Per giurisprudenza costante, il vizio nella composizione dell’organo collegiale chiamato ad adottare una determinazione amministrativa è assimilabile al vizio di incompetenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 novembre 2018, n.6257) che si riflette sugli atti da questo adottati e su quelli ad essi connessi (Cassazione civile,Sezioni Unite, 5 luglio 2013, n. 16885).
TAR Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 19 marzo 2019, n. 160
Professore universitario-Sanzione disciplinare-Composizione commissione-Illegittimità
N. 00160/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00072/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 72 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Reggio D'[#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via F. [#OMISSIS#], n. 5;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica e Università degli Studi dell’Aquila in persona del Rettore pro tempore rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, loro domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio da Ranallo;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del decreto rettorale dell’Università degli Studi dell’Aquila Rep. n.75/2018 Prot. n. 5467 del 6.2.2018, trasmesso con nota prot. 5479 datata 5.2.2018 (che pure si impugna), recante l’irrogazione della “sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per 7 giorni di cui all’art. 87 punto 2 del RD 31 agosto 1933 n. 1592” a far data “da lunedì 5 marzo a [#OMISSIS#] 11 marzo 2018”;
– dei provvedimenti presupposti, connessi e/o conseguenziali, nonché
per la condanna ai sensi dell’art.30 c.p.a.,
– al risarcimento del danno come complessivamente subito e subendo dal ricorrente, comprensivo del danno emergente e del lucro cessante, nonché del danno c.d. curriculare e da perdita di chance, come sarà meglio individuato nel quantum nel corso del giudizio, se del [#OMISSIS#] anche con quantificazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre ad interessi e rivalutazione fino all’effettivo soddisfo e in ogni [#OMISSIS#]
per l’accertamento e la condanna dell’Università alla liquidazione anche dell’indennizzo dovuto ex art. 21 quinquies della l. 241/1990;
per quanto riguarda i motivi aggiunti del 18 aprile 2018:
– del decreto rettorale dell’Università degli Studi dell’Aquila n. 891 prot. 47230 del 6.12.2017 con il quale la Rettrice, contestualmente all’avvio dell’azione disciplinare nei confronti del ricorrente, ha nominato il Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quale componente supplente del Collegio di Disciplina Sezione Ricercatori;
– del verbale dei lavori del 13.12.2017 del Collegio di Disciplina, recante la costituzione del Collegio che ha poi sviluppato e guidato il procedimento disciplinare oggetto di causa.
– di ogni altro e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale, non conosciuto ivi compreso, per quanto occorra il (non conosciuto) verbale del 6.12.2017 recante l’attestazione delle operazioni svolte dalla Rettrice per eseguire il sorteggio del nominativo del Dott. [#OMISSIS#], cui si fa incidentalmente cenno nel predetto decreto rettorale n. 891 prot. 47230 del 6.12.2017, verbale di cui si chiede la produzione ex art. 46 co. 2 e 65 comma 3 c.p.a., ove non vi provveda spontaneamente l’Università.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, ricercatore dell’Università degli studi dell’Aquila per il raggruppamento “Fo8-1-chirurgia generale”, con il ricorso introduttivo impugna gli atti del procedimento disciplinare conclusosi con l’irrigazione, nei suoi confronti, della sanzione della sospensione per sette giorni dall’ufficio e dallo stipendio.
Con il primo motivo sostiene che il procedimento sarebbe viziato ab origine dalla situazione di confitto d’interessi della Rettrice, già autrice del provvedimento di revoca dell’ammissione di esso ricorrente alla procedura concorsuale per la selezione di un professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/C1 – chirurgia generale – settore scientifico disciplinare – MED/18 – Chirurgia generale.
Con il secondo motivo deduce che la proposta rivolta dalla Rettrice al Consiglio di disciplina di adottare un provvedimento disciplinare nei suoi confronti, non sarebbe motivata, come invece richiesto dall’art. 10, comma 2, della l. n. 240/2010, non conterrebbe alcun riferimento alla sanzione da irrogare, e avrebbe quindi leso il suo diritto di difesa.
Con il terzo motivo deduce la tardività dell’azione disciplinare in quanto avviata immotivatamente oltre il [#OMISSIS#] di trenta giorni previsto dall’art. 10 della legge n. 240/2010 su fatti che erano già noti al Rettorato mesi prima dell’invio delle contestazioni di addebito.
Con il quarto motivo contesta la genericità degli addebiti in quanto non qualificati con riferimento alle ipotesi tipiche degli illeciti disciplinari e, comunque, ad esse non riconducibili; sul piano sostanziale poi ne contesta la fondatezza e contesta inoltre sia la correttezza formale dell’istruttoria affidata ad una commissione diversa da quella di concorso, appositamente incaricata di verificare due delle pubblicazioni che aveva presentato per la partecipazione alla predetta procedura concorsuale, sia il contenuto della relazione che ha concluso i lavori di detta commissione.
Con il [#OMISSIS#] motivo contesta la sanzione irrogata in quanto irragionevole, [#OMISSIS#] descrizione della condotta perseguita, e sproporzionata rispetto alla consistenza dei rilievi disciplinari.
Il ricorrente avanza inoltre domanda di risarcimento dei danni alla carriera, da perdita di chance, forzata inattività e dequalificazione professionale e dei danni non patrimoniali conseguenti all’adozione della sanzione disciplinare e alla condotta discriminatoria dell’Università, nonché, infine, e di liquidazione dell’indennizzo dovuto ex art. 21 quinquies della l. 241/1990.
Si sono costituiti per resistere al ricorso il MIUR, con comparsa di rito, e in seguito, con memoria, anche l’Università degli Studi dell’Aquila.
Con atto di motivi aggiunti il ricorrente evidenza il vizio di composizione del Collegio di disciplina che ha adottato il provvedimento disciplinare, perché integrato da un membro supplente nominato dalla Rettrice e non dal Senato accademico che avrebbe dovuto provvedervi con il procedimento previsto dall’art. 54 dello Statuto dell’Università.
All’udienza pubblica del 6 febbraio 2019 la causa è stata [#OMISSIS#] in decisione.
È fondato e assorbente il motivo aggiunto che [#OMISSIS#] in evidenza un vizio di costituzione dell’organo che ha proposto la sanzione disciplinare impugnata.
Uno dei tre membri del Collegio di disciplina, infatti, non risulta nominato con le procedure previste dall’art. 54 dello Statuto dell’Università dell’Aquila che prevedono la costituzione di tre sezioni del Collegio (professori ordinari, professori associati e dei ricercatori) mediante un triplo sorteggio: il primo per la designazione di tre membri fra tutti gli aventi diritto per ciascuna delle tre categorie, il secondo per la designazione di un membro estratto a sorte fra una [#OMISSIS#] di candidati proposta per ciascuna categoria dal Rettore, il terzo per la designazione, fra i nominativi già sorteggiati, del membro supplente in ciascuna sezione che sarà chiamato ad integrare il Collegio nel [#OMISSIS#] d’impedimento di uno dei membri effettivi.
Il Collegio di disciplina che ha adottato la proposta di sanzione nei confronti del ricorrente ha dunque deliberato in composizione illegittima avendo partecipato ai lavori un membro supplente nominato dalla Rettrice con decreto del 6.12.2017, in sostituzione del membro supplente già designato [#OMISSIS#] seduta del Senato accademico del 23.2.2016 in sede di costituzione del Collegio.
Per giurisprudenza [#OMISSIS#] infatti il vizio [#OMISSIS#] composizione dell’organo collegiale chiamato ad adottare una determinazione amministrativa è assimilabile al vizio di incompetenza (Consiglio di Stato sez. IV, 5/11/2018, n.6257) che si riflette sugli atti da questo adottati e su quelli ad essi connessi (Cassazione civile, sez. un. 5/7/2013 , n. 16885).
Il principio, applicabile al [#OMISSIS#] in decisione, comporta – impregiudicata la questione di merito – l’annullamento, per incompetenza della proposta del Collegio di disciplina di irrogazione della sanzione disciplinare nei confronti del ricorrente, cui fa seguito la caducazione del provvedimento del Consiglio di amministrazione dell’Università dell’Aquila e del decreto rettorale che l’hanno recepita quale presupposto necessario e vincolante.
La domanda di risarcimento dei danni direttamente conseguenti all’irrogazione della sanzione quali la perdita patrimoniale, il danno alla carriera e la dequalificazione professionale, non può essere accolta in quanto la sanzione non ha avuto esecuzione per effetto della sospensione cautelare disposta dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3971/2018.
La domanda risarcitoria deve essere respinta anche con riferimento al danno non patrimoniale che il ricorrente riconduce al comportamento discriminatorio e alla violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte dell’Università, in quanto non risultano neppure allegate le conseguenze lesive che ne sarebbero derivate.
Del tutto priva di fondamento, oltre che del tutto generica, è infine la domanda di liquidazione dell’indennizzo previsto dall’art. 21 quinquies della l. n. 241/1990 che disciplina la revoca in autotutela del provvedimento amministrativo ed è chiaramente inconferente rispetto al [#OMISSIS#] deciso che ha ad oggetto un atto di gestione del rapporto di lavoro del ricorrente.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#]
Pubblicato il 19/03/2019