TAR Lazio, Roma, Sez. III, 11 marzo 2019, n. 3157

Abilitazione scientifica nazionale-Obbligo di motivazione del diniego

Data Documento: 2019-03-11
Area: Giurisprudenza
Massima

A fronte del superamento dei tre valori soglia e del possesso dei tre titoli richiesti, la Commissione è tenuta ed effettuare un’attenta e accurata disamina circa la qualità della produzione scientifica, con conclusioni adeguatamente motivate, imponendo la ricorrenza dei tre indici di produttività scientifica validi per il settore concorsuale in oggetto ed il buon livello della ricorrente sul piano dei titoli posseduti ben altro onere motivazionale, soprattutto in sede di valutazione collegiale, con particolare riguardo alla qualità delle divulgazioni presentate.
 

Contenuto sentenza

N. 03157/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05147/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5147 del 2017, proposto da 
Lisa Dalla Via, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Reggio D’Aci, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale delle Medaglie D’Oro, n. 122; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
per l’annullamento
– del provvedimento recante il “giudizio collegiale e i giudizi individuali” (la cui pubblicazione sul sito ministeriale è stata comunicata con e-mail del 31 marzo 2017), con i quali la Commissione M.I.U.R. (nominata con d.d. n. 2421 del 31 ottobre 2016) ha illegittimamente negato all’odierna ricorrente l’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di I^ fascia per il settore 03/D1 “Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico – alimentari” sulla base della seguente motivazione: “Complessivamente i titoli presentati sono considerati di limitata rilevanza” e “le pubblicazioni sono coerenti con le tematiche del settore concorsuale in oggetto e, più specificamente, con quelle del SSD CHIM/08 – Chimica Farmaceutica e valutate di buon livello e di impatto, anche se le tematiche molto diversificate rendono difficile identificare un’autonoma linea di ricerca, in quanto da esse traspare un’attività di sola valutazione dell’attività biologica di composti potenzialmente anti-proliferativi”;
– di tutti i verbali dei lavori della suddetta Commissione e in particolare del verbale n. 4, aperto in data 11 gennaio 2017 e chiuso in data 12 gennaio 2017, laddove la suddetta Commissione (con sede presso l’Università di Macerata) dichiara di avere esaminato (anche) l’odierna ricorrente;
– della relazione riassuntiva del 29 marzo 2017, laddove la suddetta Commissione ha ricordato tutte le attività fino ad allora svolte;
– nonché di tutti gli atti presupposti e/o successivi e/o connessi e/o conseguenti rispetto all’illegittimo “diniego” dell’abilitazione scientifica nazionale all’odierna ricorrente, ivi compresi, per quanto occorra e ove ritenuti lesivi, quelli di natura regolamentare posti a monte del giudizio negativo sopra indicato, quali il d.P.R. 95/2016, il d.m. n. 120/2016, il d.m. 602/2016, il d.d. n. 1532 del 29 luglio 2016 recante l’indizione della procedura ed anche i decreti di nomina della Commissione, come sopra già indicati negli estremi conosciuti;
e, contestualmente, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., per l’accertamento del possesso da parte dell’odierna ricorrente di tutti i requisiti previsti per il conseguimento della richiesta abilitazione scientifica nazionale, con la conseguente attribuzione di tale abilitazione alla stessa ricorrente e per la condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al risarcimento di ogni danno subito e/o subendo dalla stessa ricorrente in conseguenza dell’illegittimo operato della suddetta Commissione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come indicato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, la ricorrente impugna l’esito negativo da costei riportato nella procedura di abilitazione scientifica nazionale di I^ fascia per il settore disciplinare “03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico – alimentari”, prevista all’art. 16 della l. n. 240 del 30 dicembre 2010 (recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) e disciplinata – oltre che dal bando di selezione, costituito dal decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (di seguito anche semplicemente “MIUR”) n. 1532/2016 – dal relativo regolamento di attuazione, da ultimo approvato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati”, di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 120 del 7 giugno 2016.
La ricorrente chiede, in particolare, l’annullamento del relativo giudizio – con cui la Commissione ha ritenuto all’unanimità che lei non possieda “la piena maturità scientifica” in ragione della mancata presentazione di “titoli e pubblicazioni tali da dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca nazionale ed internazionale” – sostenendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, con rilevata contraddittorietà e difetto di motivazione del giudizio finale di non idoneità, pur in presenza di molteplici fattori positivi.
Il MIUR si costituiva in giudizio, depositando una memoria di pura forma.
La Sezione con ordinanza n. 3592/2017 respingeva l’istanza cautelare “considerato, ad un sommario esame, che le censure proposte con il ricorso in esame, per la loro complessità, necessitano dell’approfondimento tipico della sede di merito”.
Seguiva un’ulteriore memoria difensiva di parte ricorrente, in cui si ribadivano i motivi di pretesa illegittimità del contestato giudizio.
All’udienza pubblica del 6 marzo 2019, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
L’impugnativa impone, innanzi tutto, alcune annotazioni preliminari circa i limiti di sindacabilità degli atti che siano, come quelli in esame, espressione di discrezionalità tecnica nella peculiare forma di giudizi di valore implicanti competenze specialistiche di alto profilo.
In rapporto a tali giudizi – resi, peraltro, nell’ambito di procedure di esame a carattere abilitativo e non concorrenziale – non può, infatti, non sottolinearsi l’estrema difficoltà di un sindacato giurisdizionale non debordante nel merito (di per sé insindacabile) delle scelte compiute dall’amministrazione, sussistendo, di norma, per siffatte valutazioni margini di discrezionalità particolarmente ampi, rimessi sia alla sensibilità che all’esperienza nonché all’alta specializzazione dei docenti chiamati a far parte della commissione esaminatrice.
Non possono, tuttavia, essere trascurate ulteriori circostanze, attinenti sia allo sviluppo dei principi affermati dalla giurisprudenza in tema di giudizio di legittimità su atti che siano espressione di discrezionalità tecnica, sia alla peculiare disciplina in materia di abilitazione scientifica nazionale, istituita per attestare la qualificazione dei professori universitari di prima e di seconda fascia ai quali potranno essere successivamente affidati – con la procedura di cui all’art. 18 della citata l. n. 240/2010 – incarichi di docenza.
Sotto il primo profilo, infatti, la cognizione del giudice amministrativo ha subito nel corso degli anni una significativa evoluzione, fino a ritenere censurabile qualunque valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità ogni qual volta non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata o di dottrina dominante in materia (in termini, questa Sezione n. 9086/2016 nonché Consiglio di Stato, sezione IV, n. 6201/2003, n. 2138/2012, n. 3357/2014 e n. 2888/2015).
L’indagine deve, comunque, limitarsi all’attendibilità delle valutazioni effettuate, con possibile eccesso di potere giurisdizionale qualora l’indagine del giudice si estendesse all’opportunità o alla convenienza dell’atto o, ancora, al merito di scelte tecniche opinabili, con oggettiva sostituzione della volontà dell’organo giudicante a quella dell’amministrazione competente in materia (Sezioni Unite 5 agosto 1994, n. 7261).
Ciò premesso, per quanto riguarda la richiamata disciplina vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha introdotto parametri oggettivi, ulteriormente puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente in ordine al discostamento o meno da tali parametri e, in caso di positivo riscontro degli stessi, circa l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata per negare il titolo abilitante a soggetti che per titoli professionali e produzione pubblicistica risultino, in effetti, già inseriti nel settore scientifico di riferimento ad un livello, sotto diversi profili, adeguato.
Nel citato regolamento di cui al d.m. n.120/2016 si richiede, in particolare, all’art. 5 che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “A” al regolamento stesso nonchè superi almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali di cui al relativo allegato “C” al d.m..
Conclusivamente, quindi, l’abilitazione di cui trattasi potrà essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata”, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”). Ulteriori precise disposizioni indicano, poi, il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza.
Ciò premesso, il ricorso è fondato.
Appaiono, infatti, meritevoli di accoglimento le censure di carenza e contraddittorietà della motivazione, non consentendo il giudizio collegiale espresso ed i presupposti giudizi individuali di comprendere le ragioni per le quali le opere della ricorrente abbiano ricevuto un tale giudizio negativo e sia stata, per ciò, negata alla stessa l’abilitazione scientifica nazionale nell’ambito richiesto, ivi limitandosi la Commissione ad asserire che la candidata non avrebbe presentato “titoli e pubblicazioni tali da dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama nazionale ed internazionale”, affermando, genericamente, che “le tematiche molto diversificate rendono difficile identificare un’autonoma linea di ricerca, in quanto da esse traspare un’attività di sola valutazione dell’attività biologica di composti potenzialmente anti-proliferativi”.
A fronte del superamento dei tre valori soglia e del possesso dei tre titoli richiesti, la Commissione era, infatti, tenuta ed effettuare un’attenta e accurata disamina circa la qualità della produzione scientifica, con conclusioni adeguatamente motivate, imponendo la ricorrenza dei tre indici di produttività scientifica validi per il settore concorsuale in oggetto ed il buon livello della ricorrente sul piano dei titoli posseduti ben altro onere motivazionale, soprattutto in sede di valutazione collegiale, con particolare riguardo alla qualità delle divulgazioni presentate.
L’apprezzamento negativo formulato non esprime, invece, una seria e approfondita disamina delle varie pubblicazioni scientifiche, essendo queste ultime rese oggetto di una stessa valutazione apodittica, lapidaria e tautologica, sostanzialmente identica in tutti i giudizi individuali e in quello collegiale, per di più contraddittoria, seguendo a valutazioni positive, circa la coerenza delle pubblicazioni scientifiche rispetto alle tematiche del settore concorsuale ed il loro essere “di buon livello e di impatto”, e – dunque – inidonea a definire compiutamente le ragioni del mancato ottenimento dell’abilitazione scientifica nazionale.
Il carattere ripetitivo dei giudizi in questione, per la maggior parte testualmente identici, denota, poi, una valutazione da parte dei singoli commissari superficiale, condotta in modo non autonomo, del tutto inconciliabile con la natura personale delle singole valutazioni che ciascun componente dovrebbe esprimere, nonché inadatta a supportare la successiva fase del confronto e della discussione collegiale, la quale non può, appunto, prescindere dall’apporto individuale dei singoli.
Tutti i commissari, infatti, dopo aver concordato sulla coerenza e congruenza delle pubblicazioni con il settore scientifico di riferimento nonché sul livello mediamente buono delle stesse sia sotto il profilo dell’originalità, dell’innovatività e del rigore metodologico che della collocazione editoriale delle riviste, affermano poi la loro inidoneità a dimostrare il possesso dei criteri per l’abilitazione a professore di I^ fascia per il settore concorsuale considerato.
La mera enunciazione di tale formula non rende, tuttavia, ragione del concreto apprezzamento effettuato, attesa la sua incapacità a dimostrare lo svolgimento di una effettiva e seria disamina delle varie pubblicazioni presentate. Né dal giudizio collegiale emerge un quadro di sintesi, che consenta di comprendere meglio l’apprezzamento eseguito.
Non appare, dunque, espresso, ad avviso del Collegio, un coerente quadro valutativo, che avrebbe dovuto essere rapportato all’effettiva qualità della produzione scientifica, come rilevabile al di là degli indicatori (nella fattispecie tutti positivamente sussistenti).
In mancanza di criteri predeterminati o di una motivazione particolarmente accurata, infatti, la possibilità di una mera enunciazione di “NON … piena maturità scientifica” renderebbe possibili conclusioni indimostrabili e potenzialmente arbitrarie, in grado di vanificare tutti i presupposti di oggettività del giudizio previsti dalla disciplina vigente, apparendo perplesse e irrisolte le ragioni del negativo giudizio sulle pubblicazioni, in ragione della mancata specificazione, nemmeno in forma sintetica, dei presunti limiti e delle asserite insufficienze che connoterebbero i singoli lavori della ricorrente.
La valutazione, dunque, in ordine alla qualità delle pubblicazioni avrebbe dovuto essere meglio supportata nella motivazione della Commissione, in modo tale da far cogliere il valore assorbente di tale elemento, tale – cioè – da non poter riconoscere all’interessata all’abilitazione alla prima fascia nel settore di che trattasi.
In conclusione, per i motivi fin qui esposti, il ricorso deve essere accolto, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza che non sia stata oggetto di specifica disamina, e, per l’effetto, il contestato giudizio di inidoneità deve essere annullato.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), cod. proc. amm., il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessata debba essere riesaminata da parte di una commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– lo accoglie, per l’effetto, annullando il gravato provvedimento;
– ordina all’amministrazione resistente di rivalutare il ricorrente nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
– condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
 Pubblicato il 11/03/2019