L’ art. 24, comma 3, lett. a), legge 30 dicembre 2010 n. 240 richiede almeno 3 anni non consecutivi di contratti ai sensi dell’art. 1 comma 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 19 marzo 2019, n. 3655
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore, art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240
N. 03655/2019 REG.PROV.COLL.
N. 06556/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6556 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 8;
contro
Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
per l’annullamento della esclusione dalla procedura selettiva ex art 24 comma 3 della legge 240/10 per un posto di ricercatore a tempo determinato – tipologia presso il dipartimento di scienze dell’antichità – facoltà di lettere e filosofia – risarcimento danni e con motivi aggiunti per l’annullamento del decreto rettorale del 7 giugno 2017 n. 1392/2016 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva da cui risulta che la dott.ssa [#OMISSIS#] di [#OMISSIS#] è stata dichiarata vincitrice;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo la dott. [#OMISSIS#] ha impugnato il provvedimento (D.R. 959/2016 del 30 marzo 2016, prot. 0021683) con cui è stata disposta la sua esclusione dalla procedura selettiva (bandita ai sensi dell’art. 24, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240) per un posto di ricercatore a tempo determinato – tipologia B presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma, nonchè il relativo bando.
Con ordinanza emessa in data 12.7.2016 il Tar respingeva l’istanza cautelare con la seguente motivazione: “Considerato, ad un sommario esame degli atti di causa, che la mancata indicazione tra i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva riguardante il conferimento di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) dell’aver svolto i contratti di insegnamento ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 10, della legge n. 230/2005, rientra nel merito dell’attività dell’amministrazione e, più a monte, nell’ambito delle scelte discrezionali del legislatore. Ritenuto, peraltro, che tale scelta non presenti immediati aspetti di illogicità, in quanto i contratti di insegnamento presentano, sotto il profilo dei programmi e delle finalità a
cui sono dedicati, [#OMISSIS#] diversi rispetto a quelli destinati a finanziare l’attività di ricerca”.
Successivamente, con atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato anche il Decreto Rettorale del 7 giugno 2016, n. 1392/2016 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva da cui risulta che la dott. ssa [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] è stata dichiarata vincitrice.
In prossimità dell’udienza di discussione la ricorrente articolava due memorie difensive.
All’udienza pubblica del 5 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente stante la loro intima connessione.
La ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione al concorso con la seguente motivazione “ non risulta essere in possesso dei requisiti di ammissione alla procedura selettiva suindicata previsti dall’art. 2 del bando” ed, in particolare, risulta priva del requisiti dei tre anni, anche non consecutivi, di esperienza nell’ambito delle tipologie contrattuali indicate nell’art. 2 del bando.
In particolare l’art 2 richiama i contratti di cui all’art. 24, comma 3, lett. A) della L. 30.12.2010 n. 240 ovvero almeno 3 anni non consecutivi di contratti ai sensi dell’art. 1 comma 14 della l. n. 230/2005.
Tale [#OMISSIS#] disposizione riguarda i contratti di ricercatore a tempo determinato stipulati con le Università per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa.
La ricorrente ha documentato di aver svolto attività di insegnamento a contratto in Archeologia e Storia dell’Arte Musulmana presso le università di Trieste, [#OMISSIS#], Urbino e Viterbo dall’anno accademico 2001/2002 all’anno accademico 2009/2010, quindi per complessivi nove anni continuativi (come risulta dalla documentazione allegata alla domanda).
Trattasi, tuttavia, di contratto di insegnamento per attività didattica ordinaria conferiti ai
sensi dell’art. 1, comma 10, legge n. 230/2005 e, pertanto, come evidenziato dall’Università resistente, riguardano, una finalità completamente diversa dai contratti di ricercatore a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge n. 230/2005: i primi hanno per oggetto esclusivo lo svolgimento di attività di insegnamento necessaria per garantire la sostenibilità dell’offerta formativa dei corsi di studio; i secondi hanno per oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa.
La scelta dell’Università di escludere i contratti di insegnamento nell’elenco di quelli richiesti per l’ammissione alle selezione in questione non presenta [#OMISSIS#] di illogicità, in quanto i contratti di insegnamento presentano, sotto il profilo dei programmi e delle finalità a cui sono dedicati, [#OMISSIS#] diversi rispetto a quelli destinati a finanziare l’attività di ricerca.
Il collegio ritiene, infine, non sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 24 della legge n. 240/2010 per contrasto con gli artt. 3,51 e 97 Cost.
in quanto, si ribadisce, le fattispecie dei contratti di insegnamento e dei contratti di ricercatore a tempo determinato presentano [#OMISSIS#] nettamente differenziati tra loro.
La legittimità dell’esclusione della ricorrente dalla partecipazione alla procedura la priva di legittimazione ad impugnare, con i motivi aggiunti, la nomina della vincitrice della selezione e comporta, pertanto l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’atto per motivi aggiunti.
In considerazione della eccezionalità delle questioni trattate può disporsi la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando:
rigetta il ricorso principale;
dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 19/03/2019