La circolare ministeriale n. 3/2017 si appalesa quale atto (statale) idoneo ad esplicare indubbi effetti diffusi sull’intero territorio nazionale, stante la valenza di atto “generale” (sia pure “interno”)», ne riconosce espressamente il carattere di atto ad efficacia interna, ma anche interpretativa e non vincolante per un’Amministrazione che gode dell’autonomia costituzionalmente riconosciutale dall’art. 33 u.c. Cost., ed è oltretutto diversa da quella che aveva adottato la circolare.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 marzo 2019, n. 2006
Procedura concorsuale posto Professore-Circolare ministeriale
N. 02006/2019 REG.PROV.COLL.
N. 09091/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9091 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita’ del Salento – Lecce, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per regolamento di competenza
in riforma dell’ordinanza del Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 18 ottobre 2018, n. 533 dichiarativa della competenza territoriale del Tar Lazio nel ricorso del dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], proposto dinanzi al Tar Puglia, Lecce, per ottenere l’annullamento della nota prot. n. 58805 dell’8 [#OMISSIS#] 2018, recante in oggetto «Richiesta di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’art 20, comma 1, del D. Lgs. 25/5/2017, n. 75» adottata dall’Università del Salento al fine di rigettare una sua istanza volta all’avvio di una procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017; dall’altro lato, l’accertamento del suo diritto ad essere assunto a tempo indeterminato come ricercatore, nonché del suo diritto ad essere sottoposto alla procedura di valutazione per l’inquadramento nel ruolo dei professori associati ai sensi dell’art. 24, comma 5, della l. n. 240 del 2010.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università del Salento – Lecce e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Vista l’ordinanza del Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 18 ottobre 2018, n. 533 dichiarativa della competenza territoriale del Tar Lazio nel ricorso del dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], proposto dinanzi al Tar Puglia, Lecce, per ottenere l’annullamento della nota prot. n. 58805 dell’8 [#OMISSIS#] 2018;
Visto l’art. 15, comma 2, del c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 14 marzo 2019 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso n. 897/2018 proposto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – Sezione Terza, il dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] impugnava la nota prot. n. 58798 dell’8 [#OMISSIS#] 2018, recante «Richiesta di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’art 20, comma 1, del D. Lgs. 25/5/2017, n. 75», chiedendo l’accertamento del diritto all’assunzione a tempo indeterminato come ricercatore, nonché di essere sottoposto alla procedura di valutazione per l’inquadramento nel ruolo dei professori associati ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240 del 2010.
Con l’ordinanza impugnata il primo [#OMISSIS#] rilevava tuttavia che il ricorrente aveva sì impugnato la nota prot. n. 58798 dell’8 [#OMISSIS#] 2018, aggiungendovi però (sia pure con la formula “qualora codesto T.A.R. dovesse ritenere … rilevante la circolare predetta ai fini del presente giudizio”) la denuncia di illegittimità della circolare n. 3/2017 (con richiesta di disapplicazione), recante “indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”, per l’applicazione dell’art. 20 del Decreto Legislativo n. 75 del 2017. Sosteneva in particolare, che la circolare “si appalesa illegittima [#OMISSIS#] parte in cui (cfr. art. 2) ha ritenuto di affermare che, da un lato, essa “è rivolta alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, e, dall’altro, che “ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 165/2001, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: […] il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato”. Il Ministero resistente a sua volta rilevava che la circolare n. 3/2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione era atto (statale) idoneo ad esplicare indubbi effetti diffusi sull’intero territorio nazionale, stante la [#OMISSIS#] di atto “generale” (sia pure “interno”), richiamando ai fini dell’individuazione del [#OMISSIS#] amministrativo competente, la sentenza dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato 14-11-2011, n. 19, secondo cui “Rientra [#OMISSIS#] competenza del Tar Lazio, sede di Roma, l’ impugnazione di una circolare e di un suo atto applicativo, essendo la prima atto a contenuto generale che esplica i propri effetti su tutto il territorio nazionale”, e ciò anche se la impugnazione è effettuata in via subordinata ed eventuale, in quanto la rilevanza di tale impugnativa nell’economia generale del ricorso rimane una questione attinente al merito, che non può essere valutata in sede di regolamento di competenza. Il primo [#OMISSIS#] rilevava quindi che era stata richiesta solo la disapplicazione (e non l’annullamento) della circolare (pur se non espressamente richiamata ma, comunque, applicata dalla nota impugnata), e che comunque era stato chiesto di accertarne l’illegittimità con specifiche censure.
Dichiarava pertanto la propria incompetenza territoriale a decidere il ricorso in questione, individuando come [#OMISSIS#] competente il T.A.R. Lazio – Sede di Roma.
2. Il ricorso per regolamento di competenza in esame è fondato.
Va rilevato innanzitutto che l’impugnata nota dell’Università, come esattamente riportato nel ricorso, non contiene alcun richiamo alla circolare n. 3 del 2017, tanto che la circolare stessa non potrebbe definirsi atto presupposto di quello impugnato. Al riguardo il primo [#OMISSIS#] ritiene che la circolare in questione, «pur se non espressamente richiamata», sarebbe stata comunque «applicata – dalla nota rettorale impugnata». Tuttavia, il ricorrente si era limitato a contestare la legittimità degli argomenti addotti [#OMISSIS#] circolare senza chiederne l’annullamento, oltretutto non indicandola nell’epigrafe del ricorso tra gli atti impugnati, né chiedendone l’annullamento nelle conclusioni dell’atto introduttivo, ove è riportata soltanto la richiesta di annullamento del «provvedimento impugnato» e cioè della sola nota del Rettore dell’Università. Quanto all’invocata sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 19 del 2011, va rilevato che in essa le circolari (ivi oltretutto espressamente impugnate in via subordinata), e per le quali era stata dichiarata la competenza del Tar Lazio, sono esattamente quelle aventi «indubbia rilevanza esterna. Non sono espressione infatti di una mera attività interpretativa, in quanto tale suscettibile di “disapplicazione” da parte – teoricamente – degli organi periferici e del [#OMISSIS#], ma incidono negativamente – secondo la prospettazione sia pure ipotetica della parte – sulla legittimità dell’atto individuale».
Viceversa, nel [#OMISSIS#] di specie, lo stesso TAR Lecce, nell’affermare che «la menzionata Circolare ministeriale n. 3/2017 si appalesa quale atto (statale) idoneo ad esplicare indubbi effetti diffusi sull’intero territorio nazionale, stante la [#OMISSIS#] di atto “generale” (sia pure “interno”)», ne riconosce espressamente il carattere di atto ad efficacia interna, ma anche interpretativa e non vincolante per un’Amministrazione che gode dell’autonomia costituzionalmente riconosciutale dall’art.33 u.c. Cost., ed è oltretutto diversa da quella che aveva adottato la circolare.
Ed è appena il [#OMISSIS#] di rilevare che, nell’invocata pronuncia dell’Adunanza Plenaria, i ricorrenti avevano impugnato, sia pure in via subordinata, anche le circolari ministeriali ivi in epigrafe indicate, chiedendone espressamente l’annullamento.
L’interpretazione qui accolta è peraltro confermata, a contrariis, dal rilievo secondo cui i TAR periferici, così come tutti gli altri organi di giurisdizione, possono nei rispettivi giudizi disapplicare le norme primarie e secondarie contrastanti con il diritto europeo, e ciò senza alcuna implicazione sulla relativa competenza territoriale.
Per le ragioni che precedono, in accoglimento del ricorso per regolamento di competenza indicato in epigrafe ed in riforma dell’ordinanza impugnata, va dichiarata la competenza territoriale del TAR Puglia, sez. Lecce, a conoscere del ricorso 897/2018 del dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], già proposto dinanzi lo stesso TAR.
La pronuncia sulle spese della presente fase del giudizio va riservata al definitivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta) – ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del codice del processo amministrativo – accoglie ricorso indicato in epigrafe ed, in riforma dell’ordinanza impugnata, dichiara competente il TAR Puglia, sez. Lecce a decidere il ricorso n. 897/2018 del dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
[#OMISSIS#] per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 14 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 26/03/2019