 del 16 aprile 2018, è stato espresso un diverso orientamento, in quanto l’attribuzione a studenti comunitari dei posti di cui trattasi non troverebbe riscontro a livello normativo primario, come avvenuto – per l’anno accademico 1999/2000 – ex art. 1, comma 2, della legge 27 marzo 2001, n. 133 (Norme relative all’iscrizione ai corsi universitari).
Ad avviso del Collegio stesso, tuttavia, è possibile contrapporre a tale isolato indirizzo nuove argomentazioni, in presenza di numerosissimi provvedimenti cautelari di opposto segno, emessi sia da questo Tribunale che dal medesimo Consiglio di Stato.
Se per l’anno accademico 1999/2000, infatti, l’attribuzione dei posti di cui si discute è stata imposta ex lege, non è comunque escluso che l’Amministrazione possa disporre discrezionalmente di vacanze successivamente individuate, a prescindere dalla causa di tale sopravvenuta disponibilità. Lo stesso D.M. 477/2017 prefigura che i posti, non occupati da studenti extracomunitari, vengano utilizzati, anche se solo per trasferimenti “ad anni successivi al primo”. Tale scelta limitativa, tuttavia, appare illogica in presenza di una graduatoria di aspiranti medici ancora aperta, nonché in considerazione dell’originaria destinazione dei posti di cui trattasi appunto al primo anno: anno, in rapporto al quale era stata commisurata la capacità formativa degli Atenei e a cui corrisponde la ratio del numero chiuso, per la [#OMISSIS#], riscontrata sovrabbondanza di domande rispetto ai posti disponibili. Il diritto allo studio, di rilevanza costituzionale, impone d’altra parte di contenere nei limiti del possibile il sacrificio delle aspirazioni di soggetti, che siano utilmente inseriti in graduatoria, continuando a manifestare il proprio interesse all’immatricolazione: tale interesse, in quanto meritevole di tutela, può essere subordinato a superiori ragioni di interesse pubblico solo quando l’Ateneo non disponga di risorse sufficienti, per assicurare la formazione di adeguate professionalità, ovvero quando il sistema non risulti effettivamente in grado di assorbire i nuovi professionisti, nonostante il lungo e difficile percorso dai medesimi affrontato. Quanto sopra, ovviamente, in termini di valutazioni preventive e globali, che non escludono “a valle” qualche discostamento: un discostamento che, nel caso di specie, investe non la capacità formativa degli Atenei (trattandosi di posti già per gli stessi previsti), ma solo – e in misura modesta (purchè il “tetto” numerico sia rispettato) – le capacità di assorbimento del mercato sociale e produttivo. Discende da quanto sopra esposto l’accoglimento delle argomentazioni difensive, prospettate in rapporto all’irrazionalità della scelta di assegnare i posti, non occupati da cittadini extracomunitari, solo per i trasferimenti anziché per le più pressanti esigenze dei soggetti, utilmente collocati in graduatoria per l’immatricolazione al primo anno di corso. Tale accoglimento comporta annullamento, in parte qua, dell’art.10, comma 3, secondo capoverso del D.M. n.477 del 2017, nonchè degli atti ad esso riferiti e conseguenti (cfr. già, per la precedente tornata concorsuale, TAR Lazio, Roma, sez. III, nn.11312 e 11314 del 2017), con effetti implicanti obbligo di scorrimento della graduatoria nazionale, in base ai punteggi riportati dai concorrenti che vi risultino iscritti, fino ad esaurimento dei posti disponibili; quanto sopra, tenuto conto dell’efficacia erga omnes dell’annullamento di atti amministrativi inscindibili, come quelli a carattere generale o a contenuto normativo (giurisprudenza pacifica: cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2018, n. 2097; sez. VI, 6 aprile 2018, n. 2133 e 4 giugno 2018, n. 3376).
E’ appena il caso di precisare che la giurisprudenza appena citata prevale sulle argomentazioni in base alle quali non potrebbe giovarsi dell’annullamento dell’atto chi fosse decaduto dalla relativa impugnazione: il nuovo assetto giuridico, conseguente alla caducazione ex tunc di atti inscindibili, come quelli sopra indicati, produce infatti fisiologicamente l’effetto espansivo indicato, mentre l’interesse legittimo dei ricorrenti, che abbiano prospettato la correlativa censura, può avere come effetto solo il ripristino del corretto esercizio del potere, con ulteriori chances – per i medesimi ricorrenti – di perseguire l’interesse sostanziale dedotto in giudizio, ma senza che tale interesse rivesta, prima della concreta verifica dei presupposti, carattere di diritto soggettivo al bene della vita ambito.
Se è vero, infatti, che l’annullamento di un atto illegittimo non rimette in termini coloro che tale atto non avevano impugnato (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 11 del 2017), è altrettanto vero che, nel caso di specie, si discute non di singoli provvedimenti o di atti plurimi (ovvero scindibili), ma di una disposizione indivisibilmente dettata, nel bando, con riferimento a tutti i concorrenti e da alcuni di essi ritualmente impugnata nei termini. Secondo l’opposta tesi dell’attuale ricorrente, peraltro, la prova di resistenza (normalmente valutata in base all’intera graduatoria di merito, in ragione del punteggio da ciascuno riportato) avrebbe dovuto essere effettuata con riferimento non all’ultimo punteggio utile per l’inserimento nella graduatoria nazionale, in corrispondenza ai nuovi posti disponibili, ma al punteggio medio di tutti coloro che avessero proposto ricorso, prospettando la specifica contestazione in precedenza esaminata: una verifica, quella appena indicata, non solo realmente inedita e di pressochè impraticabile effettuazione, ma dagli effetti aberranti quando, come puntualmente verificatosi per la tornata concorsuale di cui trattasi e per quelle antecedenti, il numero dei presunti “aventi diritto” – ove ritenuti tali tutti (e soltanto) i “ricorrenti vittoriosi” – superi abbondantemente quello dei posti disponibili, traducendosi in totale abrogazione della stessa prova di resistenza (che potrebbe persino travalicare in vero e proprio abuso del processo, essendo stato ritenuto applicabile anche in chiave processuale il generale divieto di abuso del diritto: cfr. in tal senso per il principio – enunciato in rapporto ad una diversa fattispecie – Cons. Stato, Ad. Plen., 23 marzo 2011, n. 3).
La ricorrente ha totalizzato 30 punti, collocandosi in posizione assai distante dall’ultimo ammesso.
Nella situazione in esame, pertanto, l’effetto conformativo della presente sentenza implicherà esclusione del rivendicato diritto all’immatricolazione dell’attuale ricorrente, fatto salvo il caso in cui, per successive rinunce, la collocazione del medesimo nella graduatoria nazionale fosse tornata utile per l’immatricolazione.
Resta dunque affidato all’Amministrazione il prudente apprezzamento, da effettuare in rapporto alle immatricolazioni in esubero, conseguenti a provvedimenti cautelari non seguiti da accoglimento dell’impugnativa, o, come nel caso di specie, seguiti da un accoglimento non pienamente satisfattivo della pretesa sostanziale dedotta in giudizio (cfr. al riguardo Cons Stato, sez. VI, n. 2268 del 2018 e TAR Lazio, Roma, sez. VI, n. 8263 del 2018).
Il ricorso in esame viene pertanto accolto – con gli effetti conformativi in precedenza indicati – limitatamente all’ulteriore disponibilità dei posti, in un primo tempo riservati a studenti extracomunitari e da questi ultimi non occupati, mentre per il resto lo stesso risulta in parte inammissibile e in parte infondato.
6. – In considerazione dei fatti di causa – e della solo parziale soccombenza di entrambe le parti – sussistono infine giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione, e, per il resto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 11/03/2019