l’art. 6, d.m. 27 marzo 2019, n. 139, statuisce quanto segue: “le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all’articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.”
(Nel caso di specie risultava carente il necessario presupposto di un numero di professori sorteggiabili triplo rispetto al numero dei commissari necessari. Infatti, a fronte della necessaria ricomposizione della commissione, la lista di commissari sorteggiabili avrebbe dovuto essere composta da almeno nove nominativi utili; altrimenti opinando verrebbe prima facie violato il principio sotteso alla determinazione normativa di individuare un ampio ventaglio di soggetti, al fine di prevenire i rischi di una sostanziale predeterminazione delle composizione delle commissioni. Nella presente fattispecie l’assenza di un numero adeguato di candidati sorteggiabili, già ridotta anche per fattori esogeni (come il sopravvenuto decesso di uno dei docenti) trova piena conferma nello stesso comportamento dell’Università appellata, la quale ha ritenuto non validi i primi due nuovi sorteggi, escludendo quindi le due docenti estratte per prime).
Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 aprile 2019, n. 2317
Procedura concorsuale Ricercatore-Commissioni esaminatrici-Composizione
N. 02317/2019REG.PROV.COLL.
N. 06003/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6003 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di-OMISSIS-non costituito in giudizio;
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 01153/2018, resa tra le parti, concernente l’annullamento del decreto rettorale n. 1020/2016 del 16 giugno 2016, prot. n. 50365, di approvazione degli atti della valutazione comparativa per un posto di ricercatore SSD L-ANT/02 – Storia [#OMISSIS#]
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2019 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dello Stato [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#].;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 1153 del 2018 con cui il Tar Lombardia aveva respinto l’originario gravame, proposto dalla medesima parte, in qualità di partecipante alla procedura, al fine di ottenere l’annullamento degli esiti dell’iter comparativo bandito dall’Università degli -OMISSIS-, per un posto di ricercatore universitario di ruolo nel S-OMISSIS-, di cui, all’esito della rinnovazione conseguente ad un primo annullamento, era nuovamente risultato vincitore l’odierno appellato.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i motivi di appello attraverso la riproposizione delle censure di primo grado e la critica delle argomentazioni di cui alla sentenza appellata:
– error in iudicando e omessa pronuncia [#OMISSIS#] parte in cui è stato respinto il primo motivo, violazione dell’art. 6 d.m. 2732009 n. 139, in quanto si sarebbe dovuto avviare ex novo il procedimento per la formazione della commissione;
– analoghi vizi in relazione al secondo originario motivo di ricorso, per violazione dell’art. 1, comma 5 d.l. n. 1802008, in quanto la lista dei sorteggiabili da cui ha attinto l’Amministrazione non era più composta da un numero triplo dei commissari da sorteggiare [#OMISSIS#] sessione;
– analoghi vizi in merito al terzo originario motivo di ricorso, per violazione, in sede di sorteggio dei membri della nuova commissione, dell’art. 3, comma 7, d.P.R. n. 117 del 2000, laddove vieta ai professori eletti in una commissione giudicatrice di far parte di altre commissioni relative allo stesso s.s.d. per la durata di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina;
– analoghi vizi in merito al quarto motivo di ricorso, difetto di motivazione, straripamento nel merito, omessa pronuncia e contraddittorietà.
Le parti pubbliche appellate si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello. Non si costituiva la parte privata.
Alla pubblica udienza del 442019 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. La presente controversia ha ad oggetto i nuovi esiti della procedura comparativa bandita dall’Università degli -OMISSIS-, per un posto di ricercatore universitario di ruolo nel S-OMISSIS-, di cui è risultato nuovamente vincitore l’odierno appellato dott. -OMISSIS-. Al fine di correttamente inquadrare e risolvere le deduzioni proposte avverso la sentenza appellata, occorre preliminarmente ricostruire la vicenda sin dalle origini.
2.1 Con una prima sentenza (n. 2355 del 19 settembre 2012), il T.A.R. Lombardia – Milano, adito dalla stessa odierna appellante dott.ssa -OMISSIS-, aveva annullato l’intera procedura sulla scorta della rilevata illegittima composizione della Commissione giudicatrice. In termini conformativi la sentenza statuiva quanto segue: “in sede di riedizione della procedura, fermi restando i termini procedurali e le candidature proposte, deve essere modificata totalmente la composizione della Commissione giudicatrice”.
2.2 Dinanzi a questo [#OMISSIS#] di appello, la decisione veniva confermata nell’ambito della sentenza 5 giugno 2015, n. 2766, di deliberazione di una serie di gravami proposti avverso l’originaria procedura. Sul punto in questione, [#OMISSIS#] sentenza 2766 cit. si statuiva quanto segue: “le sentenze contengono un capo, da ritenere autonomo, con il quale si precisa che in sede di riedizione della procedura comparativa l’amministrazione dovrà provvedere a nominare una commissione in diversa composizione. 5. Tale capo delle sentenze non è stato fatto oggetto di appello in nessuno dei ricorsi in trattazione, con conseguente suo passaggio in giudicato. Ne consegue che il rilevato difetto di motivazione del decreto di nomina non potrà essere emendato, sicché dovrà procedersi al rinnovo dell’intero procedimento a cura di diversa commissione.”
2.3 In dichiarata esecuzione della pronuncia, l’Università di-OMISSIS-provvedeva a nominare una nuova Commissione giudicatrice, attraverso il sorteggio dei componenti dalla stessa lista, composta di dodici sorteggiabili, dalla quale erano già stati estratti i due membri della precedente composizione.
La nuova Commissione così ricomposta procedeva quindi all’esame dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati; all’esito della valutazione risultava nuovamente vincitore il dott. -OMISSIS-, sebbene attraverso un giudizio reso non all’unanimità, poiché la Commissione risultava essersi divisa al suo interno, avendo il [#OMISSIS#] espresso, in sede di giudizio comparativo finale, il suo dissenso rispetto alla posizione degli altri due membri, ritenendo il primo preferibile l’odierna appellante dott.ssa -OMISSIS-.
3. Così ricostruita la vicenda contenziosa, passando al merito dei vizi dedotti, l’appello appare prima facie fondato in ordine al primo ed al secondo ordine di motivi, aventi rilievo preliminare ed assorbente, in quanto concernenti la legittima composizione della commissione.
3.1 Con il primo motivo viene ribadita la violazione dell’art. 6 d.m. 2732009 n. 139, in quanto si sarebbe dovuto avviare ex novo il procedimento per la formazione della commissione.
3.1.1 Il Tar, dopo aver con argomenti del tutto condivisibili reputato ammissibile la domanda (trattandosi di censure proposte avverso i nuovi atti del procedimento, in quanto asseritamente adottati in violazione della disciplina di riferimento), respingeva il profilo sulla scorta della stessa normativa invocata nonché della reputata diversità dei procedenti invocati da parte ricorrente.
3.1.2 In proposito, l’art. 1, comma 6 d.l. 180 cit. statuisce che “…le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117”)”.
In attuazione di tale disposto, con il d.m. 1392009 cit venivano dettate le “Modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari”, nell’ambito del quale l’invocato art. 6 stabilisce che: “In tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario sorteggiato si procede secondo le modalità di cui all’art. 5 escludendo dalla lista i professori già sorteggiati come componenti per la stessa commissione”.
3.1.3 Nel [#OMISSIS#] di specie, all’esito del giudizio pregresso non risultava solamente la mera necessità di sostituire un commissario quanto, piuttosto, di rinnovare la procedura da parte di una diversa commissione. Conseguentemente, avrebbe dovuto seguirsi l’iter ordinario, come disciplinato dalle norme relative dello stesso d.m..
In tali termini risulta già essersi espressa la prevalente giurisprudenza, invocata da parte appellante, sulla scorta di un principio ermeneutico che [#OMISSIS#] pienamente valido; infatti, esigenze di coerenza logica e sistematica impongono di individuare un unico criterio valido per tutte le ipotesi di sostituzione dell’intera Commissione – differente rispetto alla diversa ipotesi della sostituzione di un solo commissario -, criterio che non può che essere quello della reiterazione per intero della procedura nelle sue eventuali composite modalità.
3.1.4 Ciò invero appare coerente alla stessa indicazione originariamente formulata dal medesimo Tar Lombardia, laddove all’esito del primo giudizio si era statuito che “appare opportuno precisare che, in sede di riedizione della procedura, fermi restando i termini procedurali e le candidature proposte, deve essere modificata totalmente la composizione della Commissione giudicatrice”.
3.2 Tale lettura applicativa della normativa in esame trova piena conferma a fronte delle risultanze contestate attraverso il secondo ordine di censure, da cui emerge l’impossibilità di procedere alla mera sostituzione con il sorteggio [#OMISSIS#] medesima lista. Infatti, come emerge pacificamente dagli elementi dedotti, non sussisteva un numero di docenti sorteggiabili pari al minimo imposto dalla normativa.
3.2.1 La relativa censura veniva respinta dal Tar sulla scorta di una inammissibile, in quanto normativamente sconosciuta, distinzione fra procedura a monte e procedura a [#OMISSIS#].
3.2.2 Infatti, la [#OMISSIS#] oggetto di applicazione – invocata dallo stesso [#OMISSIS#] di prime cure dopo che ne aveva in sostanza esclusa la rilevanza, applicando l’art. 6 d.m. 139 cit. – statuisce quanto segue: “le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all’articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari [#OMISSIS#] sessione.”
3.2.3 Orbene, nel [#OMISSIS#] di specie risultava carente il necessario presupposto di un numero di professori sorteggiabili triplo rispetto al numero dei commissari necessari. Infatti, a fronte della necessaria ricomposizione della commissione, la lista di commissari sorteggiabili avrebbe dovuto essere composta da almeno nove nominativi utili; altrimenti opinando verrebbe prima facie violato il principio sotteso alla determinazione normativa di individuare un ampio ventaglio di soggetti, al fine di prevenire i rischi di una sostanziale predeterminazione delle composizione delle commissioni.
[#OMISSIS#] presente fattispecie l’assenza di un numero adeguato di candidati sorteggiabili, già ridotta anche per fattori esogeni (come il sopravvenuto decesso di uno dei docenti) trova piena conferma [#OMISSIS#] stesso comportamento dell’Università appellata, la quale ha ritenuto non validi i primi due nuovi sorteggi, escludendo quindi le due docenti (-OMISSIS-) estratte per prime.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va accolto sotto gli individuati ed assorbenti [#OMISSIS#] e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado in relazione ai medesimi motivi indicati.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti delle parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la parte appellata costituita al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila0), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti privati coinvolti.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 4 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 09/04/2019
In [#OMISSIS#] di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.